23 Maggio 2023

L’appostazione “a sofferenza” nella Centrale dei rischi Bankitalia

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nella categoria di censimento “a sofferenza” della Centrale dei rischi di Banca d’Italia va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. La segnalazione a sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato d’insolvenza.

L’appostazione a sofferenza – secondo le indicazioni di Bankitalia: Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi – implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

Resta inteso che la necessaria valutazione globale e prognostica della complessiva capacità economico-finanziaria del debitore, ai fini della sua eventuale segnalazione a sofferenza, non esclude a priori che da un singolo inadempimento possa scaturire l’appostazione a sofferenza qualora l’inadempienza assuma caratteristiche tali da palesare una strutturale difficoltà economico-finanziaria del cliente (Trib. Bari 11.1.2017).

Come detto, ai fini della segnalazione a sofferenza non rileva la presenza di garanzie reali o personali, che non garantiscono il pagamento immediato della debitoria, ma possono assicurarne il soddisfacimento solo a seguito di eventuale riscossione coattiva del debito (a conferma della funzione di monitoraggio del merito creditizio e contenimento del rischio affidata alla Centrale dei rischi): occorre verificare la diffusa compromissione della situazione economico-finanziaria del debitore, che può ragionevolmente intralciare l’adempimento delle obbligazioni assunte (Trib. Bari 8.10.2015).

La disposizione – «Si prescinde … dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti» (Bankitalia) – deve essere intesa nel senso che, proprio in quanto la segnalazione a sofferenza non richiede una previsione di perdita, non rileva che una perdita possa essere astrattamente esclusa dalla presenza di garanzie reali o personali (tale circostanza non significa affatto che l’intermediario, nel valutare se procedere o meno alla segnalazione, debba prescindere dal dato della riduzione del patrimonio del debitore) (cfr. Cass. n. 28635/2020).

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità «la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di questo ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza. L’accostamento che tali istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazione sostanzialmente equiparabili, inducono a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate dalla piattaforma di cui all’art. 5 l. fall., hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione, una nozione “levior” rispetto a quella della insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero – in buona sostanza – di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza – cioè – fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità. Conclusivamente, ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sulla esistenza del titolo del credito vantato dalla banca» (Cass. n. 12626/2010; conf. Cass. nn. 2309/2013, 15609/2014, 26361/2014, 1725/2015, 2913/2016; 16409/2020, 3130/2021)

In definitiva, la necessità di una complessiva valutazione della situazione economico-finanziaria del soggetto segnalato a sofferenza appare in linea con la funzione della Centrale dei rischi, ossia allertare il sistema bancario dell’esistenza di situazioni di rischio che possono concretamente compromettere l’affidabilità del cliente.

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