Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 16 Luglio 2024
La fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca: risultano dunque garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. L’art. 1938 c.c. stabilisce opportunamente che la fideiussione per obbligazione futura deve sempre contenere la espressa previsione dell’importo massimo garantito. Se nella fideiussione è indicato un limite massimo riferito al solo capitale, con la specificazione “oltre accessori e spese”, l’importo massimo garantito indicato nella fideiussione omnibus deve intendersi comprensivo, oltre il capitale, anche degli interessi ed ulteriori accessori collegati al debito garantito (Cass. n. 3805/2004). L’art. 1938 c.c. si applica a tutte le fideiussioni, non soltanto a quelle rilasciate...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 9 Luglio 2024
L’anticipazione bancaria (artt. 1846-1851 c.c.) è il contratto con cui una banca concede al sovvenuto per un determinato periodo di tempo una somma di denaro (mediante versamento o costituzione di una disponibilità) contro la costituzione di un pegno in merci, titoli o documenti rappresentativi, nel rispetto dei limiti dell’originaria proporzione fra somma anticipata e valore dei beni costituiti in pegno. Ai sensi degli artt. 1846 e 1851 c.c., l’anticipazione bancaria può essere assistita da pegno su «titoli», «merci» o «danaro». La garanzia reale che assiste l’operazione è dunque pragmaticamente circoscritta all’insieme di quei beni (mobili) per i quali sia possibile rinvenire quotazioni di mercato o che, comunque, siano di pronta e facile liquidabilità, e per i quali risulti agevole tanto...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 2 Luglio 2024
La domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della causa debendi (nullità clausole contrattuali), è abitualmente strumentale alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi illegittimamente addebitati dalla banca (Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 22872/2010; Cass. n. 1146/2003) ma può essere utilmente avanzata anche autonomamente. Questa azione condivide con l’azione di ripetizione di indebito, infatti, un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell’accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell’azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione il cliente ha l’onere di allegare e provare non solo l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, La...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 25 Giugno 2024
Costituisce ius receptum che il correntista, che agisce in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell’indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (ex multis Cass. n. 7697/2023; Cass. n. 10025/2023; Cass. n. 12993/2023). L’estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 18 Giugno 2024
L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce (commi 1 e 2) che nei contratti di durata gli intermediari creditizi devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (in relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall’intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia, ad es. l’ammontare dell’esposizione del debitore principale, cfr. Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez. IV, § 3, Comunicazioni alla clientela). Il CICR indica il contenuto e...
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