10 Maggio 2022

L’istanza di distrazione delle spese

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10236, Pres. Amendola – Est. Tatangelo

[1] Distrazione delle spese – Dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese da parte dei difensori – Sufficienza ai fini della distrazione in favore di entrambi i legali – Sussistenza (art. 93 c.p.c.)

Massima: “In tema di spese del processo, la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. per tutti i dichiaranti, ciascuno per la propria quota”. 

CASO

[1] Un avvocato agiva in giudizio nei confronti di un altro soggetto per ottenere il risarcimento dei danni al proprio onore, che assumeva di aver subito in virtù di alcune espressioni offensive contenute in una missiva da quest’ultimo trasmessagli a mezzo P.E.C., in relazione allo svolgimento, da parte sua, di un incarico di consulente tecnico di parte in un processo in cui una assistita del professionista attore era parte, nonché al pagamento delle relative competenze.

La domanda veniva rigettata dall’adito Tribunale di Bari, con condanna dell’attore al pagamento dell’importo di € 500,00 in favore del convenuto, a titolo di responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello barese.

La decisione di seconde cure veniva così fatta oggetto di ricorso per cassazione di cui esamineremo il terzo motivo, con cui il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 93 c.p.c. in relazione all’art. 360, n 3), c.p.c. nonché mancato riconoscimento del vizio di ultrapetizione. In particolare, il ricorrente sosteneva che nel giudizio di primo grado la richiesta di distrazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., fosse stata effettuata da uno solo dei difensori del convenuto, sicché il Tribunale avrebbe errato nel disporre tale distrazione anche in favore dell’altro difensore, e ciò anche perché non potrebbe ammettersi la posizione di anticipatario in capo a più di un difensore.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione giudica tale motivo di ricorso manifestamente infondato.

Nella motivazione del provvedimento i giudici di legittimità rilevano come la Corte d’Appello, esaminando e interpretando gli atti processuali, abbia ritenuto che la richiesta di distrazione delle spese di lite e la dichiarazione di anticipo delle stesse dovesse intendersi effettuata da entrambi i difensori. Tale richiesta, infatti, era stata espressamente formulata per iscritto da detti difensori in un atto difensivo sottoscritto da entrambi: di conseguenza, la circostanza che, nel corso della successiva udienza di discussione, fosse stata reiterata da un solo avvocato – l’unico a essere comparso personalmente a tale udienza -, non poteva essere considerata come una revoca o modifica della precedente dichiarazione congiunta, ma ne rappresentava invece una conferma, espressa da parte dell’avvocato presente personalmente in relazione alla sua posizione, ma al tempo stesso implicita per quanto riguardava la posizione dell’altro avvocato, assente a detta udienza.

Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione degli atti processuali compiuta dalla Corte d’Appello deve ritenersi corretta, in quanto la dichiarazione scritta di avvenuto anticipo delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il diritto dei medesimi a ottenere la distrazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Di conseguenza, affinché il diritto alla distrazione potesse ritenersi spettare a uno solo dei suddetti difensori, sarebbe stata necessaria una successiva espressa e inequivoca dichiarazione, eventualmente diretta a revocare esplicitamente quella precedente, non potendo viceversa ritenersi sufficiente, a detto fine, una generica (e ulteriore) dichiarazione di anticipo proveniente da uno di essi, non contenente la specifica revoca di quella in precedenza effettuata anche dall’altro.

Anche l’assunto in diritto del ricorrente, secondo cui la posizione di difensore “anticipatario” ai sensi dell’art. 93 c.p.c. potrebbe essere assunta da uno solo dei difensori della parte, viene disattesa dalla Cassazione: al contrario, laddove la dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese e di mancata riscossione dei compensi provenga da più di uno dei difensori della parte vittoriosa, il relativo diritto alla distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. spetterà a tutti i dichiaranti, ciascuno per la sua quota.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento si pronuncia sui requisiti per la formulazione di una rituale istanza di distrazione delle spese, con particolare riguardo alla fattispecie in cui i difensori aspiranti al provvedimento di distrazione siano più d’uno.

Come consueto è opportuno muovere dalla norma di riferimento, coincidente con l’art. 93 c.p.c., a mente del quale «Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate».

La norma conferisce al difensore della parte vittoriosa il diritto di chiedere al giudice di disporre, nel capo di sentenza relativo alla condanna alle spese, l’attribuzione a proprio favore e a carico della parte soccombente degli onorari non riscossi, nonché degli onorari dei difensori sforniti di procura e le spese che dichiara di avere anticipate (per tutti, G. Scarselli, Le spese giudiziali civili, Milano, 1998, 94).

La disposizione risponde a una evidente ratio di tutela del difensore, realizzando al contempo il fine di incoraggiare anticipazioni di carattere professionale e pecuniario da parte dello stesso.

Quale regola generale, soggetto legittimato a richiedere la distrazione delle spese è il difensore munito di procura (non revocata) e che non abbia rinunciato al mandato (sul punto, Cass., 29 agosto 1992, n. 9994).

Il tema della legittimazione a richiedere la distrazione delle spese si intreccia con la questione decisa dal provvedimento in commento in cui, lo si ricorda, l’istanza era stata dapprima avanzata da entrambi i difensori della parte, tramite un atto difensivo sottoscritto da entrambi, e poi reiterata, in sede di udienza di discussione della causa, da uno solo di essi (l’unico comparso): circostanza, questa, valorizzata dal ricorrente per escludere che la distrazione potesse essere effettuata a favore di entrambi gli avvocati.

Sul punto, a risolvere la questione in discorso è la stessa disposizione richiamata, laddove prevede che la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate sia fatta dal difensore a favore suo e degli altri difensori: la disciplina, dunque, ammette che il difensore possa chiedere la distrazione anche per altri difensori dello stesso cliente. In tal caso, si ritiene che l’avvocato agisca in nome e conto proprio per i compensi che gli spettano e in nome proprio e per conto altrui per gli onorari degli altri difensori, ravvisandosi, in quest’ultimo caso, una ipotesi di sostituzione processuale (in tal senso, V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, I, Napoli, 1957, 262) ovvero di rappresentanza ex lege (S. Satta-C. Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 123; E. Grasso, Della responsabilità delle parti, in Comm. UTET, I, 2, Torino, 1973, 1014).

Per il resto, l’istanza di distrazione delle spese non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente la semplice dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso diritti e onorari (si v. Cass., 26 febbraio 1990, n. 1442), senza che al giudice possa essere riconosciuto alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero di tale dichiarazione (così, Cass., 1° ottobre 2009, n. 21070).

Ancora, per la proposizione della domanda la legge non prevede termini specifici: pertanto, essa può essere formulata anche all’udienza di discussione (E. Grasso, op. cit., 1015) o nella comparsa conclusionale e anche in appello, atteso che per tale domanda non sussiste l’esigenza di garantire l’osservanza del principio del contraddittorio, stante l’assenza di interesse della controparte a contrastarla (così, Cass.,12 gennaio 2006, n. 412).

A questo proposito, peraltro, non è prescritto in alcun luogo che l’istanza di distrazione delle spese che sia stata eventualmente presentata in un momento antecedente, debba essere poi reiterata all’udienza di discussione della causa: ciò che, ancora una volta, conferma l’esattezza della decisione in commento e l’infondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente.

In definitiva, nel caso di specie sarebbe stato sufficiente, al fine di riconoscere il diritto alla distrazione delle spese in capo a entrambi i difensori, la mera richiesta effettuata da uno solo di essi all’udienza di discussione della causa: la circostanza che, prima di tale momento, anche l’altro difensore avesse avanzato tale istanza, con atto difensivo sottoscritto anche dall’altro avvocato, non può in alcun modo inficiare la legittimità di tale istanza ma, semmai, corroborarla.