13 Luglio 2015

Trasparenza bancaria: regole contrattuali

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Ai sensi della normativa del testo unico bancario, tutte le voci economiche (comprese la commissione di concessione/rinnovo fido e quella di disponibilità immediata) devono emergere, per poter essere applicate, da “patto scritto che ne determini in via preordinata l’ammontare” (Trib. Torino 31 ottobre 2014).

Quando il testo contrattuale, in violazione del principio di trasparenza, preveda delle commissioni costruite senza specificazione delle voci che le concorrono a formare, di modo che non sia possibile ricostruire quale parte delle stesse sia soggetta a maturazione nel corso del tempo, il cliente ha diritto a un rimborso delle stesse parametrato alla durata residua del finanziamento (ABF Napoli 21 settembre 2012).

In altri termini, clausole contrattuali poco comprensibili per il cliente violano il principio di trasparenza e devono essere dichiarate nulle; di conseguenza, è nulla la clausola contrattuale che non descrive un meccanismo agevolmente comprensibile nella metodica e negli effetti e che non rappresenta, quindi, in maniera trasparente il funzionamento concreto del calcolo degli interessi applicati al cliente (Collegio Coordinamento ABF 20 maggio 2015, n. 4135).