4 Luglio 2017

Firma grafometrica e contratti bancari

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Inizia ad avere una certa diffusione, anche in ambito bancario, la c.d. firma grafometrica, ossia la possibilità per la clientela di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico.

La firma grafometrica – la cui disciplina è rinvenibile principalmente nel Codice dell’Amministrazione Digitale (Decr. Lgs. n. 82/2005) e nel Decr. Pres. Cons. Min. del 22.2.2013 – è una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”.

La sottoscrizione autografa del documento, previa sua visualizzazione sullo schermo di un monitor, avviene direttamente sul monitor del dispositivo (di regola un tablet) mediante una particolare penna, con una modalità del tutto simile all’apposizione di una normale firma su un documento cartaceo.

I documenti sottoscritti con la firma grafometrica sono documenti informatici che, sul piano giuridico, hanno lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con la tradizionale firma autografa.

Di seguito si indicano, in estrema sintesi, taluni aspetti salienti di tale operatività (cfr., in particolare, Decr. Pres. Cons. Min. del 22.2.2013):

– l’utilizzo della firma grafometrica con valore di firma elettronica avanzata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un’apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma; il cliente può richiedere una copia della suddetta dichiarazione di accettazione dell’utilizzo della firma grafometrica;

– la firma grafometrica – di regola apposta dal cliente in modo autografo su uno speciale tablet – è caratterizzata da valori biometrici specifici e individuali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario stesso;

– la connessione univoca tra la firma grafometrica e il documento informatico sottoscritto è assicurata dall’associazione dei valori biometrici della firma con un’impronta informatica, che identifica in modo univoco il documento che il cliente ha sottoscritto;

– il cliente ha diritto di avere copia dei documenti sottoscritti con la firma grafometrica e, in particolare, nel caso abbia firmato un contratto, deve ricevere un esemplare del contratto (art. 117, comma 1, TUB).