2 Maggio 2016

CTU contabile: Cassazione n. 5091/2016

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

         Una recente decisione della Cassazione (Cass. 15.3.2016, n. 5091) ha stabilito un interessante principio di diritto in tema di ctu contabile.

         La mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati (Cass. 5.7.2007, n. 15219). 

         Tuttavia, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante: ha natura esplorativa, infatti, la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass. 5.7.2007, n. 15219), non la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza.

         La decisione in commento evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, «quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass. 14.2.2006, n. 3191).