17 Aprile 2018

Effetti della sopravvenuta dichiarazione di fallimento sull’ordinanza di assegnazione dei crediti nella procedura esecutiva presso terzi

di Domenico Cacciatore Scarica in PDF

Trib. Palermo, 29.11.2017, G.E. Dott.ssa Marinuzzi, Ordinanza

 

Espropriazione forzata – Ordinanza assegnazione dei crediti – Natura satisfattiva – Fallimento del debitore – Conseguenze

(cod. civ., art. 2928; cod. proc. civ., art. 553)

[1] L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato rappresenta per la sua natura satisfattiva l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi che determina il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente.

 Ordinanza assegnazione dei crediti – Fallimento – Efficacia pagamento – opposizione

(cod. civ., art. 2928; cod. proc. civ., artt. 553 e 617; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 44 e 51)

[2] L’ordinanza di assegnazione conserva la efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo anche nel caso di sopravvenuto fallimento del debitore

 IL CASO

 [1-2] Il creditore procedente, all’esito di un procedimento di espropriazione presso terzi, ottiene ordinanza di assegnazione di crediti.

Successivamente viene dichiarato il fallimento del debitore principale.

Il creditore inizia l’espropriazione forzata contro il terzo debitor debitoris.

Il terzo propone opposizione all’esecuzione promossa dal creditore sulla base dell’ordinanza di assegnazione e chiede la sospensione dell’esecuzione deducendo che l’ordinanza di assegnazione era divenuta inefficace a causa del sopravvenuto fallimento del debitore pignorato.

SOLUZIONE

[1-2] Il Tribunale di Palermo ritiene che l’opposizione sia infondata e pertanto rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione.

Il G.E. ha motivato la propria decisione osservando che l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato costituisce l’atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi, alla quale, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, consegue l’immediato trasferimento del credito dal debitore esecutato al creditore procedente.

Il G.E., inoltre, esclude che sulla natura e sugli effetti dell’ordinanza di assegnazione possano incidere il momento satisfattivo del credito e l’effettiva esazione dello stesso e afferma che la dichiarazione di fallimento successiva all’assegnazione delle somme non pregiudica l’efficacia e la validità dell’ordinanza resa ex art. 553 c.p.c..

 QUESTIONI

Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza che si commenta, prende in esame le questioni, dibattute in dottrina ed in giurisprudenza, riguardanti la natura e gli effetti dell’ordinanza di cui all’art. 553 c.p.c., nonché l’incidenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento sull’efficacia della stessa ordinanza di assegnazione.

La soluzione prospettata dal Tribunale, tuttavia, ad esito di una prima analisi, risulta in contrasto l’orientamento consolidato della giurisprudenza.

Secondo tale orientamento, all’assegnazione delle somme, che viene disposta pro solvendo, non consegue né l’immediato effetto satisfattivo del credito, né il trasferimento della proprietà delle somme assegnate; tali effetti, piuttosto, sarebbero conseguenza del pagamento eseguito dal terzo, su disposizione del Giudice, in luogo del debitore esecutato.

Il pagamento del terzo debitor debitoris, eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace, ai sensi dell’art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), perché eseguito con somme del debitore e di cui quest’ultimo ha perso il diritto di disporre per effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine irrilevante l’anteriorità dell’assegnazione del credito (cfr. Cass. civ. 14 febbraio 2000, n. 1611; Cass. civ. 30 marzo 2005, n. 6737; Cass. civ. 12.01.2006, n. 463; Cass. civ. 6 settembre 2007, n. 18714; Cass. civ. 14 marzo 2011, n. 5994; Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7508; Cass. civ. 22 gennaio 2016, n.1227; Cass. civ. 10 agosto 2017, n. 19947; Trib. Roma, 16 aprile 2003; Trib. Milano, 22 gennaio 2004; Trib. Biella, 3 novembre 2008; Trib. Bari, 10 gennaio 2008; Trib. Bari, 9 giugno 2014, in Il Caso.it; Trib. Alessandria, 2 marzo 2017, in Il Caso.it).

In conclusione, secondo la giurisprudenza prevalente, le ordinanze di assegnazione, pur se emesse in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, non potrebbero essere eseguite successivamente alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Tale orientamento, tuttavia, è criticato dalla dottrina, che pone l’accento sugli effetti liquidativi e satisfattivi immediati dell’ordinanza di assegnazione.

La dottrina afferma che la assegnazione determina il trasferimento del credito e non solo del diritto ad esigerne il pagamento; corollario di tali premesse è che il pagamento verrebbe eseguito dal terzo con somme che, a far data dall’assegnazione, non sono più parte del patrimonio del debitore esecutato (v. Colesanti, Osservazioni (inutili) in tema di revocatoria e assegnazione giudiziale dei crediti, in Banca e borsa, 2004, I, 664 e ss.).

In forza di queste considerazioni, la dottrina, in linea con l’orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, afferma che il pagamento effettuato dal terzo debitor debitoris in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione costituisce adempimento di un debito proprio nei confronti del creditore assegnatario e giunge alla conclusione secondo la quale, trattandosi di un rapporto di dare ed avere estraneo al patrimonio del debitore, nel caso di fallimento del debitore successivo all’assegnazione delle somme, il pagamento da parte del terzo non sarebbe assoggettabile alle conseguenze disciplinate dall’art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cfr., in giurisprudenza, App. Milano, 16 marzo 1979, in Fallimento 1979, 1061; App. Venezia, 17 febbraio 2005, in Fallimento 2005, 703; Trib. Pavia, 15 marzo 1991, in Giust. civ. 1991, I, 2460).

Il contrasto tra i due diversi e contrapposti orientamenti sembrava essere stato mitigato dai principi espressi dalla una recente pronuncia di legittimità.

In particolare la Suprema Corte ha precisato che: «Il pagamento eseguito dal terzo “debitor debitoris” in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecutato che quello di quest’ultimo verso il creditore predetto, sicché, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti ex art. 44 l. fall., ma solo nel rapporto obbligatorio fra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l’unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto» (così, Cass. civ. 17 dicembre 2015, n. 25421).

Secondo la dottrina queste precisazioni dovrebbero essere valutate favorevolmente, perché limitano le conseguenze che potrebbero prodursi nei confronti del terzo nel caso in cui il pagamento eseguito da quest’ultimo sia dichiarato inefficace (v. R. Munhoz de Mello, Assegnazione forzata di crediti e fallimento del debitore esecutato, in Riv. dir. proc., 2017, 6, 1602).

Tuttavia, a questa pronuncia hanno fatto seguito ulteriori decisioni con essa contrastanti.

La giurisprudenza successiva, ponendo l’accento sulla necessità di tutela della par condicio creditorum, ha ribadito l’inefficacia ex art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dei pagamenti eseguiti dal terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento, ritenendo irrilevante che l’ordinanza sia stata emessa prima della dichiarazione di fallimento (Cass. civ. 22 gennaio 2016, n. 1227).

Tale principio, peraltro, è stato ribadito anche in relazione ad una fattispecie nella quale il terzo assegnato, dopo aver eseguito il pagamento sia nei confronti del creditore procedente (che aveva agito in sede esecutiva) sia nei confronti della curatela fallimentare (che aveva agito con l’azione revocatoria), ha dovuto agire in giudizio per recuperare le somme corrisposte, successivamente alla dichiarazione di fallimento, in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione.

La Corte di Cassazione, in tale ipotesi, ha ritenuto legittima l’azione di ripetizione delle somme proposta dal terzo assegnato, rilevando come la duplicità dell’esborso, conseguente, prima, all’azione esecutiva del creditore e, dopo, alla declaratoria di inefficacia del pagamento (che doveva essere eseguito nei confronti dell’organo concorsuale), fosse conseguenza della «reiterazione esecutiva della medesima responsabilità» (Cass. civ. 10 agosto 2017, n. 19947).

La Suprema Corte, peraltro, con quest’ultima pronuncia, oltre a ribadire l’inefficacia ex art. 44 l. fall. dei pagamenti eseguiti dal terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento, ha precisato che il terzo deve pagare al curatore perché il debitore, dopo la dichiarazione di fallimento perde il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare nessun pagamento, seppure non volontario, rimanendo irrilevante anche l’eventuale anteriorità dell’ordinanza di assegnazione.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, dunque, esclude l’opponibilità al fallimento del pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris in favore del creditore procedente e pone in rilievo il rapporto di prevalenza funzionale della dichiarazione di fallimento rispetto all’esecuzione individuale.

Il rapporto di prevalenza funzionale della dichiarazione di fallimento, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, è tale da determinare l’inopponibilità al fallimento non solo del pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris ma, piuttosto ed in apicibus, della stessa ordinanza di assegnazione (v. App. Torino, 21 marzo 2011, in Fallimento 2011, 847).

Questi profili non  pare siano stati tenuti in considerazione dal Giudice dell’Esecuzione nell’ordinanza che si commenta.

L’ordinanza, infatti, limitandosi a confinare gli effetti dell’inefficacia del pagamento eseguito dal terzo ai rapporti tra curatela ed accipiens, non ha considerato che l’orientamento prevalente in giurisprudenza considera il pagamento inefficace ex art. 44 l.fall. e inopponibile alla curatela del fallimento.

Se è così, non può consentirsi al creditore di agire esecutivamente per ottenere un pagamento inefficace ex art. 44 l.fall. e che espone il terzo debitor debitoris, che è senza colpa, al rischio di dovere pagare di nuovo le stesse somme pure alla curatela.