1 Giugno 2021

Il riconoscimento del privilegio generale dell’art. 2751-bis, c. 1, n. 5), c.c., a favore del credito vantato da una società consortile S.r.l.

di Pier Paolo Avanzini, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20 gennaio 2021, n. 978 

Parole chiave: impresa artigiana, privilegio generale artigiano, consorzio artigiano, società consortile artigiana, Legge-quadro per l’artigianato.

Massima: a seguito della modifica apportata dall’art. 36 del D.L. 5/2012 (convertito dalla L. 35/2012) all’art. 2751-bis, c. 1, n. 5, c.c., il privilegio spettante ai crediti della “impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti” è riconoscibile, in applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 2, della Legge-quadro 443/1985, anche alle società consortili costituite in forma di S.r.l., sempre che ricorrano i presupposti di cui all’art. 5, c. 3, della citata Legge-quadro.

Disposizioni applicate: art. 2751-bis, c. 1, n. 5, c.c.; artt. 3 – 5 della L. 8 agosto 1985 n. 443.

CASO

La sentenza n. 978/2021 della Suprema Corte trae origine dalla domanda di insinuazione al passivo con cui una società consortile S.r.l. di autotrasporti chiedeva l’ammissione, in via privilegiata ex art. 2751-bis, c.1, n. 5, c.c., del credito vantato verso la debitrice fallita.

Il credito dell’istante veniva tuttavia ammesso solo in via chirografaria. La società consortile decideva quindi di proporre opposizione allo stato passivo ex art. 98, c. 2, L.fall., avanti al Tribunale di Treviso il quale, aderendo alla posizione assunta dal Curatore e dal Giudice Delegato, rigettava le pretese dell’opponente. Il Tribunale veneto, infatti, dopo aver affermato che la valutazione della natura artigiana dell’impresa, ai fini dell’applicazione del privilegio generale sui beni mobili, non può prescindere da quelle che sono le “disposizioni legislative vigenti” in materia di artigianato e, quindi, dai requisiti previsti dalla Legge-quadro per l’artigianato dell’8 agosto 1985 n. 443 (di seguito, anche, “Legge-quadro”), statuiva che tali presupposti “non ricorrono nel consorzio (v. Trib. Vicenza sentenza n. 12/2007) che è un organismo di secondo grado, i cui crediti sono solo indirettamente riferibili all’attività lavorativa dei soci e, quindi, non possono considerarsi quale remunerazione di un’attività artigiana“.

Il decreto del Tribunale di Treviso veniva impugnato dalla società consortile con ricorso in Cassazione ex art. 99, c. 12, L.fall. La società ricorrente sosteneva, in particolare, che il Tribunale avesse errato nel ritenere “requisito essenziale di un’impresa artigiana il fatto che l’attività lavorativa dei soci generi crediti ad essa direttamente riferibili”, posto che sarebbe la stessa Legge-quadro a riconoscere ai consorzi e alle società consortili l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane e le relative agevolazioni (art. 6 Legge-quadro) ed a considerare suscettibili di qualificazione artigiana tutte le società (ivi incluse le società a responsabilità limitata) con la sola eccezione delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni (art. 3 Legge-quadro).

SOLUZIONE

Detto primo motivo di impugnazione ha trovato accoglimento e condivisione da parte dei Giudici della Suprema Corte, i quali hanno in primo luogo rilevato come il Tribunale non avesse considerato che la società consortile (art. 2615-ter c.c.) è cosa diversa rispetto al consorzio (art. 2602 c.c.). In applicazione del disposto dell’art. 2247 c.c., oggetto della società consortile rimane l’esercizio in comune di un’attività economica da parte dei soci consorziati, segnatamente di una fase dell’attività di impresa, sebbene la sua peculiarità risieda nel fatto che, pur essendo una società lucrativa, ha lo scopo non già di realizzare un utile da dividere tra i consorziati, bensì di consentire loro il conseguimento di un vantaggio mutualistico. Ne consegue che l’attività esercitata dalla società consortile mediante l’operato delle imprese socie è, a tutti gli effetti, attività d’impresa riferibile alla stessa società consortile.

Sgombrato il campo da ogni dubbio a riguardo, i Giudici di legittimità hanno poi ricordato che il novellato testo dell’art. 2751-bis, c. 1, n. 5, c.c. (così come modificato dall’art. 36 del D.L. 5/2012, convertito dalla L. 35/2012), nel punto in cui afferma che per l’applicazione del privilegio generale sui mobili l’impresa deve definirsi artigiana “ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, effettua un implicito rinvio ai requisiti previsti dalla Legge-quadro 443/1985. Pertanto, sarebbe oggi possibile riconoscere anche ad una società consortile a S.r.l. il privilegio generale previsto dall’art. 2751-bis, c. 1, n. 5, c.c., qualora la società consortile soddisfi tutti i requisiti necessari, ai sensi della Legge-quadro, per poter essere definita come impresa artigiana.

Con maggior precisione, la Corte ha affermato che, nonostante l’originaria vocazione individuale dell’impresa artigiana, i mutamenti intervenuti in campo economico-sociale, nonché il processo di industrializzazione attuato nell’ambito della stessa attività artigianale, hanno indubbiamente influenzato le successive scelte del legislatore, il quale, tra l’altro, con le riforme succedutesi nel 1997 e nel 2001 ha apportato significative modifiche alla Legge-quadro che oggi:

  1. include tra le imprese artigiane anche le società a responsabilità limitata (v. art. 3, c. 2, Legge-quadro);
  2. prevede per le società a responsabilità limitata la possibilità di essere iscritte nell’albo delle imprese artigiane qualora soddisfino i requisiti previsti dall’art. 5, c. 3, Legge-quadro;
  3. ha espressamente esteso “le medesime agevolazioni previste per le imprese artigiane” anche “ai consorzi ed alle società consortili (v. art. 6, c. 2, Legge-quadro).

La pronuncia impugnata è stata dunque cassata con rinvio al Giudice di merito, il quale è ora chiamato a decidere secondo il seguente principio di diritto: “il privilegio spettante ai crediti della “impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti“, ex art. 2751-bis c.c., n. 5), (come novellato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) è riconoscibile, ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 3, comma 2, (cd. “legge-quadro per l’artigianato”), come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, art. 1, comma 1, e dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 13, comma 1, anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l., sempre che ricorrano i presupposti di cui all’art. 5, comma 3 predetta legge-quadro”.

QUESTIONI

La sentenza in esame si inserisce nell’alveo del dibattito giurisprudenziale riguardante il c.d. “privilegio artigiano”.

Gran parte delle pronunce emerse in materia sono da ricollegarsi all’intreccio normativo che nel nostro ordinamento contraddistingue la disciplina dell’artigianato. Infatti, alla norma civilistica dell’art. 2083 c.c. (secondo cui è imprenditore artigiano chi esercita “un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”) si affiancano le definizioni contenute nella Legge-quadro 443/1985 secondo la quale:

a) è imprenditore artigianocolui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo” (art. 2, c. 1, Legge-quadro);

b) l’imprenditore artigiano, per essere definito tale, deve rispettare i limiti di personale dipendente disposti dall’art. 4 della medesima Legge-quadro (c.d. limiti dimensionali);

b) l’impresa artigiana ha come scopo prevalente “lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa” (art. 3, c. 1, Legge-quadro);

c) è possibile esercitare l’impresa artigiana anche in forma societaria, dapprima solo nella forma della società in nome collettivo e della società cooperativa e poi, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, c. 1, della L. 133/1997 e dell’art. 13, c. 1, della L. 57/2001, anche nella forma della società in accomandita semplice e della società a responsabilità limitata. Il tutto a condizione che “la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale” (art. 3, c. 2, Legge-quadro);

d) per ottenere le agevolazioni fiscali e amministrative previste per le imprese artigiane è necessaria l’iscrizione ad un apposito albo delle imprese artigiane. A detto albo può iscriversi anche una società a responsabilità limitata che “operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’articolo 3 (…) ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società” (art. 5, c. 3, Legge-quadro);

e) come previsto all’art. 6, cc. 1 e 2, “i consorzi e le società consortili (…) costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell’albo (…) Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell’albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell’attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali”.

A fronte di un siffatto panorama legislativo, sino all’entrata in vigore dell’art. 36 del D.L. 5/2012 il dibattito emerso in giurisprudenza verteva, essenzialmente, nell’individuazione di un uniforme criterio di qualificazione dell’impresa artigiana ai fini dell’applicazione del relativo privilegio. Se parte della giurisprudenza riteneva che per verificare la natura artigiana dell’impresa fosse necessario fare riferimento alla definizione dell’art. 2083 c.c. (Trib. Napoli, 2 marzo 1999, in Banca borsa, 2001, II, pp. 214 ss., con nota di G.P. La Sala, in part. p. 222, ove il rilievo che “il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., sulla scorta dei criteri dettati dalla l. n. 443/1985, comporterebbe, in spregio alla ratio che sola giustifica le molteplici lacerazioni alla regola della parcondicio, l’attribuzione della causa legittima di prelazione non solo ad imprenditori artigiani costituiti in forma societaria, ma, più in generale, ad imprese aventi le cospicue dimensioni consentite dall’art. 4 della legge quadro, rendendone vieppiù, inaccettabile ed incomprensibile, con seri dubbi di legittimità costituzionale, l’esclusione dall’area del privilegio medesimo del piccolo commerciante e della piccola società commerciale”), non mancavano comunque le pronunce che applicavano, ai fini del riconoscimento del privilegio in questione, i criteri contenuti nella Legge-quadro 443/1985 (Trib. Roma, 29 maggio 2001, in Giur. it., 2002, p. 1021 ss., con nota di P. Fiorio).

Detta divergenza è stata risolta dalla giurisprudenza di Cassazione con avallo del primo dei suddetti orientamenti. La Suprema Corte (a Sezioni Unite) ha infatti affermato che “in tema di impresa artigiana, il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella legge speciale (L. n. 443 del 1985) deve essere realizzato (…) ritenendo che i criteri richiesti dall’art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell’impresa artigiana nei rapporti interprivati” (così, testualmente, Cass. Sez. Unite, 20 marzo 2015, n. 5685, in Giur. It., 2015, p. 1910 ss., con nota di M. Cavanna).

Il dibattito giurisprudenziale sopra esaminato è stato oggi definitivamente superato dall’entrata in vigore dell’art. 36 del D.L. 5/2012, che, come accennato, ha modificato l’art. 2751-bis, c. 1, n. 5, c.c., introducendo un rinvio implicito alla Legge-quadro. Infatti, anche nella sentenza in esame i Giudici di legittimità hanno avuto cura di precisare che “la qualifica artigianale non può che basarsi sui criteri previsti dalla L. n. 443 del 1985”.

Ciò premesso, ci si deve ora chiedere se, facendo applicazione dei criteri previsti dalla Legge-quadro, sia possibile o meno riconoscere il privilegio artigiano ai consorzi e alle società consortili.

Le precedenti pronunce emerse sul punto hanno tendenzialmente dato risposta negativa, evidenziando che l’art. 6 della Legge-quadro, nel punto in cui dispone che “ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell’albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese  artigiane (…)”, lungi dall’aver operato una vera e propria equiparazione tra imprese artigiane e consorzi, “ne ha segnato un significativo distacco, sotto il duplice profilo di non considerare i secondi automaticamente come imprese artigiane e di estendere ad essi le agevolazioni, previste per le prime, entro limiti espressamente indicati: in altri termini, l’iscrizione all’albo (peraltro, in separata sezione) dei consorzi determina – ma solo a precise condizioni, non previste per le imprese artigiane – una mera estensione delle agevolazioni tributarie e creditizie, senza alcun riconoscimento della natura di impresa artigiana” (così Cass., 12 maggio 1997, n. 4108, in Giust. civ., 1997, I, p. 2773 ss. In senso conforme anche Trib. Genova, 9 aprile 1991, in Giur. comm., 1992, II, p. 835 ss., con nota di R. Dabormida; Trib. Bologna, 21 maggio 1997, in Giur. comm., 1999, II, p. 835 ss., con nota di D. Rufini. In dottrina v. G.V. Califano, La qualità di imprenditore del consorzio, in Cooperative, consorzi e società consortili, a cura di F. Preite, II, Giuffrè, Milano, 2019, p. 32 ss., in part. p. 44 s.).

Seguendo tale indirizzo la Corte di Cassazione avrebbe dovuto, per coerenza di sistema, escludere l’applicabilità dell’art. 2751-bis, c. 1, n. 5, c.c. al credito vantato dalla società consortile ricorrente. Di contro la Suprema Corte ha ritenuto opportuno superare detto orientamento valorizzando, a tal fine, la forma sociale (s.r.l.) rivestita dalla medesima ricorrente. Si è così evidenziato che l’art. 13 della L. 57/2001, nel modificare l’art. 5, c. 3, della Legge-quadro, ha introdotto un disciplina sui generis per le imprese artigiane costituite ed esercitate in forma di s.r.l., prevedendo per le società a responsabilità limitata il “diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’albo provinciale” nel caso in cui “la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e “detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società“. Pertanto, nel mutato quadro normativo che consente alle imprese artigiane, nel rispetto dei requisiti normativamente previsti, di operare anche in forma di società a responsabilità limitata, una società consortile avente detta forma sociale non può vedersi escludere, a priori, il riconoscimento del privilegio generale dell’art. 2751-bis, c. 1, n. 5, c.c., dovendo l’Organo giudicante verificare, mediante un’indagine in concreto, se la società consortile soddisfa i requisiti di cui all’art. 5, c. 3, della Legge-quadro e, in caso affermativo, riconoscere la natura artigiana dell’impresa, con conseguente applicazione del relativo privilegio.