6 Dicembre 2022

La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in sede distributiva

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. VI, 2 maggio 2022, n. 13797 – Pres. Scoditti – Rel. Tatangelo

Massima: “Il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore di partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l’inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto”.

CASO

Nell’ambito di un’espropriazione mobiliare presso terzi, il creditore pignorava i crediti vantati dal proprio debitore nei confronti di un istituto bancario, che rendeva dichiarazione positiva.

Nella procedura esecutiva interveniva anche il coniuge dell’esecutato, facendo valere un credito di mantenimento – come tale ritenuto munito di privilegio ai sensi dell’art. 2751, n. 4), c.c. – avente titolo negli accordi raggiunti in sede di separazione.

Pervenuti alla fase di distribuzione della somma pignorata, il creditore procedente contestava il diritto del creditore intervenuto, sostenendo la nullità, la natura simulata, la revocabilità ovvero l’inefficacia degli accordi di carattere patrimoniale che erano stati conclusi nell’ambito del giudizio di separazione e, in subordine, l’insussistenza del privilegio invocato.

Il giudice dell’esecuzione, vista la contestazione sollevata, sospendeva le operazioni di distribuzione e assegnava termine per l’introduzione del giudizio di merito inerente alla controversia distributiva.

La domanda del creditore procedente veniva respinta in primo grado, ma accolta in appello, con sentenza notificata al creditore intervenuto e da questi impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, perché proposto una volta che era decorso il termine breve per impugnare la sentenza di secondo grado notificata, non dovendosi considerare la sospensione feriale dei termini processuali, che risulta inapplicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, tra i quali rientrano pure le controversie insorte tra i creditori in sede distributiva ai sensi dell’art. 512 c.p.c.

QUESTIONI

[1] Nella fattispecie decisa dall’ordinanza che si annota, al momento della distribuzione delle somme pignorate nell’ambito di un’espropriazione mobiliare presso terzi, era insorta controversia tra il creditore procedente e quello intervenuto, contestando il primo il diritto del secondo di partecipare a detta distribuzione, con specifico riguardo, da un lato, all’effettiva esistenza e opponibilità del credito azionato con l’intervento e, dall’altro lato, alla sua natura privilegiata.

Da tale contestazione era scaturito un giudizio di opposizione esecutiva (ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c.), avente per oggetto l’accertamento del diritto del creditore intervenuto di partecipare alla distribuzione delle somme pignorate, ritualmente introdotto dal creditore procedente nel termine all’uopo assegnatogli dal giudice dell’esecuzione, che, all’esito della fase sommaria svoltasi innanzi a sé, aveva disposto la sospensione delle operazioni distributive.

L’art. 512 c.p.c., infatti, stabilisce che, qualora sorga, in sede di distribuzione, controversia tra i creditori concorrenti (o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione) circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c. e può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma.

La controversia così originata rappresenta un giudizio oppositivo in materia esecutiva, per il quale è esclusa l’operatività della sospensione feriale dei termini processuali, in virtù di quanto stabilito dall’art. 92 r.d. 12/1941 (espressamente richiamato dall’art. 3 l. 742/1969), il quale prevede che, durante il periodo feriale (ossia dall’1 al 31 agosto di ogni anno, dopo la novella introdotta dal d.l. 132/2014), vengano comunque trattate, tra le altre, le cause civili di opposizione all’esecuzione; l’esclusione riguarda sia la fase sommaria dell’opposizione, che si svolge innanzi al giudice dell’esecuzione, sia la fase a cognizione piena, non assumendo alcun rilievo il fatto che lo svolgimento di quest’ultima abbia luogo a seguito dell’iscrizione a ruolo della causa.

Il motivo per cui è prevista la sottrazione di tali cause alla sospensione feriale dei termini processuali è da rinvenirsi nel fatto che esse comportano, di norma, l’arresto del processo esecutivo, a seguito dell’adozione dei provvedimenti contemplati dagli artt. 624 e 618, comma 2, c.p.c.: di qui la necessità di decidere con speditezza i giudizi oppositivi. Questa, del resto, è la ragione per cui non restano sospesi durante il periodo feriale nemmeno i termini inerenti al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (sia prima che dopo la riforma degli artt. 548 e 549 c.p.c.), visto che, pur non essendo un vero e proprio giudizio oppositivo, anch’esso determina una fase di stasi – ovvero di sospensione – della procedura, sicché, pure in questo caso, ricorre l’esigenza di evitare un eccessivo protrarsi del processo esecutivo.

Come precisato dai giudici di legittimità, non assume rilievo, al fine di ritenere o meno applicabili le disposizioni dettate in tema di sospensione feriale dei termini processuali, il fatto che, nel contestare il diritto del creditore intervenuto di partecipare alla distribuzione della somma pignorata, fossero state dedotte l’invalidità e l’inefficacia degli accordi negoziali in forza dei quali era stato acquistato il credito azionato in via di intervento e che il creditore procedente, nel giudizio di opposizione distributiva così introdotto, avesse chiesto un’espressa declaratoria in proposito.

La presenza di una tale domanda, infatti, non valeva a privare il giudizio della natura di opposizione esecutiva, in quanto chiaramente diretto a escludere il diritto del creditore intervenuto di partecipare alla distribuzione delle some disponibili nel processo esecutivo.

In questo senso, secondo i più recenti pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità, le esigenze di speditezza poste a fondamento della sottrazione delle opposizioni esecutive alla sospensione feriale dei termini processuali permangono anche nel caso in cui la contestazione della validità o dell’efficacia dell’atto costitutivo del diritto sia fondata sulla simulazione dello stesso, dal momento che, quand’anche venga richiesta una pronuncia espressa sul punto, non si è in presenza di una domanda differente e connessa, che giustifichi l’applicabilità dell’art. 1 l. 742/1969.

In altre parole, non può estendersi alle opposizioni esecutive il principio per cui, in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una alla stessa non soggetta, all’intero giudizio si applica il regime della sospensione, visto che, in presenza di domande accessorie o consequenziali a opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra un’opposizione esecutiva pregiudicante e una o più domande ordinarie pregiudicate, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, quantomeno fino allo scioglimento della connessione, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di un’opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’azione esecutiva.

A questo proposito, occorre distinguere tra i casi nei quali la domanda ordinaria (di per sé soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione esecutiva, così da costituire un presupposto della decisione di quest’ultima (per quanto sia stata chiesta una decisione espressa, con efficacia di giudicato) e da rendere prevalenti le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione dalla sospensione feriale prevista dall’art. 1 l. 742/1969, dai casi nei quali la medesima domanda ordinaria è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che non lo influenza, dipendendo da esso semplicemente l’eventualità dell’esame effettivo di tale domanda.

Alla situazione descritta deve reputarsi assimilabile quella della domanda riconvenzionale che l’opposto proponga in via subordinata, chiedendo, nell’ipotesi di accoglimento dell’opposizione esecutiva, un nuovo accertamento della fattispecie sostanziale consacrata nel titolo esecutivo e che sia stata decisa dalla sentenza di accoglimento dell’opposizione.

Questo principio trova giustificazione nel fatto che la cognizione della domanda riconvenzionale presuppone la cognizione di quella di opposizione, di modo che, se l’opposizione è stata rigettata e la domanda riconvenzionale è rimasta assorbita, l’impugnazione avrà per oggetto il rigetto dell’opposizione, sicché permane l’urgenza della trattazione, che condiziona anche il regime della domanda riconvenzionale; nel caso contrario, ossia di accoglimento dell’opposizione e della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata dall’opposto, poiché il diritto di impugnazione di quest’ultimo può essere esercitato nei confronti di entrambe le statuizioni o di una soltanto e solo il suo concreto esercizio può sciogliere simile alternativa, deve comunque prevalere l’inapplicabilità della sospensione feriale.

Ciò risponde a ragioni di coerenza e di carattere sistematico, atteso che, quando la controversia si concentra solo sulla domanda di opposizione all’esecuzione, persistendo il nesso di subordinazione della domanda riconvenzionale proposta dall’opposto (suscettibile di essere decisa solo in caso di accoglimento dell’opposizione), sarebbe irragionevole che le esigenze di urgenza della trattazione del giudizio di opposizione venissero derogate per la presenza di un cumulo di domande (alcune delle quali, per l’oggetto che le contraddistingue, non inerenti a una causa per la quale sia esclusa l’applicabilità della sospensione feriale) che non è attuale, potendolo diventare solo una volta che sia intervenuta la decisione sull’opposizione.

Nel caso di specie, non poteva essere revocato in dubbio che le domande di accertamento della dedotta simulazione ovvero inefficacia degli accordi stipulati dai coniugi in sede di separazione erano state formulate dal creditore procedente (e opponente) allo scopo di ottenere l’esclusione del creditore intervenuto dalla distribuzione della somma pignorata, ossia in funzione dell’accertamento dell’inesistenza e dell’inopponibilità del credito azionato in via d’intervento nel processo esecutivo e del conseguente accoglimento dell’opposizione esecutiva: di conseguenza, il termine per impugnare la sentenza non poteva considerarsi soggetto alla sospensione feriale.

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