11 Luglio 2023

TAEG/ISC e documento di sintesi secondo la Cassazione

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La recente ordinanza della Cassazione n. 14000/2023 ha affrontato due questioni spesso al centro delle controversie bancarie: il TAEG/ISC e il documento di sintesi.

Riguardo al TAEG/ISC, la Cassazione ha ribadito che tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell’effettiva onerosità dell’operazione.

Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117 comma 6 TUB”.

Tale impostazione giuridica è del tutto coerente con il principio di diritto enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui “In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.

D’altra parte, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG, è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125 bis, comma 6, TUB prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto “.

Per quanto, invece, concerne il documento di sintesi, tale documento, rileva la Cassazione, svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale), di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto.

In sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. Proprio poiché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall’art. 1325 c.c.), con la conseguenza che l’inosservanza dell’obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti; violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale (vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto.

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