21 Novembre 2017

La responsabilità verso il terzo trasportato e la presunzione ex art. 2054 c.c.

di Etienne Fabio Invernizzi Scarica in PDF

Cass. Civ., Sez. VI, 20 giugno 2017, n. 15313 – Pres. Amendola – Est. Pellecchia

Prova civile – Responsabilità da circolazione stradale – Terzo trasportato – Ripartizione dell’onere probatorio – Presunzioni (Cod. civ., artt. 2054, 2055, 2697; Cod. ass., art. 141).

[1] In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054, 1° comma, c.c. non solo contro conducente e proprietario del veicolo sul quale viaggiava, ma anche nei confronti del proprietario che del conducente dell’altro veicolo; salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno.

IL CASO

[1] La Corte d’Appello di Firenze nel dicembre del 2015 procedeva alla riduzione della somma riconosciuta dal Tribunale di Grosseto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non a favore di F.Z., stante il riconoscimento di un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte del conducente del motociclo sul quale la stessa era trasporta. F.Z. proponeva ricorso per Cassazione lamentando che la riforma posta in essere dal giudice di secondo grado era avvenuta senza considerare la qualità di terza trasportata, che non consentiva una riduzione del risarcimento in relazione al concorso di colpa del conducente del veicolo.

LA SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso principale proposto da F.Z., affermando da un lato che il concorso di colpa del conducente non può mai determinare una riduzione del risarcimento del danno in capo al terzo trasportato, dall’altro sancendo la possibilità per quest’ultimo di avvalersi della presunzione ex art. 2054, 1° comma, c.c., (anche) nei confronti del conducente del veicolo antagonista.

LA QUESTIONE 

[1] Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione coglie l’occasione per riaffermare il principio sancito nella storica sentenza del 26 ottobre 1998, n. 10629 e fare delle precisazioni alla luce delle caratteristiche proprie del caso concreto sottopostole. In particolare, con la sentenza del ’98 la III Sezione della Cassazione affermò che tra i mezzi di prova utilizzabili dal giudice civile in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore vi erano le presunzioni ex art. 2054 c.c.: secondo la Suprema Corte, i principi espressi dalla norma nei suoi tre commi sono principi di carattere generale e, in quanto tali, applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione subiscono dei danni, ivi compresi i trasportati.

Con la sentenza n. 10629/1998 venne quindi meno la distinzione tra trasporto a titolo oneroso e trasporto a titolo di cortesia, la quale determinava conseguenze in punto di riparto dell’onere probatorio: nel primo caso, l’esistenza di un titolo di viaggio (il biglietto) comportava la qualificazione della responsabilità in termini contrattuali, tale per cui l’onere probatorio incombeva sul vettore ai sensi dell’art. 1681 c.c.; nel secondo caso, l’assenza di un titolo formale portava ad una qualificazione in termini extracontrattuali della responsabilità, in virtù della quale l’onere probatorio incombeva sul trasportato secondo la regola generale dell’articolo 2043 c.c. In altre parole, a partire dal 1998 la Cassazione afferma che i soggetti diversi dal conducente che viaggiano a bordo del veicolo possono invocare il primo comma dell’articolo 2054 c.c., il quale delinea in capo al conducente una responsabilità presunta, dalla quale egli si può liberare dimostrando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle regole del Codice della strada (Cass., 29 aprile 2006, n. 10031).

Quanto detto deve essere oggi coordinato con l’art. 141 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), il quale prevede che il danno subito dal terzo trasportato debba essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli viaggiava al momento del sinistro, e questo a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza in commento si caratterizza per il fatto che la persona trasportata rivolge la propria domanda risarcitoria non in modo diretto all’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, ma nei confronti del conducente dell’altro veicolo, cosi come consentito dallo stesso articolo 141, comma I, Codice delle assicurazioni e come confermato anche dalla giurisprudenza (sul punto, Tribunale di Torino, 11 ottobre 2007, n. 6070). La scelta effettuata dal terzo trasportato nel caso concreto consente alla Corte di Cassazione di chiarire che la presunzione ex art. 2054, comma I, c.c., opera non solo nei confronti del conducente del veicolo sul quale il trasportato viaggiava, ma anche nei confronti del conducente del veicolo antagonista allorché il trasportato-danneggiato preferisca agire nei suoi confronti. In questa ipotesi, il conducente del veicolo antagonista potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti del primo conducente ex art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbia proceduto a risarcire integralmente il danno. La Suprema Corte puntualizza altresì che l’azione per il conseguimento dell’intero risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile, né una rinuncia alla solidarietà, tale per cui è errato procedere alla riduzione del risarcimento del danno (anche) nei confronti del trasportato-danneggiato in caso di concorso di colpa del conducente, cosi come invece fatto dalla Corte d’Appello di Firenze.

Per approfondimenti: Scarpa, Azione diretta del terzo trasportato e assicurazioni private, in La Responsabilità civile, n. 8-9/2011, 586; Mura, La risarcibilità del danno al trasportato, in Resp. civ., 2006, 416; Maietta, Proponibilità dell’azione risarcitoria risarcimento del danno al terzo trasportato: profili applicativi, in Danno e resp., 2008, 365.