6 Febbraio 2018

Giurisdizione nei rapporti di lavoro con enti ecclesiastici. Spetta al giudice italiano, se il datore non è annoverabile tra gli «enti centrali della Chiesa cattolica»

di Stefano Nicita Scarica in PDF

Cass. civ., sez. un., ord., 18 settembre 2017, n. 21541, Pres. Rodorf, Est. Bielli

Giurisdizione civile – Enti extraterritoriali –  Enti centrali della Chiesa cattolica – Pontificia Università Lateranense  – Rapporti di lavoro – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza – Fondamento

(Cost., art. 7; Tratt. Lateranense del 11 febbraio 1929, art. 11; cod. proc. civ., artt. 41; l. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16)

[1] La Pontificia Università Lateranense rientra tra gli istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione e, come tale, non è un soggetto sovrano internazionale (o un suo organo), né è annoverabile tra gli «enti centrali della Chiesa cattolica», esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 11 del Trattato lateranense del 11 febbraio 1929; ne consegue che la controversia inerente al rapporto di lavoro di un suo dipendente (nella specie: un docente) non involge atti compiuti “iure imperii” ed appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, inclusa la pretesa diretta alla reintegra nel posto di lavoro, dato che detta domanda, una volta esclusa la natura di soggetto sovrano e di ente centrale della Chiesa cattolica dell’università, è sottratta sia al principio consuetudinario di diritto internazionale della cd “immunità ristretta”, riguardanti le sole pretese che, pur attenendo a un rapporto lavorativo “iure privatorum”, possono incidere sul potere pubblicistico sovrano relativo all’organizzazione e all’esercizio delle potestà e funzioni istituzionali dell’ente, sia al principio di immunità reale garantito dall’art. 15 del Trattato cit. agli immobili e alle sedi degli enti centrali, nonché alle attività ivi svolte. (Regola giurisdizione) (Massima ufficiale)

CASO

[1] Un assistente universitario ordinario, inquadrato annualmente nella Facoltà di Diritto civile della Pontificia Università Lateranense, non vede rinnovato il proprio incarico a causa di una asserita inidoneità all’esercizio delle proprie mansioni.

Nel dicembre 2015, il docente impugna tale risoluzione del rapporto lavorativo dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Roma.

In corso causa, il ricorrente propone, altresì, ricorso in Cassazione per il regolamento preventivo di giurisdizione (ex art. 41 c.p.c.), al fine di veder dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario italiano che, invece, la controricorrente aveva negato in via di eccezione.

SOLUZIONE

[1] Secondo quanto riportato in massima, la suprema Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara esistente la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria italiana e rimette la pronuncia sulle spese del giudizio al giudice di merito.

QUESTIONE

[1] La questione oggetto della pronuncia in esame coinvolge l’interpretazione dell’art. 11 del Trattato Lateranense del 1929 tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica.

Tale Trattato si fonda sul generale principio della “distinzione degli ordini”, ribadito anche nell’intervenuta revisione concordataria del 1984 (“La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti”).

Nell’art. 11, il Trattato dispone che: “gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.”.

E’, quindi, il perimetro ermeneutico della nozione di “enti centrali della Chiesa Cattolica” a costituire il nodo problematico della vicenda in oggetto.

Nei confronti di tali enti, infatti, vige il divieto per lo Stato italiano di esercitare potestà pubbliche autoritative e giurisdizionali che siano di impedimento o di ostacolo alle funzioni, ad essi proprie, di governo della Chiesa universale (sulla distinzione tra “non ingerenza” in relazione agli enti centrali della Chiesa Cattolica e “immunità di ordine internazionale” degli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede quali organi afferenti alla Curia Romana, v. Pasquali Cerioli, Giurisdizione italiana ed “enti centrali della Chiesa Cattolica”: tra immunità della Santa Sede e (intatta) sovranità dello Stato in re temporali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it – Rivista telematica, n. 34, 2017, 4 e ss.; Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2014, p. 355; Cavana, Le Sezioni Unite della Cassazione e l’art. 11 del Trattato lateranense, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 16, 2012, 3).

In effetti, non è possibile desumere la nozione di “enti centrali” dalle norme dell’ordinamento canonico: essa deve essere determinata dalla volontà comune delle Alte Parti contraenti il Trattato.

In generale, secondo l’insegnamento della Cassazione nella pronuncia in esame: “occorre ritenere che l’indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale all’organizzazione (appunto) “centrale” del governo della confessione religiosa e di culto a carattere universale denominata “Chiesa Cattolica”, anche se ubicati al di fuori dei confini della Città del Vaticano“.

In generale, le università gestite dalla Chiesa non rientrano nel novero di tali enti “centrali” (cfr. Cass., sez. un., 19 gennaio 2007, n. 1133, in relazione alla Pontificia Università Gregoriana; Cass., sez. un., 01 agosto 2011, n. 16847, in relazione al Pontificio Collegio Americano del Nord. In entrambi i casi: “l’immunità garantita dall’art.11 del Trattato lateranense non è invocabile, non essendo annoverabili tra gli “enti centrali della Chiesa Cattolica” esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, sicché la controversia inerente al rapporto di lavoro dei dipendenti non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, non potendo considerarsi espressione di una potestà iure imperii “).

In particolare, la Pontificia Università Lateranense: ha sede in Italia (Roma), è attiva sul territorio italiano e opera nel rispetto della legislazione italiana,      in materia di percorsi formativi e programmi di insegnamento universitario, (l’università è riconosciuta a seguito di dichiarazione ministeriale di equipollenza, ex L. 5 marzo 2004, n. 63, art. 2); essa non costituisce un organo della Curia romana, né è ente rappresentativo della Santa Sede (in base alla Costituzione Apostolica Pastor Bonus non è neanche annoverata tra le istituzioni “collegate” con la Santa Sede); è un ente di alta formazione universitaria, con finalità di ricerca scientifica e di istruzione, ha quindi, scopi estranei ai fini di religione o di culto (cfr. L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16) della Chiesa cattolica; il titolo di studio rilasciato dalla Facoltà di Diritto Civile è equipollente alla laurea magistrale italiana in Giurisprudenza (cfr. Pasquali Cerioli, op. cit.).

La Pontificia Università Lateranense, quindi, non svolge alcun servizio diretto e funzionale (ma nemmeno strumentale) al governo centrale della Chiesa universale e non è, perciò, annoverabile tra gli “organi centrali” di governo della Chiesa cattolica. Nei suoi confronti non opera, quindi, il divieto di ingerenza disposto dall’art. 11 del Trattato e la giurisdizione del giudice italiano sussiste sia per pretese di carattere strettamente patrimoniale sia con riguardo a quelle dirette alla reintegra nel posto di lavoro.

D’altra parte, la Pontificia Università Lateranense non è neppure riconducibile ad uno Stato estero né ad un ente sovrano. Quindi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non trova nemmeno applicazione la c.d. “immunità ristretta” con enti sovrani esteri ed in presenza di un rapporto lavorativo instaurato iure privatorum.

Se, infatti, si fosse trattato di una controversia con uno Stato estero (come, ad esempio, nel caso di un rapporto di lavoro tra un cittadino italiano alle dipendenze di una sede diplomatica estera con sede in Italia) sarebbe pacificamente pur esistita “la giurisdizione del giudice italiano per le sole pretese di carattere strettamente patrimoniale (indennità; differenze retributive)” ma non anche “con riguardo a quelle dirette alla reintegra nel posto di lavoro – cosiddetta “tutela reale” (“tutela reale” invece esistente nel caso in esame) “perché queste ultime finirebbero con l’incidere sul potere pubblicistico sovrano relativo all’organizzazione ed all’esercizio delle potestà e funzioni istituzionali dell’ente internazionale“, cfr. Cass., sez. un., 27 ottobre 2014, n. 22744; Cass., 13 febbraio 2012, n. 1981; Cass., 17 gennaio 2007, n. 880.

In conclusione, in relazione alla Pontificia Università Lateranense, l’esclusione della natura sia di ente centrale della Chiesa (e, quindi, della sua soggezione alla “non ingerenza” statale), sia di soggetto sovrano internazionale (o suo organo in senso lato) “comporta la non incidenza della eventuale reintegra giudiziale nel posto di lavoro sui poteri organizzativi pubblicistici della predetta Università, che sarebbero, come tali, intangibili dallo Stato italiano“.