12 Dicembre 2023

Art. 1957 c.c.: focus giurisprudenziale

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

A norma dell’art. 1957 c.c., il termine di decadenza (derogabile dalle parti: Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 21867/2013; Cass. n. 9245/2007) per l’azione del creditore nei confronti del fideiussore è fissato in 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita ovvero 2 mesi se «il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale».

Nel caso in cui il contratto di fideiussione preveda che l’obbligazione del fideiussore si estenda sino all’integrale adempimento (e non soltanto quindi sino alla scadenza dell’obbligazione principale), l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta a nessun termine di decadenza (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 16233/2005; Cass. n. 16758/2002).

Le parti possono convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall’art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341, comma. 2, c.c.) (Trib. Milano, 12.7.2019, n. 6991; App. Firenze, 30.5.2022, n. 1091; Trib. Firenze 4.10.2023). Questa impostazione è stata di recente confermata da Cass. n. 27558/2023.

Nell’ambito del termine ex art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro i termini di legge; ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore ovvero, pur avendone la possibilità, non agisca contro quest’ultimo per propria inerzia, così non ottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del garante, l’obbligazione fideiussoria (Cass. n. 25197/2023; Cass. n. 40829/2021; Cass. n. 3411/1980; v. anche Trib. Firenze 28.10.2023 n. 2807: la proroga dei termini di pagamento delle obbligazioni del debitore principale, a seguito dell’approvazione di un piano di rientro, non impatta sui termini previsti dall’art. 1957 c.c.).

L’istanza del creditore – indifferentemente all’obbligato principale o al garante se la fideiussione è solidale – deve essere giudiziale, cioè concretizzarsi in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l’accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass. nn. 25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997: l’istanza che il creditore deve promuovere nei confronti del debitore ex art. 1957 c.c. si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato).  Non costituisce valida «istanza» ex art. 1957 c.c. la notifica di un atto stragiudiziale e neppure del precetto (Cass. n. 283/1997; Trib. Pescara 6.5.2021; Trib. Vicenza 27.5.2021. Secondo il Trib. Brescia 21.2.2022, il tempestivo deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è elemento idoneo ad integrare l’«istanza» di cui all’art. 1957 c.c. e la successiva notificazione del decreto attesta che l’istanza è stata diligentemente continuata).

La Cassazione, infine, ha stabilito che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale; tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma (Cass., Sez. Un., n. 3947/2021; Cass. n. 7883/2017; v. anche App. Lecce 26.10.2023 n. 877).

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