Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 10 Giugno 2025
Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo; sicché, in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l’eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre, nel pegno regolare, egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno (così Cass., 3 ottobre 2018, n. 24137; v. anche Cass., 10 febbraio 2015, n. 2479). Per quanto, in particolare, riguarda il pegno di titoli, si esula dall'ipotesi di pegno regolare e si rientra, viceversa, nella disciplina del pegno irregolare qualora il debitore, a garanzia dell'adempimento della propria obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 3 Giugno 2025
Per mezzo dell’esercizio dello ius variandi è esclusa la possibilità di introdurre clausole nuove o oneri ulteriori, potendo essere modificate soltanto le condizioni preesistenti: l’attuale formulazione dell’art. 118 TUB prevede, infatti, che la modifica possa riguardare soltanto «le condizioni previste dal contratto». È stato coerentemente osservato che «l’istituto dello ius variandi (...) non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti, in modo da garantire la permanenza dell’equilibrio sinallagmatico del contratto. In simili casi (...) l’introduzione ex novo risulta atta a modificare radicalmente l’equilibrio sinallagmatico del contratto e, quindi, non suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale previste dall’art. 118 TUB» (ABF Milano 12.5.2015 n. 3724; conf. ABF Napoli...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 27 Maggio 2025
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 8173/2025, ha ribadito che il diritto del cliente bancario di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, integra un diritto sostanziale autonomo, dotato di autonoma tutela giurisdizionale e non meramente strumentale. Tale diritto è finalizzato alla tutela della posizione giuridica del cliente, anche al di fuori di eventuali ulteriori azioni giudiziarie, e trova fondamento sistematico negli obblighi di correttezza, buona fede e integrazione del contratto ex artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 11733/1999; n. 12093/2001; n. 13277/2018; n. 35039/2022), estendendosi anche ai rapporti contrattuali già conclusi, ma i cui effetti non si siano ancora...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 20 Maggio 2025
Le contestazioni in merito alla validità della clausola floor, frequentemente inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile, si concentrano essenzialmente su due profili: da un lato, la presunta vessatorietà della clausola; dall’altro, la sua pretesa qualificazione come derivato finanziario implicito. L’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria e i responsi dell’ABF hanno avvalorato la legittimità della clausola floor, a condizione che la banca rispetti il dovere di “clare loqui”. Inoltre, è stato escluso che il ‘tasso pavimento’ configuri un’opzione, e quindi un derivato implicito. Di conseguenza, non si applicano le disposizioni relative agli obblighi contrattuali e informativi previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF). Riguardo al primo aspetto, la vessatorietà della clausola floor è esclusa dall'art. 1341, comma 2, c.c., che fornisce un...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 13 Maggio 2025
A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente» (analogamente l’art. 23 D.Lgs. n. 58/1998, c.d. TUF, stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, siano redatti per iscritto, e che un esemplare del contratto sia consegnato ai clienti). Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione...
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