1 Agosto 2017

ABF e ius variandi

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 118 TUB fissa condizioni e limiti precisi per l’esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni del contratto (c.d. ius variandi). Le norme vigenti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore. Entro tale data il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese. Se il cliente non recede dal contratto le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella proposta di modifica unilaterale.

L’ABF con la decisione n. 8802/2016 ha evidenziato che l’art. 118 TUB regola le modalità con cui la banca può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali richiedendo la sussistenza dei seguenti requisiti: a) l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente, che deve essere provata dall’intermediario; b) il rispetto del termine bimestrale di preavviso, al fine di consentire al cliente il gratuito recesso; c) la visibilità nella comunicazione della dicitura proposta di modifica unilaterale del contratto; d) la forma scritta della comunicazione o comunque la sua redazione su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente; e) la presenza di un giustificato motivo a sostegno della modifica

Il Collegio di coordinamento dell’ABF ha anch’esso in più occasioni ribadito che la comunicazione della modifica unilaterale deve avere un contenuto tale da consentire al cliente di valutare l’adeguatezza della variazione rispetto alla giustificazione fornita dall’intermediario. La comunicazione può limitarsi a un’indicazione sintetica delle ragioni determinanti le modifiche prospettate, purché idonea a consentire al cliente una verifica in termini di congruità (in arg., si vedano le decisioni nn. 1889/2016, 1891/2016, 1892/2016, 1893/2016, 1896/2016).

La legittimità dell’esercizio dello ius variandi è anche subordinata (ABF n. 7695/2016): a) all’invio da parte della banca di una comunicazione recettizia al cliente, contenente la descrizione dettagliata della variazione; b) a partire dal 2 gennaio 2011 all’esistenza di una clausola contrattuale, approvata in modo specifico dal cliente, che attribuisca tale facoltà all’intermediario.