25 Giugno 2019

La notificazione dell’atto processuale: la rinnovazione della notifica nulla e i limiti della legittimazione a dedurre il vizio di inesistenza della stessa

di Lucia Di Paolantonio, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. Terza, Ord., ud. 21 gennaio 2019, 08.03.2019, n. 6743.

Notifica agli eredi – inesistenza – nullità – prova – eccezione – legittimazione – rinnovazione (cod. proc. civ., artt. 110,0156, 159 e 345; cod. civ., artt. 460, 486, 528 e 529)

[1] In tema di atti processuali, i vizi attinenti alla notifica – in particolare la carenza di prova della stessa – e la conseguente nullità dell’attività processuale non possono essere dedotti dalla parte che li ha causati.

[2] In tema di notificazioni degli atti processuali, quando l’atto è consegnato – seppur a persona ed in luogo assunti come non corretti – la notifica non deve essere considerata inesistente, ma nulla e, quindi, può esserne disposta la rinnovazione.

CASO

Il Colorificio S.n.c., che aveva proceduto in via esecutiva all’espropriazione dei crediti vantati dalla propria debitrice G.M. nei confronti della Banca Popolare di Milano S.c.r.l., ha promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, chiamando in causa, oltre alla banca terza pignorata, gli eredi della debitrice, deceduta dopo il pignoramento, Flavio e Fabrizio, con notifica agli eredi impersonalmente presso l’ultimo domicilio della de cuius. Il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti degli effettivi eredi individualmente, rinnovazione tempestivamente effettuata.

La domanda era rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di secondo grado ricorreva il Colorificio S.n.c., sulla base di tre motivi: [1]  nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. ed alla violazione degli artt. 156, 159 e 345 cod. proc. civ.; [2] violazione e falsa applicazione degli artt. 460, 486, 528 e 529 cod. civ. e art. 110 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; [3] violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 548 cod. proc. civ. e art. 2735 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. L’ultimo motivo era dichiarato inammissibile.

SOLUZIONE

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

QUESTIONI

La pronuncia qui annotata pone all’attenzione del lettore due questioni attinenti la notificazione dell’atto processuale e, in particolare, la nullità nel caso di notifica agli eredi della parte deceduta dopo l’inizio del procedimento e la rilevabilità dell’eventuale vizio di notifica e dei suoi effetti sul procedimento. Le due questioni possono essere trattare unitamente, seguendo l’iter logico dettato dalla Suprema Corte.

[1] [2] A base delle proprie doglianze, la società ricorrente deduceva che la notifica originaria (che essa stessa aveva effettuato) doveva essere qualificata come giuridicamente inesistente in quanto effettuata nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della de cuius. Secondo la ricorrente, la giuridica inesistenza doveva essere rilevata (anche d’ufficio n.d.r.) «[…] e ciò sia perché la G. era interdetta e la notifica collettiva ed impersonale ai suoi eredi – peraltro all’epoca solo chiamati non era stata effettuata presso il suo effettivo domicilio, e comunque avrebbe dovuto essere diretta al curatore dell’eredità giacente, sia perché non sarebbe stato mai prodotto neanche l’avviso di ricevimento di tale notifica». Sostanzialmente la parte si doleva di aver originariamente compromesso in maniera irreparabile il contraddittorio e che la giuridica inesistenza della notificazione – avvenuta nei confronti di soggetti e in luogo assunti quali non corretti – avrebbe travolto tutta la successiva attività processuale, la quale, conseguentemente, sarebbe dovuta essere dichiarata nulla, ivi inclusa l’attività di rinnovazione tempestivamente effettuata.

Nella soluzione delle questioni, preliminarmente, gli Ermellini hanno rilevato la piena applicabilità del disposto dell’art. 157 cod. proc. civ., per cui la parte non è certamente legittimata a dedurre un vizio che essa stessa ha provocato, avuto riguardo del fatto, tra l’altro, che il presunto vizio non ha coinvolto un requisito posto a tutela della stessa e, pertanto, l’eccezione doveva comunque essere respinta.

Oltre al preliminare vizio di legittimazione, la Suprema Corte ha ritenuto non fondati i motivi sulla scorta della Giurisprudenza formatasi a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 14916/2016, che affrontava il caso della notifica del ricorso per Cassazione e secondo cui, sostanzialmente, l’inesistenza della notificazione di un atto processuale è configurabile, oltre che in caso di sua mancanza materiale, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità e, quindi, rinnovabile, ovvero sanabile con la costituzione in giudizio della parte.

A ciò si aggiunga – per completezza e nonostante i primi argomenti siano esplicitamente ritenuti assorbenti – che il principio di conservazione degli atti trova ovvia collocazione nel governo del caso in esame nella circostanza per cui la rinnovazione ha prodotto i suoi effetti tipici, integrando il contraddittorio nei confronti delle parti legittimate, al momento del perfezionamento della notifica.

A supporto dell’applicabilità del principio citato al caso in esame, inoltre, converge anche la circostanza per cui obiter dictum, la Corte evidenzia che il termine assegnato dal giudice per la formalizzazione in sede contenziosa del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non è perentorio e, pertanto, non si potrebbe neanche ricavare una radicale nullità del procedimento per decorso del termine, seguito ad una originaria nullità della notificazione, poi comunque sanata.

In conclusione, l’insegnamento che possiamo trarre dall’annotata pronuncia è che l’inesistenza della notificazione è caso residuale e corrisponde all’esistenza di vizi che rendono del tutto inidoneo l’atto al raggiungimento dello scopo e che, in ogni caso, tali vizi non possono essere dedotti dalla parte che li ha provocati.

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