23 Novembre 2015

Circolari e istruzioni della Banca d’Italia in materia di usura

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Dibattuta in giurisprudenza è la vincolatività delle circolari/istruzioni della Banca d’Italia in materia di usura. Secondo un consistente filone giurisprudenziale (cfr., per tutti, Cass. 46669/2011):

– le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato [di usura] sotto il profilo dell’elemento oggettivo;

– le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito (v. anche Cass. 32069/2010);

– il ragionevole dubbio sulla liceità o meno [di un modus operandi in tema di usura] deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, all’astensione dall’azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità o meno dell’azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d’inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell’illiceità (Cass. 46669/2011).

Come efficacemente sintetizzato, << è evidente pertanto che le suddette Istruzioni della Banca d’Italia non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbano essere osservate dagli operatori finanziari allorquando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto, e ciò sia perché non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perché disposizioni certo non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all’art. 644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato.

Il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell’art. 644 c.p. che prevede che ‘per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito’ e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza; non hanno alcuna efficacia a tale fine le istruzioni impartite dalla Banca d’Italia per rilevare il TEGM, sia perché non rivolte, come si è detto, a stabilire il tasso globale effettivo di una certa singola operazione, sia perché non aventi comunque, neppure in astratto, portata derogatoria né integratrice della norma di cui sopra, nella parte in cui indica come calcolare il tasso effettivo globale >> (così App. Torino 20.12.2013; conf. App. Cagliari 26.3.14; Trib. Roma 23.1.14; App. Milano 22.8.13; Trib. Brindisi 9.8.12; Trib. Pordenone 7.3.12; Trib. Alba 18.12.10).

Si sono invece espressi a favore della vincolatività delle suddette Istruzioni della Banca d’Italia Trib. Milano 3.6.2014, 21.10.2014 e 24.9.2015; Trib. Ferrara 21.5.2014 e 2.7.2014; Trib. Torino 17.2.2014 e 31.10.2014; Trib. Avezzano 21.1.2015; Trib. Rovigo 11.3.2015.