3 Maggio 2017

Contratto bancario monofirma

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Si segnala una recente decisione della Corte di Appello di Torino del 28 febbraio 2017 (allegata) che, in adesione al mutato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione (cfr. Cass. 5919/2016; Cass. 7068/2016; 10711/2016; Cass. 6559/2017), ha confermato che “in tema di contratti per i quali la legge  richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano“.

La Corte di appello torinese precisa che ciò non significa che il requisito della forma scritta ad substantiam nei contratti non possa essere soddisfatto se le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma bensì che tra questi ultimi, che devono essere entrambi prodotti in giudizio, deve risultare un collegamento  inscindibile, così da evidenziare inequivocabilemnte la formazione dell’accordo:”pertanto, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto solo ove vi sia la prova che entrambe le parti, anche se in documenti distiti, abbiano manifestato per iscritto la loro volontà negoziale, prova che non può essere offerta per testi ovvero per presunzioni; nè il comportamento delle parti in costanza di contratto ‘monofirma’ può essere considerato come valida manifestazione del consenso della banca“.

Nella fattispecie, una “lettera di accettazione affidamenti” sottoscritta dal cliente e un’altra “per  accettazione” delle condizioni generali di affidamento delle operazioni di apertura di credito sottoscritta dalla banca – poiché scritture entrambe di accettazione di proposte di affidamento non prodotte in atti – sono state reputate carenti del requisito “del necessario, inscindibile ed inequivocabile collegamento tra le manifestazioni di volontà“.

(Segnalazione a cura dell’avv. Jenny Bestetti, Foro di Milano)