6 Febbraio 2018

Impugnazione della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio

di Fabio Cossignani Scarica in PDF

Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2017, n. 29228 – Pres. Petitti – Rel. Giusti

Impugnazioni – Revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio – Revoca pronunciata con la sentenza che definisce il giudizio – Impugnazione della revoca col mezzo di impugnazione previsto per la sentenza– Inammissibilità – Opposizione ex art. 170 t.u. sp. giust. – Necessità (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 136, 170)

[1] La revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile soltanto con l’opposizione ex art. 170 t.u. sp. giust., anche qualora il provvedimento di revoca sia contenuto nel provvedimento che definisce il giudizio di merito, anziché in un decreto separato.

 CASO

[1] La Corte di appello rigettava con sentenza l’appello proposto. Con lo stesso provvedimento revocava l’ammissione al gratuito patrocinio dell’appellante, in ragione della manifesta infondatezza delle ragioni addotte con l’impugnazione.

Avverso il provvedimento, l’appellante proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 (t.u. spese di giustizia). Il presidente dichiarava l’inammissibilità del ricorso con ordinanza.

Verosimilmente, il giudice aveva individuato nel ricorso per cassazione l’unico mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza, così aderendo all’insegnamento di Cass., 13 aprile 2016, n. 7191 (su cui, infra).

Avverso l’ordinanza di inammissibilità, l’opponente proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte cassa l’ordinanza impugnata e rinvia ad altro magistrato della Corte di appello. Con ciò esclude che la revoca, anche se contenuta nella sentenza che definisce il giudizio, debba essere impugnata con uno strumento diverso dall’opposizione ex art. 170 t.u. sp. giust.

QUESTIONI

[1] Ai sensi degli artt. 112 (processo penale) e 136 t.u. sp. giust. (processo civile, amministrativo, tributario e contabile), l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio può essere revocata con decreto, al ricorrere delle condizioni previste dalle medesime disposizioni.

Nel caso in esame, la revoca era stata disposta, nel corso di un giudizio di appello civile, ai sensi dell’art. 136, per manifesta infondatezza dell’appello proposto dalla parte ammessa al beneficio. Il giudice ha quindi ritenuto che la parte avesse «agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave» (art. 136, co. 2).

La Corte di appello aveva provveduto con un unico provvedimento – la sentenza definitiva – sia al rigetto dell’impugnazione, sia alla revoca della ammissione al beneficio. Non pronunciava, dunque, un separato decreto per la sola revoca.

La legge non specifica quale sia il mezzo di impugnazione del decreto di revoca. Tantomeno disciplina il regime impugnatorio della revoca disposta, non con il decreto previsto dalla legge, ma con la stessa sentenza che definisce il giudizio principale.

Per l’esattezza, il mezzo di impugnazione è espressamente individuato solo dall’113 t.u. sp. giust., relativo al processo penale, per il caso in cui la revoca sia stata richiesta dall’amministrazione finanziaria o pronunciata d’ufficio per mancanza dei requisiti reddituali. In tale specifica ipotesi, la legge prevede il ricorso per cassazione da parte dell’interessato. Peraltro, in giurisprudenza si ritiene che tale impugnazione non sia esclusiva, ma concorra con l’opposizione ex art. 99 t.u. sp. giust. (cfr. Cass. pen., 10 marzo 2017, n. 11771).

Negli altri casi, invece, l’opposizione ex art. 170 t.u. sp. giust. è considerato «rimedio generale».

Infatti, tale opposizione, pur prevista istituzionalmente per contestare «il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino», risulta applicabile in una pluralità di fattispecie diverse, per effetto del richiamo disposto da numerosi altri articoli del testo unico (cfr. art. 82-84 e 104 t.u.; artt. 115-117 t.u.). In virtù di ciò, la medesima opposizione è stata ritenuta applicabile anche avverso quei provvedimenti previsti dal t.u. e non altrimenti impugnabili. Così, ad esempio, il provvedimento di diniego dell’ammissione al gratuito patrocinio (v. Cass., 27 maggio 2008, n. 13833, con riferimento all’extracomunitario che impugni il decreto prefettizio di espulsione) nonché il decreto di revoca dell’ammissione ex art. 136 t.u. (v. Cass., 10 giugno 2011, n. 12744).

Tuttavia, Cass., 13 aprile 2016, n. 7191 ha ritenuto inammissibile l’opposizione ex art. 170 t.u. proposta avverso una revoca disposta con la sentenza che aveva definito il giudizio di merito («Trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che si potesse configurare la proposizione di un separato ricorso T.U. spese di giustizia n. 115 del 2002, ex artt. 99-170»).

La pronuncia in epigrafe smentisce l’orientamento appena richiamato.

Rileva infatti la Corte che l’opposizione si svolge, di regola, nel contraddittorio con il Ministero della giustizia (cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8516), che è soggetto diverso da quelli che hanno preso parte al giudizio di merito. Tale circostanza giustifica la pronuncia della revoca con provvedimento separato (decreto) nel quadro di uno speciale iter processuale. Pertanto, il fatto che il giudice si sia discostato dalla previsione legislativa non può determinare un mutamento del regime impugnatorio.

La decisione in commento appare condivisibile.

D’altro canto, la tesi contraria risulta insoddisfacente anche per un’altra ragione. Aderendo alla tesi di Cass. n. 7191/2016, infatti, il mezzo di impugnazione sarebbe diverso a seconda delle circostanze: se la sentenza in questione fosse di primo grado, l’impugnazione esperibile sarebbe l’appello; se la sentenza fosse di secondo grado, il rimedio diverrebbe il ricorso per cassazione. Pertanto, il provvedimento sarebbe impugnabile nel primo caso con un’impugnazione di merito, mentre nel secondo caso sarebbe consentita solo l’impugnazione di legittimità. Nella seconda ipotesi è evidente la compromissione del diritto di difesa in capo all’impugnante: si legittimerebbe la sottrazione del giudizio di merito – seppur sommario o semplificato (art. 15 d.lgs. n. 150/2011) –quale effetto di un errore commesso dal giudice che ha disposto la revoca.