Diritto Bancario

Mutuo per l’acquisto di azioni proprie, dazione in garanzia delle azioni, collegamento negoziale e nullità delle operazioni ex art. 2358 c.c.

Tribunale di Treviso, 16 maggio 2023, Giudice Cambi Parole chiave Mutuo per l’acquisto di azioni proprie – Azioni date in garanzia – Nullità – Cessione del contratto Massima: “Nel caso in cui venga erogato un mutuo da parte di una banca per l’acquisto di azioni emesse dalla medesima banca e poi le azioni vengano date dall’acquirente in garanzia alla banca per assicurare il rimborso del mutuo, le operazioni sono nulle per contrarietà a norma imperativa, sia per violazione del comma 1 dell’art. 2358 c.c. che per violazione del comma 7 dell’art. 2358 c.c.” Disposizioni applicate Art. 2358 c.c. (altre operazioni sulle proprie azioni), art. 2519 c.c. (norme applicabili), art. 1418 c.c. (cause di nullità del contratto) CASO Un signore acquista…

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Contenzioso bancario e principio di vicinanza della prova

Il c.d. principio di vicinanza della prova prevede che l’onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l’uno o per l’altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d’azione, per cui è ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (nei rapporti bancari, la banca, che predispone il contratto di finanziamento e gli estratti conto). L’eccezionale rimedio probatorio rappresentato dal principio di vicinanza della prova, in quanto deroga alla regola generale sull’onere della prova, si giustifica solo in casi particolari nei quali l’onerato è in una condizione di impossibilità o grave difficoltà di adempiere; tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste nei rapporti…

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L’apertura di credito: aspetti generali

L’apertura di credito – nella pratica bancaria nota anche come fido o affidamento bancario – è il contratto consensuale col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.). L’oggetto dell’apertura di credito non è il godimento di una somma ma il godimento di una disponibilità: tale circostanza differenzia e caratterizza l’apertura di credito rispetto ad altri contratti di credito, imperniati sulla erogazione delle somme. È dunque una operatività riconducibile nell’ambito delle operazioni attive o di impiego della banca: l’apertura di credito è il principale contratto bancario attivo (di regola collegato ad un contratto di conto corrente), cui fa…

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Ammortamento alla francese, regime finanziario e determinatezza degli interessi nel mutuo

Tribunale di Napoli, 2 maggio 2023, Giudice Pastore Alinante Parole chiave Interessi convenzionali – Regime finanziario – Mancata indicazione del regime finanziario – Indeterminatezza degli interessi – Applicazione del tasso b.o.t. Massima: “Nel caso in cui il contratto di mutuo non indichi espressamente il regime finanziario usato per determinare l’ammontare della rata mensile, a fronte dell’indicazione nel testo del contratto della mera percentuale dell’interesse nominale annuo, il tasso non può considerarsi determinato e deve trovare applicazione il tasso b.o.t., con conseguente restituzione degli importi addebitati in eccesso dalla banca ai mutuatari”. Disposizioni applicate Art.117 t.u.b. (contratti) CASO Una banca eroga a due persone un mutuo fondiario per l’importo di 150.000 euro, con iscrizione ipotecaria su di un immobile fino a…

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L’apertura di credito garantita

L’apertura di credito può essere “allo scoperto” (ossia non garantita o “in bianco”), in assenza di garanzie reali o personali a favore della banca, oppure garantita (“al coperto”) da ipoteca, pegno, fideiussione o altre garanzie atipiche (ad es. cessione pro solvendo del credito, lettera di patronage, mandato in rem propriam) per tutta la durata del contratto. Non è una apertura di credito garantita quella nella quale sono rilasciate cambiali (perlopiù in bianco) da utilizzarsi all’atto della cessazione del rapporto per il recupero delle somme utilizzate (G. Ferri). La ragione della richiesta di tali garanzie risiede nel maggior grado di rischio associato a tale forma tecnica di finanziamento. A norma dell’art. 1844 c.c., se per l’apertura di credito è data una…

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Le eccezioni opponibili dal garante autonomo

30Il tratto distintivo del contratto autonomo di garanzia è che il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima richiesta del creditore garantito, e senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia ed alla vicenda del rapporto principale. L’inopponibilità da parte del garante autonomo delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale «non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario» (Cass. n. 16345/2018; Trib. Firenze 8.6.2022 n. 1749). Sotto il profilo funzionale, il regime “autonomo” del Garantievertrag trova infatti un limite (Cass. n. 3193/2021; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 16345/2018; Cass., Sez. Un., n. 3947/2010) quando: – le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 31956/2018; Cass….

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L’appostazione “a sofferenza” nella Centrale dei rischi Bankitalia

Nella categoria di censimento “a sofferenza” della Centrale dei rischi di Banca d’Italia va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. La segnalazione a sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato d’insolvenza. L’appostazione a sofferenza – secondo le indicazioni di Bankitalia: Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi – implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o…

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Il patrimonio separato della società veicolo (SPV)

Un aspetto caratterizzante le operazioni di cartolarizzazione dei crediti è che le somme versate dai debitori ceduti sono destinate, in via esclusiva, ai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei relativi crediti. Per garantire quest’ultimo obiettivo, l’art. 3, comma 2, L. n. 190/1999 prevede infatti che i crediti oggetto di cessione, pur divenendo formalmente di proprietà della società veicolo, non entrino a far parte del patrimonio di quest’ultima, ma di un patrimonio separato, aggredibile solo dai portatori dei titoli derivanti dal processo di cartolarizzazione: « I crediti relativi a ciascuna operazione (per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel…

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Le azioni di rivalsa del garante autonomo dopo l’avvenuto pagamento

L’inquadramento strutturale e funzionale del contratto autonomo di garanzia è stato operato dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 2010, che nella complessa ed articolata pronuncia ha ribadito i seguenti punti: caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell’elemento dell’accessorietà, sicché « il garante s’impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all’efficacia del rapporto di base » (ovvero “incondizionatamente”); la causa concreta del contratto autonomo di garanzia consiste nel « trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale ». La più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento…

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Inammissibilità del mero rinvio nell’atto di citazione alla CTP

Nelle controversie bancarie è particolarmente avvertita l’esigenza che l’attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando – in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l’azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità. Schematizzando, nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l’azione di ripetizione dell’indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, il correntista attore ha l’onere (di regola) di allegare: 1) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa; 2) la singola…

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