12 Febbraio 2019

Controversie condominiali: amministratore uscente contro condominio rimasto contumace

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale Ordinario di Roma- Sezione V Civile – Sentenza n.2909, 8 Febbraio 2018

Art. 116 c.p.c. – Art. 291 c.p.c.

Art. 1129 c.c. – Art. 1130 c.c.

“Tale prova può dirsi raggiunta per effetto dell’inosservanza da parte del condominio dell’ordine di produrre in giudizio i documenti contabili ed i verbali assemblati specificatamente indicati nel provvedimento emesso dal giudice […]. L’inottemperanza del convenuto va valutata, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., come un serio argomento di prova in favore del credito vantato dall’attore […]”.

FATTO

L’amministratore condominiale uscente citava in giudizio il Condominio  chiedendo la condanna al pagamento di una somma, a titolo di restituzione, per la anticipazioni da lui effettuate nel periodo in cui svolgeva l’incarico di amministratore.

Il condominio rimaneva contumace.

Durante l’istruttoria parte attrice depositava e produceva documenti e memoria, il giudice ordinava al condominio di produrre la documentazione necessaria, scritture contabili per i lavori straordinari e verbali assembleari di approvazione lavori ed in assenza di deposito da parte di quest’ultimo, di fronte all’ordine di esibizione, riteneva accertata la domanda dell’amministratore e provato il credito.

SOLUZIONE

Di fronte allo spinoso tema riguardante i passaggi di consegna tra amministratori di condominio e le problematiche legate al pagamento di eventuali poste residue ed il trasferimento dei documenti (peraltro, oggetto di specifici contenziosi anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.), la sentenza si presenta di interesse in quanto rimarca la validità della prova, che può essere valutata anche agli effetti dell’articolo 116 cpc e dirsi raggiunta per effetto dell’inosservanza all’ordine del giudice ed in generale dal comportamento del condominio, rimasto contumace nel giudizio.

QUESTIONI

Il caso in questione risulta essere abbastanza singolare in quanto il giudice si trova nella condizione di decidere in assenza di parte convenuta, contumace, per questo inosservante dell’ordine del giudice di produrre in giudizio documenti contabili ed i verbali necessari, al fine della decisione.

Risulta interessante l’analisi da un punto di vista procedurale dell’art. 116 c.p.c.: Valutazione delle prove. Tale articolo viene annoverato tra i poteri del giudice al fine del raggiungimento di una decisione ampiamente motivata.

Il principio del libero convincimento del giudice si esplica attraverso l’analisi delle prove portate dalle parti, in seguito attraverso le risultanze istruttorie viene controllata ed esaminata l’attendibilità della richiesta attorea e l’efficacia dimostrativa delle prove. Veniva chiesto a parte convenuta nonché contumace di produrre della documentazione valutabile ai fini della decisione.

Come innanzi ricordato, una parte rimaneva contumace; l’art. 291 c.p.c. disciplina proprio questa eventualità, contumacia del convenuto, al contempo  prevede che sull’attore rimasto in giudizio continui comunque a gravare l’onere della prova, poiché la contumacia del convenuto non è da sola idonea a fondare una pronuncia di accoglimento né equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte.

Nel caso in esame invece, il giudice ordinava alla parte rimasta contumace di produrre la documentazione necessaria ai fini della decisione, nella fattispecie scritture contabili relative ai lavori straordinari eseguiti presso il condominio, i verbali assembleari di approvazione di inizio lavori,  il contratto conseguente ed i bilanci in cui risultavano le effettive spese sostenute dal condominio; documentazione che l’amministratore uscente consegnava al nuovo, quindi fondamentali per valutare la sussistenza del credito vantato dall’ex amministratore.

Il giudice capitolino valorizzava a questo punto le uniche prove di parte attrice, utilizzando il verbale di consegne tra l’uscente ed il nuovo amministratore in cui viene fatta menzione del debito del condominio nei confronti dell’uscente; solo in tale occasione che tale tipo di dichiarazione, la quale certamente non può avere efficacia di ricognizione di debito, costituisce un indizio valutabile dal giudice.

Il giudice valutava l’inottemperanza del convenuto come un serio argomento di prova ex art. 116 c.p.c., o come una tacita ammissione, del Condominio, del credito vantato da parte attrice.

Valga considerare che non sempre la giurisprudenza di merito[1] si è orientata in maniera uniforme riguardo alla valutazione della prova inerente “il verbale di consegna, dal momento che il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e, pertanto, l’accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest’ultimo da parte dei condomini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando, invece, all’assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’amministratore.[2]

Pertanto, non vi è dubbio che nella fattispecie esaminata l’ago della bilancia, che ha visto il favorevole accoglimento della domanda dell’amministratore uscente, sia rappresentato dalla circostanza dell’assenza di contraddittorio,  conseguente alla contumacia del condominio.

In altri termini, di fronte ad una giurisprudenza di merito che si muove “a macchia di leopardo”, risulta fondamentale un chiaro indirizzo interpretativo della Suprema Corte

[1] Trib. Roma, 10.10.2017 n.19003

[2] Cass. sentenza n. 8498 del 28 maggio 2012

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