23 Febbraio 2021

Il punto delle Sezioni Unite sulle questioni relative ai rapporti tra leasing traslativo e fallimento

di Andrea Cassini, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione Civile, Sentenza SS.UU, 28 gennaio 2021 n. 2061/21 – Pres. P. Curzio – Rel. E. Vincenti.

Parole chiave: Fallimento – Locazione finanziaria – Domanda di ammissione al passivo – Risoluzione per inadempimento – Effetti – Disciplina – Vendita con riserva di proprietà – Applicazione.

Massima: [A] “La Legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedente e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater l.f., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della Legge n. 124 del 2017” (massima ufficiale).

[B] “In base alla disciplina dettata dall’art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 l.f., in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa” (massima ufficiale).

Disposizioni applicate: art. 1, commi 136 – 140, Legge n. 124/2017, artt. 72 quater e 93 l.fall., art. 1526 c.c..

CASO

La fattispecie concerne un rapporto di locazione finanziaria relativo ad un immobile, alla cui scadenza, avvenuta nel 2014, l’utilizzatrice Beta non aveva esercitato il diritto d’opzione e non corrispondeva gli ultimi canoni dovuti. La concedente, l’istituto di credito Alfa, agiva in via monitoria per ottenere il pagamento delle rate insolute, facendo valere la clausola risolutiva prevista nel contratto.

Dopo alcuni anni (2016), l’utilizzatrice veniva dichiarata fallita e allora la società concedente proponeva domanda di ammissione al passivo per canoni scaduti e interessi moratori. Il giudice delegato, però, non accoglieva la domanda, in quanto il contratto era stato risolto per inadempimento di Beta prima della pronuncia dichiarativa di fallimento, con conseguente applicazione dell’art. 1526 c.c.; tale giudice ordinava, tra l’altro, la restituzione a favore della curatela dell’eccedenza tra l’equo compenso, calcolato in sede di ammissione al passivo, e i canoni versati in forza del contratto.

La società di leasing proponeva opposizione allo stato passivo, che veniva rigettata dal Tribunale per le medesime ragioni prospettate dal giudice delegato, non ritenendo, dunque, legittimo il diritto della concedente a pretendere il pagamento dei canoni insoluti così come previsto da contratto. Secondo il giudice dell’opposizione, Alfa avrebbe potuto tutt’al più chiedere solo l’equo compenso ai sensi dall’art. 1526, secondo comma, c.c., pretesa questa oramai preclusa.

Avverso il predetto decreto di rigetto l’utilizzatrice è ricorsa in cassazione sulla base di tre distinti motivi, interconnessi fra loro, il terzo dei quali subordinato ai primi due. In particolare, l’istituto di credito fonda le proprie doglianze sul presupposto che dopo l’entrata in vigore della citata legge sarebbe venuta meno la distinzione tra le diverse fattispecie di leasing, con la conseguenza che per le ipotesi non riconducibili a tale legge, troverebbe applicazione, l’art. 72 quater l. fall.

La Terza Sezione Civile, investita dell’argomento, ha ritenuto che lo stesso dovesse essere deciso dalle Sezioni Unite perché “… di particolare importanza sia per le sue implicazioni teoriche, sia per le sue conseguenze pratiche” (Ord. n. 5022/2020).

SOLUZIONE

Con l’enunciazione dei principi di diritto sopra riportati, le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto il dibattito riguardante l’applicabilità dell’art. 1526 c.c., ovvero dell’art. 72 quater l. fall., ai contratti di leasing (traslativo) risolti prima del fallimento dell’utilizzatore e sottratti ratione temporis all’efficacia diretta della Legge 124/2017. Richiamando entrambi gli orientamenti formatisi sul punto e dopo un’attenta disamina sull’attività interpretativa, anche “storico-evolutiva”, la Corte ha escluso che la citata legge possa trovare applicazione per il passato e, quindi, per quei contratti risoltisi prima della sua entrata in vigore.

In tali casi, ad avviso delle Sezioni Unite, per i contratti di locazione finanziaria – aventi natura traslativa e non rientranti sotto la vigenza della Legge 124/2017- la norma che disciplina le ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore resta l’art. 1526 c.c. e non l’art. 72 quater l. fall..

QUESTIONI

Come detto, con la pronuncia in commento è stata chiarita anzitutto la portata applicativa delle Legge 124/2017, che è riferibile anche ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore ma in cui il fatto compiuto – leggasi risoluzione per inadempimento – sia successivo alla sua efficacia.

Oltre a ciò, sono stati affrontati anche altri aspetti parimenti importanti per la disciplina della locazione finanziaria, su cui occorre soffermarsi.

In primo luogo, merita di essere menzionata la spiegazione sull’inderogabilità dei commi 137 e 138, meccanismo questo che nella prassi viene contravvenuto, con facoltà per la concedente di poter risolvere il contratto anche in caso di mancato pagamento di un solo canone. Alla luce di quanto previsto nella citata sentenza, la clausola risolutiva che violi gli artt. 137 e 138 dovrà essere considerata inefficace ex nunc.

Gli altri aspetti di particolar interesse riguardano, poi, l’equo compenso nonché la determinazione, legittima o meno, della clausola penale, ai sensi degli artt. 1382 e 1384 c.c., pattuizione quasi sempre presente nei contratti di locazione finanziaria.

Con riferimento a quest’ultima previsione, sviluppatasi nell’ambito dell’autonomia privata, la Corte ha specificato come debba qualificarsi manifestamente eccessiva la penale diretta a far conseguire alla concedente indebite locupletazioni, attuate con l’acquisizione dei canoni scaduti, di quelli a scadere nonché del residuo valore del bene.

Deve invece reputarsi legittima la clausola che non consenta alla concedente utilità maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla normale esecuzione del contratto e, quindi, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, la penale che permetta l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione del ricavato dalla vendita dagli importi ancori dovuti dall’utilizzatore. Nelle ipotesi in cui non sia avvenuta la vendita del bene, o non possa avvenire, la società concedente dovrà restituire – o detrarre dal credito vantato – l’importo che risulti da una valutazione del bene effettuata a valore di mercato.

Si rappresenta, infine, che per le fattispecie come quella in esame, la Corte fornisce precise indicazioni per la concedente creditrice che voglia insinuarsi al passivo in forza “dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore”. Sarà dunque onere del creditore offrire al giudice delegato mezzi concreti ed adeguati per far “apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccesiva” e ciò per il tramite di una stima attendibile del bene.