15 Maggio 2018

Rito camerale in Cassazione e termine per il deposito della nota delle spese

di Fabio Cossignani Scarica in PDF

Cass. civ., sez. VI-3, 22 settembre 2017, n. 22073 – Pres. Frasca – Rel. De Stefano

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Rito camerale non partecipato ex art. 380 bis c.p.c. – Termine per il deposito della nota delle spese – Deposito il giorno dell’adunanza collegiale – Decadenza – Termine perentorio di cinque giorni prima dell’adunanza – Necessità (Cod. proc. civ., art. 380 bis; Disp. att. cod. proc. civ., art. 75)

[1] Nel rito camerale regolato dall’art. 380 bis c.p.c., come sostituito dal d.l. 168/2016, la nota delle spese deve essere depositata entro il termine previsto il deposito delle memorie, quindi almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’adunanza.

CASO

[1] In un giudizio di cassazione dinanzi alla Sezione Sesta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la parte controricorrente depositava la nota delle spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. alle ore 9.45 del giorno stabilito per l’adunanza. L’adunanza era fissata per le ore 10.00.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte dichiara inammissibile il deposito perché tardivo. La parte avrebbe dovuto depositare la nota entro il termine di cinque giorni dalla data stabilita per l’adunanza, ossia nello stesso termine fissato dall’art. 380 bis, co. 2, c.p.c. per il deposito delle memorie.

Nonostante l’inammissibilità, la Corte ha comunque liquidato d’ufficio le spese in favore della parte decaduta, ma risultata vincitrice nel giudizio.

QUESTIONI

[1] Innanzitutto occorre premettere, come fa la stessa Corte, che il mancato deposito della nota delle spese non esime il Giudice dalla liquidazione delle stesse. Il principio è pacifico (Cass., sez. VI, ord. 28 febbraio 2012, n. 3023 ; Cass., sez. I, 13 maggio 2011, n. 10663; secondo la giurisprudenza al giudice non è concesso di liquidare spese maggiori rispetto quelle richieste con la nota: Cass., sez. III, ord. 22 settembre 2017, n. 22060; Cass., sez. VI-3, 14 maggio 2013, n. 11522; Cass., 4 aprile 2003, n. 5327).

Tuttavia, il deposito della nota delle spese resta sottoposto a termine al termine di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.

Secondo la Corte, nel nuovo rito camerale “non partecipato”, questo coincide con il termine per il deposito delle memorie, ossia 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza nel rito camerale dinanzi alla «apposita sezione» (sezione sesta) ex art. 380 bis c.p.c.

Il termine è invece di 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza, qualora il giudizio si svolga secondo le forme del rito camerale dinanzi alla sezione ordinaria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

La questione nasce dal fatto che la disposizione che regola in via generale il tema si presta anche a una lettura più permissiva rispetto a quella adottata dalla pronuncia in commento. L’art. 75 disp. att. c.p.c. fa infatti riferimento «al momento del passaggio in decisione», in astratto ammettendo il deposito fino all’apertura dell’adunanza.

Tuttavia, secondo la Corte, il limite ultimo va fatto coincidere con quello, anteriore, per il deposito delle memorie, in quanto, nel rito camerale introdotto dal d.l. 168/2016, esso segna l’«ultimo termine utile entro cui alle parti è consentito di estrinsecare una qualunque attività difensiva» (Cass. n. 22073/2017). Va quindi considerata del tutto eccezionale la facoltà di deposito delle prove di avvenuta notifica del ricorso e del controricorso fino all’orario di apertura dell’adunanza, secondo quanto previsto dal punto 2 del Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile (d.l. 168/2016 conv. in l. 197/2016) sottoscritto il 16 dicembre 2016.

La Corte, in motivazione, a sostegno della propria tesi, aggiunge anche, da un lato, l’esigenza di accelerazione della decisione e, dall’altro, la tutela del contraddittorio. Entrambe tali esigenze imporrebbero di superare, alla luce del nuovo rito, la giurisprudenza che in precedenza sembrava consentire il deposito della nota anche dopo il passaggio in decisione della causa. Come esempio di tale giurisprudenza cita Cass., 25 novembre 2003, n. 17898, mentre, in senso contrario richiama Cass., 24 aprile 1992, n. 4936.

Di certo il nuovo rito camerale “non partecipato” rappresenta una novità nell’ordinamento, atteso che le parti non intervengono all’adunanza del collegio. Tale novità si riflette sulla disciplina dell’art. 75 disp. att. c.p.c., rendendone incerta l’applicazione, con particolare riferimento al momento del passaggio in decisione della causa e quindi al termine ultimo per il deposito della nota.

La tesi fatta propria dall’ordinanza in commento risulta senz’altro sostenibile e, tra le due possibili, anche la più ragionevole e “ordinata”.

Nella logica del nuovo rito “accelerato”, infatti, le parti esauriscono le proprie attività con il deposito delle memorie. Decorso il relativo termine (di 5 gg. nell’art. 380 bis e di 10 gg. nell’art. 380 bis.1), per le parti la causa può considerarsi “passata in decisione” (cfr. art. 190 c.p.c.). Quanto previsto dal punto 2 del Protocollo citato, con riferimento al deposito delle prove di avvenuta notificazione degli atti, appare come una nota stonata, ma, tutto sommato, anch’essa ragionevole, tenuto conto della funzione “salvifica” della deroga (il mancato deposito dell’avviso di ricevimento del ricorso notificato a mezzo posta determina, infatti, l’inammissibilità del ricorso: cfr. Cass., sez. II, ord. 21 febbraio 2018, n. 7480).

Qualche dubbio può invece nutrirsi – senza incidenza sul merito della decisione – sulla sola tenuta logica degli argomenti utilizzati ad abundantiam.

Quanto alla “tutela del contraddittorio”, non ci sembra che la soluzione adottata offra maggiori garanzie di quella contraria. Quale che sia la soluzione preferibile, il termine varrà per entrambe le parti e, in ogni caso, tra le parti non si instaurerà un vero e proprio contraddittorio sulla correttezza della nota delle spese (per la legittimità costituzionale della disciplina, cfr. comunque Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 314).

Quanto invece al supposto orientamento che, in precedenza, avrebbe ammesso il deposito della nota oltre il passaggio in decisione della causa, la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 17898/2003 e Cass. n. 4936/1992) non sembra consonante con quanto sostenuto nell’ordinanza. Se non si va errati, infatti, Cass. n. 17898/2003 cit. si è limitata a precisare che, ai sensi dell’art. 30 d.m. 585/1994 allora vigente («per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria»), per il deposito della nota era dovuto un diritto aggiuntivo rispetto al diritto per il deposito del fascicolo di parte, ove ai due depositi si fosse proceduto in diversi momenti, fermo restando, per entrambi, il termine finale della spedizione della causa in decisione (arg. dal fatto che Cass. n. 17898/2003 richiama Cass. n. 4936/1992 come pronuncia conforme, non come decisione contraria).

Qualche ultimo dubbio, infine, può nutrirsi sulla stretta connessione tra la soluzione offerta della Corte e le esigenze di accelerazione del giudizio. Come già rilevato, il giudice deve liquidare le spese anche in assenza della nota (v. supra). Tuttavia, la sua attività è, di regola, agevolata dalla nota: in tal caso il giudice, fermi i propri poteri determinativi, dovrà semplicemente verificarne la conformità agli atti anziché andare ad individuare tra questi le spese i compensi da liquidare (cfr. Cass. sez. VI-3, ord. 27 marzo 2013, n. 7654). Pertanto, sebbene sia preferibile un deposito unico (per memorie e nota), il deposito della nota successivamente al deposito delle memorie, ma comunque prima dell’adunanza, non determina un automatico rallentamento dell’iter decisorio.