11 Luglio 2017

Estratti conto scalari

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nel contenzioso bancario, in ordine agli oneri probatori, è diffuso il convincimento che parte attrice debba produrre in giudizio gli estratti conto analitici, non essendo idonea la produzione dei soli estratti conto scalari (in arg. App. Torino 7.10.2015; App. Milano 7.10.2015; Trib. Milano 23.3.2017).

Solo la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente sino alla data della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire – attraverso l’integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti e con la corretta applicazione del tasso di interesse – alla corretta determinazione dell’eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto; né può ritenersi che per la determinazione del saldo del conto siano sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco del tempo.

Gli estratti conto scalari consentono, solo ed esclusivamente, una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, che – a sua volta – non consente al raggiungimento di un preciso risultato contabile, ma conduce solo a risultati approssimativi, inidonei al calcolo dell’esatto ammontare del conto.

Gli estratti conto scalari rendono, altresì, impossibile accertare l’eventuale prescrizione essendo in base ad essi impossibile verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse non esistendo nessuna evidenza dei dati necessari alla loro qualificazione.