17 Ottobre 2023

Attraversamento improvviso del pedone e responsabilità da sinistro stradale

di Daniele Calcaterra, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, Ord., 13.07.2023, n. 20140 – Dott. G. Travaglino

Circolazione stradale – Responsabilità civile – Presunzione di responsabilità – Prova contraria (art. 2054 c.c.)

Massima: “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”.

CASO

Tizio e Caia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, citavano in giudizio Sempronio e Alfa, il primo quale responsabile e la seconda quale assicuratrice per la RCA dell’autovettura, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore a seguito di un sinistro stradale.

A sostegno della domanda, Tizio e Caia riferivano che il bambino, accompagnato dalla nonna, aveva effettuato l’attraversamento della strada e che, successivamente, sempre in compagnia della nonna, nel tornare indietro, giunto all’altezza degli stalli di sosta sul lato della sede stradale, era stato colpito dalla parte anteriore destra della vettura condotta da Sempronio, riportando gravi lesioni.

Il Tribunale, ritenuta una responsabilità concorsuale del 50 % a carico di Sempronio, condannava quest’ultimo e Alfa al risarcimento dei danni. Pur ritenendo che l’attraversamento del bambino, di appena due anni, fosse stato improvviso, il Tribunale osservava che il conducente, transitando in area abitativa e con autovetture in sosta ai lati della strada, avrebbe dovuto adottare una condotta di guida estremamente prudente, che nel caso di specie sarebbe mancata.

La sentenza veniva però riformata dalla Corte d’appello che rigettava la domanda proposta da Tizio e Caia. I giudici d’appello, infatti, osservando che dai rilievi grafici della Polizia Municipale emergeva che le tracce di sangue del bambino, a seguito della caduta, erano state rilevate all’interno dell’area di sosta fra due veicoli parcheggiati e che il punto d’urto era stato individuato proprio all’inizio della carreggiata stradale e alla fine della sagoma dell’auto in sosta, ritenevano provato che l’urto fosse avvenuto con la parte laterale anteriore destra dell’auto e subito dopo che il bambino, correndo, era uscito dalla sagoma dell’auto parcheggiata sulla destra della via. Sulla base di tali circostanze, i giudici dell’appello concludevano che l’attraversamento era stato improvviso, imprevedibile ed inevitabile e che non poteva ritenersi che il conducente dell’auto avesse avvistato il bambino, né che potesse tentare una manovra d’emergenza, non riuscita a causa della velocità tenuta. Ritenevano, pertanto, il pedone responsabile in via esclusiva del sinistro.

Avverso la suddetta decisione, Tizio e Caia proponevano ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

QUESTIONI

Il punto da cui occorre partire nel caso di specie è l’analisi dell’art. 2054 c.c., a mente del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per il evitare il danno”.

La norma configura una presunzione di colpa iuris tantum in capo al conducente, il quale può raggiungere la prova contraria solamente se dimostra di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova contraria è però particolarmente rigorosa, dovendo avere ad oggetto l’esistenza di un fatto idoneo a interrompere il nesso causale tra la circolazione e il danno, per cui l’avere fatto “tutto il possibile per evitare il danno” vuol dire che il danno deve essersi prodotto indipendentemente dal comportamento del conducente, come nel caso in cui quest’ultimo possa dimostrare il caso fortuito o la colpa esclusiva del danneggiato (Franzoni, Dei fatti illeciti, Comm. Scialoja-Branca, p. 669; Bianca, La resp.2, p. 757s.; Peccenini, La resp. civ., XII; p. 39). Con riferimento alla prova dell’altrui responsabilità esclusiva, la prova liberatoria consiste in particolare nella dimostrazione dell’inevitabilità del fatto dannoso (Cass. 04/13445), circostanza che non ricorre, ad esempio, nell’ipotesi di un mero improvviso attraversamento della sede stradale da parte di un passante (Cass. 87/4370, che ha confermato la responsabilità del conducente, pur rispettoso delle norme sulla circolazione stradale, ritenendo necessaria, a tal fine, un’effettiva impossibilità di evitare l’evento dannoso). Con riferimento al caso di attraversamento del pedone si è ritenuto cioè che il conducente di un veicolo a motore deve prestare attenzione, ai fini di una prudente condotta di guida, a ogni segnaletica esistente nell’ambito stradale tale da rendere prevedibile l’attraversamento da parte di un pedone (ad esempio, una fermata del tram lascia presagire l’attraversamento della strada da parte dei passeggeri scesi dal mezzo: Cass. 93/8066) o comunque a tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 11/524, in relazione alla prossima di istituti scolastici, essendo verosimile anche in questo caso l’attraversamento della strada da parte degli scolari).

Il semplice attraversamento della sede stradale, improvviso e anche al di fuori delle regole del codice della strada, quindi, non è circostanza sufficiente a escludere la responsabilità del conducente, essendo astrattamente possibile che il pedone sia disattento o privo di riflessi adeguati (Cass. 94/6395, secondo cui la responsabilità del conducente ricorre anche nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato la strada senza rispettare il segnale del semaforo rosso mentre il veicolo giungeva da una distanza che non consentiva manovre di emergenza, salvo che il conducente provi che l’attraversamento si avvenuto in modo così repentino, che anche la dovuta sorveglianza della strada da parte del conducente non sarebbe servita ad evitare l’incidente; così pure Cass. 06/21249 e Cass. 09/20949).

Nel caso di specie, il giudice d’appello, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, aveva accertato che l’attraversamento del bambino, di appena due anni, era stato improvviso ed imprevedibile, in quanto “è sbucato dietro la sagoma di un’auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell’auto che sopraggiungeva, ma anche l’inevitabilità dello scontro, in quanto l’auto già si trovava davanti al punto di entrata nella carreggiata e porgeva, alla corsa del bambino, il proprio lato anteriore destro (parallelo/parafango anteriore destro)”. I giudici di merito avevano inoltre escluso che la velocità dell’autovettura condotta da Sempronio potesse avere avuto una qualsiasi incidenza sull’investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, sottolineando come gli elementi di prova acquisiti avessero pienamente confermato che la condotta del bambino, connotata da assoluta imprevedibilità, aveva reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l’impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell’autovettura, in quanto l’impatto era avvenuto quando il veicolo già si trovava all’altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all’età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell’autovettura parcheggiata.

Secondo la S.C. il giudice dell’appello si era dunque conformato ai principi rinvenibili in materia e la sua decisione non poteva pertanto essere censurata. Da ciò il rigetto del ricorso proposto da Tizio e Caia.

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