16 Maggio 2016

Requisito di forma scritta del “contratto quadro”

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

         Con la recente Cass. 11.4.2016 n. 7068 la Suprema Corte ha ribadito che la prova dell’esistenza del contratto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura (Cass. n. 26174/2009). La stipulazione  non può essere desunta, in via indiretta, da dichiarazioni di contenuto differente (ad es. di scienza, di ricognizione ecc.) né potrebbero, all’evidenza, sopperire prove testimoniali, per presunzioni, il giuramento o  la confessione (tra le altre, al riguardo Cass. n. 2/1997).

         Altro orientamento parimenti consolidato della Cassazione (Cass. n. 22223/2006; Cass. n. 12711/2014) precisa che alla mancata sottoscrizione di una scrittura privata, può sopperirsi con la produzione in giudizio del documento stesso da parte del contraente non firmatario che se ne intende avvalere; la produzione in giudizio realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto ex nunc, salvo, in ogni caso, che l’altra parte abbia revocato la proposta ovvero sia deceduta, determinando la morte l’estinzione automatica della proposta, che non sarebbe dunque impegnativa per gli eredi.

         La stessa Cassazione (tra le altre Cass., Sez. Un., n. 5395/2007) afferma che, dopo la stipulazione del contratto di negoziazione, gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all’originale “contratto quadro”, di cui essi costituiscono attuazione ed adempimento.

         La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto, stante anche l’esclusione di ogni forma di convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c.

         Di conseguenza, la produzione in giudizio del contratto di negoziazione da parte della banca, non rende validi retroattivamente gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita, con la conseguente necessità di restituzione della somma impiegata al cliente e dei titoli alla banca (Cass. 11.4.2016 n. 7068).