28 Settembre 2015

Deposito dell’atto a mezzo posta: «irrituale» ma sanabile

di Alberto Maffei Scarica in PDF

Cass., Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509

Scarica la sentenza

Procedimento civile – Costituzione in giudizio a mezzo del servizio postale – Nullità – Sanabile per raggiungimento dello scopo
(C.p.c. 121, 156; Disp. Att. C.p.c. 134)

[1] L’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve necessariamente essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, c. p. c.: in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.

CASO
[1 ] Un messo comunale ha convenuto davanti al Giudice di pace il Ministero degli Interni chiedendo il rimborso di una somma, inferiore ad € 1.100,00, per l’attività effettuata in occasione delle Elezioni Europee. In primo grado, il Ministero si è costituito, con atto pervenuto in cancelleria a mezzo posta, formulando una domanda riconvenzionale di valore indeterminato. Il Giudice di Pace, ritenuta non rituale la costituzione a mezzo posta, ha dichiarato la contumacia del Ministero e accolto la domanda dell’attore. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in quanto la sentenza era da considerarsi resa secondo equità. Il Ministero nel ricorso ha censurato tale interpretazione, ritenendo valida la costituzione e quindi la sentenza resa secondo diritto, in quanto su domanda di valore indeterminabile, e come tale appellabile in Tribunale.

SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte – ritenuta la decisione appellabile – ha confermato che il deposito della comparsa in cancelleria a mezzo posta non è previsto dalla legge ed è in tal senso «irrituale»; ha però aggiunto che l’irritualità non osta al deposito in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, qui raggiungo qualora l’atto pervenga in cancelleria e sia tempestivamente inserito nel fascicolo. Precisa infine che nel caso di sanatoria il deposito si considera avvenuto alla data di ricezione e non a quella di spedizione del plico, come invece avviene di norma nei casi in cui il deposito per posta è espressamente consentito (es. ricorso in Cassazione).

QUESTIONI
[1] La sentenza in commento aderisce al precedente delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 4 marzo 2009, n. 5160, in Giur. it., 2009, 11, 2476, con nota di Conte) peraltro riferito a un caso molto simile. Sulla stessa linea v. già Cass.,16 maggio 2008, n. 12342. Contra Cass., 12 ottobre 2007, n. 21447, in Lavoro nella giur., 2008, 305, che in una causa di lavoro si è pronunciata per l’inammissibilità del deposito a mezzo posta in quanto nullità insanabile e rilevabile d’ufficio.

L’ordinamento processuale prevede casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta: l’art. 134 disp. att. c.p.c. concernente il giudizio di cassazione, e le ipotesi relative al processo tributario (sul quale v. Corte cost., 6 dicembre 2002, n. 520, in Giur. it., 2004, 1809 con nota di Dalmotto), e al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativi di sanzione amministrativa (su cui v. Corte cost., 18 marzo 2004, n. 98, in Foro it., 2005, 3286). Negli altri casi il deposito a mezzo posta è quindi «irrituale», ma questa deviazione dal modello legale (oltre a non integrare una nullità in senso tecnico, a maggior ragione) è sanabile se l’atto raggiunge comunque lo scopo, vale a dire se perviene in termini nel fascicolo.

Un tale principio riveste notevole importanza in tempi di progressiva obbligatorietà di deposito telematico degli atti, in quanto si pone in netto, per quanto non dichiarato, contrasto, con la tesi di chi ritiene insanabile la nullità per errore nel deposito dell’atto (cartaceo invece che telematico o viceversa, oppure in formato non consentito dal PCT, ecc.). Al contrario, l’orientamento in esame sembra portare alla conclusione che anche in questi casi, ormai frequenti, sia applicabile la norma richiamata e quindi l’irregolarità sia sanata se l’atto sia comunque pervenuto al cancelliere e sia stato inserito nel fascicolo.

Sul tema v. infine Carnelutti, Sistema di diritto processuale civile, II, Padova, 1938, 302; Glendi, Un’interpretazione restrittiva del dato testuale, in Guida normativa, n. 82/2000, in Il Sole24Ore, 56 ss.; CHIZZINI, Dell’ammissibilità del ricorso spedito in busta, in Giur. trib., 1996, 287.