23 Maggio 2023

Composizione negoziata, stato di insolvenza e misure protettive

di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Sudi di Verona Scarica in PDF

Ordinanza del 17 marzo 2023, Tribunale di Ravenna Sez. Civile – VG; Giudice dott. Paolo Gilotta

Parole chiave: composizione negoziata, stato di insolvenza, continuità indiretta, misure protettive

Massima: “Non si ritiene condivisibile l’assunto pretorio che postula l’assoluta inconciliabilità tra stato di insolvenza e composizione negoziata della crisi: si ritiene che l’elemento dirimente consti nella reversibilità della condizione di crisi o di insolvenza e non già sulla già raggiunta situazione di illiquidità che comporta l’impossibilità di adempimento, ogni qualvolta quest’ultima non sia divenuta irreversibile”.

Riferimenti normativi: art. 12 CCI; art. 17 CCI; art. 18 co. 2 CCI; art. 19 co. 3 CCI

CASO

La società Alfa accedeva alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa formulando ai sensi dell’art. 18 CCI istanza per l’applicazione di misure protettive del patrimonio.

A sostegno, l’imprenditore motivava la prospettiva di risanamento su un progetto di continuità aziendale indiretta, il quale prevedeva l’affitto e la successiva cessione dell’azienda in continuità a favore di uno dei maggiori creditori della ricorrente; il piano prevedeva le percentuali di soddisfacimento minimo del 45% del ceto creditorio in due anni.

SOLUZIONE

Con l’Ordinanza in commento il Tribunale di Ravenna, ritenuto che unicamente lo stato di insolvenza connotato da irreversibilità costituisca elemento inconciliabile con la composizione negoziata della crisi e quindi con la conferma delle misure protettive, verificato che nel caso in esame la condizione della ricorrente – ancorché qualificabile come di insolvenza – non fosse ancora conclamata ed irreversibile, ha confermato le misure protettive, ritenendo le stesse idonee e proporzionali a garantire o favorire le trattative e l’obiettivo di risanamento con il limite dell’eccessivo sacrificio imposto ai creditori.

QUESTIONI

L’Ordinanza in commento consente di affrontare il tema delle condizioni essenziali per accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa ed ottenere la conferma delle misure protettive.

Va al riguardo ricordato che l’obiettivo della composizione negoziata si sostanzia nella salvezza dell’attività d’impresa: ciò significa che la continuità aziendale, sia diretta che indiretta, costituisce al contempo presupposto, ragione e scopo della composizione negoziata. La scelta meramente liquidatoria, quindi, rimane estranea alla composizione negoziata, risultando incompatibile con l’obiettivo della medesima (Trib. Livorno, 8 febbraio 2023, Est. Garofalo).

A lungo si è discusso se lo stato di insolvenza impedisse o meno l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa.

Il Tribunale di Ravenna sul punto assume il chiaro orientamento di ritenere lo stato di insolvenza non incompatibile, a priori, con la composizione negoziata, ponendo l’attenzione, quale condizione di ammissibilità, alla reversibilità o meno di detta condizione di crisi o di insolvenza.

Il provvedimento in questione non solo ha il pregio di richiamare a sostegno la giurisprudenza via via sviluppatasi nel tempo ma anche offre un quadro complessivo degli elementi da tenere in considerazione al fine di poter qualificare lo stato di insolvenza quale non conclamato e non irreversibile.

Anzitutto, il Tribunale rileva come il piano, benché “embrionale”, apparisse fondato su assunzioni credibili o comunque di immediata verificabilità da parte dell’Esperto, e tra queste, non solo la sussistenza di valide trattative volte al superamento della crisi ma anche l’adesione al business plan della ricorrente da parte del maggior creditore chirografario.

Con ciò, quindi, il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza secondo la quale la verifica del buon fine del risanamento deve risultare, ad un esame obiettivo, non manifestamente implausibile “sulla base di elementi sintomatici, estrinseci (ad esempio la dichiarata disponibilità alle trattative pervenuta da una parte di creditori ampiamente rappresentativa o l’assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere da parte di creditori) e intrinseci (chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento e equilibrio economico-finanziario della continuità aziendale prospettata)” (Trib. Padova 2 marzo 2023, Pres. Santinello, Est. Amenduni).

Al riguardo, merita veloce menzione il già richiamato provvedimento del Tribunale di Livorno che preso atto della scelta prettamente liquidatoria del debitore (per modalità e tempistiche) ha respinto la conferma delle misure protettive anche in ragione della contrarietà espressa dai creditori “venendo meno in tal caso finanche una ragionevole perseguibilità della ristrutturazione dell’indebitamento”; con ciò quindi sottolineando l’importanza della espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampliamente rappresentativa del cedo creditorio (vedi pure Trib. Piacenza, 22 dicembre 2022, Est. Stefano Aldo Tiberti) al fine di valutare la tenuta stessa e sostenibilità del piano.

Ulteriore elemento rilevato dal Tribunale ravennate è il parere favorevole espresso dall’Esperto – ritenuto da alcuna giurisprudenza assumere ruolo centrale (Trib. Padova cit.) – circa la ragionevole prospettiva di risanamento, la quale, nel ragionamento espresso nell’ordinanza, assume valore fondamentale anche al fine di risolvere il tema della condizione di irreversibilità o meno dello stato di insolvenza dell’imprenditore richiedente.

In particolare, la prospettiva di risanamento aziendale deve apparire razionale, credibile e non manifestamente irrealizzabile: in altri termini, l’indagine dovrà avere ad oggetto la chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento, nonché l’equilibrio economico-finanziario della continuità economica prospettata.

Tale conclusione consegue ad un giudizio prognostico operato e parametrato sulla base delle informazioni a disposizione, il quale deve evidenziare in concreto la perseguibilità dell’obiettivo avendo buona cura di parametrare detto giudizio alle concrete condizioni economiche-finanziarie del richiedente.

In estrema sintesi, ciò che il giudice sottolinea è che laddove le condizioni dell’imprenditore si avvicinino allo stato di insolvenza, ovvero siano già caratterizzate dallo stesso, l’indagine prognostica da compiersi relativa all’effettivo buon esito del piano di risanamento deve essere compiuta in modo sempre più rigoroso, avendo a mente il sacrificio del ceto creditorio.

In tal senso il Tribunale di Ravenna rileva come, nell’esame del limite dell’eccessivo sacrificio imposto ai creditori – quale parametro per la conferma o meno delle misure protettive –, la condizione di illiquidità dell’impresa debba ritenersi congrua con l’inibizione erga omnes di iniziative esecutive e cautelari: dette iniziative, compromettendo infatti l’integrità aziendale, potrebbero in ipotesi vanificare l’obiettivo di risanamento, nel mentre, la moratoria connessa alla concessione delle protettive non impone un sacrificio eccessivo ai creditori in quanto non è idonea a determinare effetti definitivi ed irrevocabili.

In conclusione, presupposto per l’avvio e il fisiologico svolgimento della composizione negoziata ma anche condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive è l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, intesa come ragionevole, ovvero basata su dati attendibili ed ipotesi realistiche, che implica la possibilità di superamento di squilibri finanziari, patrimoniali ed economici (Trib. Salerno cit.).

In aggiunta ai sopra esposti elementi intrinseci e estrinseci indicativi dell’idoneità della composizione negoziata a perseguire l’obiettivo del risanamento, la giurisprudenza ha altresì menzionato: il fatto che la continuità non distrugga risorse in modo da indurre a ritenere con un buon grado di continuità che l’eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori, nonché il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori (Trib. Piacenza cit.).

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