24 Ottobre 2017

Contratti bancari: validità della convenzione relativa agli interessi

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Come noto, l’art. 117, comma 4, del Testo unico bancario prevede che: “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora“.

L’elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha stabilito, al riguardo, che in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c. (norma imperativa), la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. 22179/2015; conf. Cass. 2072/2013; Cass. nn. 12276/2010, 2317/2007, 14684/2003).

Anche in  tema di contratto di conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come, ad es., i cd. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. 22179/2015).

Relativamente alla clausola di determinazione degli interessi, secondo la Cassazione non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione: ” la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall’altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l’applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria). Pertanto, non prospettata in concreto – e, per la verità, di difficile prospettazione anche in astratto – alcuna nemmeno potenziale situazione di squilibrio originario del sinallagma o di vizio di formazione del consenso, né un materiale assoluto impedimento all’esercizio della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei parametri, l’accettazione degli uni e degli altri – sebbene non di agevole reperibilità o disponibilità per l’uomo comune – deve ritenersi idoneamente operata dai mutuatari, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell’autoregolamentazione degli interessi in cui il mutuo si traduceva” (Cass. 3968/2014; conf. Cass. 25205/2014).