15 Novembre 2016

Comunicazioni telematiche e mancata apertura di provvedimenti allegati: la Cassazione non scusa il difensore tecnologicamente arretrato

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Cass. Civ., Sez. III, 20 luglio 2016, n. 14827Pres. Chiarini – Rel. Cirillo

Notificazioni e comunicazioni in materia civile – comunicazione del cancelliere all’avvocato – comunicazione di ordinanza istruttoria per via telematica – allegato in formato non apribile dal computer del destinatario – decadenza – rimessione in termini – esclusione (C.p.c., artt. 136 e 153; D.L. 18.10.2012, n. 179 – conv. L. 17.12.2012, n. 221 – art. 16; D.M. 21.2.2011, n. 44, artt. 12 e 34; Provv. D.G.S.I.A. 18.7.2011, artt. 16 e 17; Provv. D.G.S.I.A. 16.4.2014, artt. 16 e 17)

[1] È inescusabile l’errore dell’avvocato incorso in una decadenza processuale per non aver potuto – a causa della difettosa configurazione del proprio computer – aprire il file contenente un provvedimento allegato ad una comunicazione di cancelleria in formato ammesso dalle specifiche tecniche del processo civile telematico.

CASO
[1] In un procedimento d’appello, nel cui àmbito era stata disposta (a seguito della declaratoria di nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado) la rinnovazione dell’istruttoria orale, la Corte di Perugia sanciva la decadenza di una parte dalla prova, avendo appurato che essa – ricevuta dalla Cancelleria comunicazione (telematica) della relativa ordinanza ammissiva – aveva omesso di intimare i testimoni per l’udienza di assunzione.

Avverso tale sentenza la soccombente ricorreva per cassazione, articolando una serie di motivi di censura, tra i quali meritano attenzione nella presente sede – attenendo a questioni di diritto processuale – quelli riguardanti l’asserita irregolarità (per mancanza dell’icona identificativa del documento da leggere) del file “pdf.zip” contenente il provvedimento di ammissione comunicato al difensore e la pretesa violazione dei formati elettronici con cui possono essere compiute le comunicazioni di cancelleria, secondo la ricorrente essendo consentito dalla normativa il solo formato “pdf”.

SOLUZIONE
[1] Il Supremo Collegio ha trattato congiuntamente e respinto entrambi i motivi, osservando quanto segue:

  • il formato “.zip” non muta il contenuto del documento informatico, ma vale unicamente a comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno spazio minore; per detta ragione, esso non costituisce un formato diverso rispetto a quello del file non compresso;
  • l’errore insito nella mancata apertura del file “pdf.zip” da parte del difensore destinatario della comunicazione telematica (pacificamente ricevuta dal medesimo) non è scusabile, ben potendosi esigere dall’avvocato che si doti di una configurazione del computer idonea ad accedere al contenuto del file compresso; senza contare che nella fattispecie egli sarebbe stato in grado – e non risulta si sia attivato in tal senso – di contattare la Cancelleria per risolvere il problema.

QUESTIONI
[1] La sentenza in commento, pur condivisibile nel pragmatico invito agli operatori del processo (in particolare di quello civile telematico) ad adeguare le infrastrutture ai mutamenti della tecnica, non appare sino in fondo convincente sul piano giuridico.

Va invero ricordato che:

  • Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16, comma 4, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche dalla L. 17.12.2012, n. 221);
  • La comunicazione per via telematica dall’ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all’utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario mittente all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l’impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico. (art. 16, primo e secondo alinea, D.M. 21.2.2011, n. 44, cd. Regolamento PCT);
  • le cd. specifiche tecniche – approvate dapprima col Provv. D.G.S.I.A. del 18.10.2011 e poi sostituite dal Provv. D.G.S.I.A. del 16.4.2014 – non disciplinano in maniera analitica (come invece avviene per gli atti dei soggetti abilitati esterni, quali i difensori delle parti) il formato dei provvedimenti del giudice, anche perché quest’ultimo è libero di adottarli in cartaceo (salvo i decreti ingiuntivi); e, in effetti, si prevede (sub 16, comma 3, e 17, comma 2) che il cancelliere dell’ufficio giudiziario estrae copia informatica per immagine dell’eventuale provvedimento analogico, allegandola alla comunicazione indirizzata agli avvocati;
  • l’Allegato 8 alle specifiche tecniche – recante indicazioni in tema di “formato dei messaggi relativi alle comunicazioni e notificazioni telematiche” – si limita, in punto allegati al messaggio, a parlare di “Eventuale file PDF del provvedimento”, accanto ai filexml” e “Comunicazione.xml”;
  • non compare, insomma, alcuna traccia esplicita dell’ammissibilità del formato “zip”, che del resto – in materia di deposito telematico presso l’ufficio giudiziario a cura dei difensori e più in generale dei soggetti abilitati esterni – è consentito solo per i documenti (in senso stretto) acclusi all’atto del processo (cfr. il combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, del D.M. n. 44/2011 e 13, comma 2, del Provv. D.G.S.I.A. 16.4.2014);
  • ora, è vero che – a differenza di quella sugli atti e documenti da depositarsi a cura dei soggetti abilitati esterni – la normativa inerente alle comunicazioni telematiche di cancelleria non circoscrive il novero dei formati consentiti: ciò che lascia intendere come i formati diversi dal “pdf”, pur non menzionati, siano ammessi; ed è analogamente indubbio che il “pdf.zip” rappresenta la versione compressa dello stesso formato “pdf”, così come è innegabile che la stragrande maggioranza dei computer sia idonea ad aprire e leggere i file “zippati”; tuttavia, in linea di principio, potrebbe rivelarsi non pienamente in linea con una rigorosa applicazione delle disposizioni primarie e secondarie vigenti il legittimare la cancelleria ad accludere alle proprie comunicazioni file con le più svariate estensioni, esigendo che il difensore abbia un’architettura informatica in grado di accedervi sempre ed in ogni caso.