14 Giugno 2022

Prosecuzione del giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale e sopravvenienza del fallimento

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara Scarica in PDF

Cass. ord., Sez. I, 16 maggio 2022, n. 15612 – Pres. Campanile, Est. Reggiani

Parole chiave

Arbitrato – impugnazione del lodo – competenza – rapporti pendenti – amministrazione straordinaria – fallimento – dichiarazione di insolvenza. 

Massima: Nel caso in cui il fallimento, la dichiarazione di insolvenza o l’ammissione all’amministrazione straordinaria sopravvengano nel corso del giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale avente ad oggetto l’accertamento di un credito, è fatto onere al curatore o al commissario di perseguirlo fino al suo naturale epilogo, trattandosi di un’ipotesi di deroga al principio generale sancito all’art. 52 L.F. e alla vis actractiva della procedura concorsuale”.

Riferimenti normativi

Art. 43 L.F. – Art. 52 L.F. – Art. 83-bis L.F. – Art. 96, co. 2 n. 3 L. F.  – Art. 53 D.Lgs. n. 270/1999

CASO

La vicenda risolta dal provvedimento in esame prende avvio con l’instaurazione di un giudizio arbitrale da parte della Società Alfa, in virtù  di una clausola compromissoria sottoscritta nel 2007. La Società Alfa s.p.a. chiedeva la condanna del Comune Beta al risarcimento del danno cagionato da plurimi inadempimento alla convenzione stipulata tra il Comune e la Società mista Gamma s.r.l. (società detenuta per il 51% dal Comune Beta e di cui la Società Alfa era parte, quale componente del raggruppamento di imprese, divenuto socio privato). La convenzione aveva ad oggetto l’affidamento a Gamma s.r.l. della gestione di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali. A questa, si affiancava un’analoga convenzione stipulata tra Gamma s.r.l. e Alfa s.p.a. con la quale Gamma s.r.l. conferiva a Alfa s.p.a. mandato con rappresentanza per lo svolgimento –con organizzazione propria- di tutti i servizi già affidati dal Comune Beta.

Il Comune Beta si costituiva nel giudizio arbitrale eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda, e formulando domande riconvenzionali.

Gamma s.r.l., sviluppava deduzioni analoghe alla Alfa s.p.a., diversificando l’importo del risarcimento richiesto.

Il collegio arbitrale, all’esito dell’istruttoria, rigettava tutte le domande del Comune, accogliendo le domande risarcitorie di Alfa s.p.a. e Gamma s.r.l., nei limiti di cui in motivazione.

Il Comune impugnava il lodo davanti alla Corte di Appello di Roma. Nel corso del giudizio, la Alfa s.p.a. e la Gamma s.r.l. sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il giudizio è stato, così, interrotto e poi riassunto.

Nel contraddittorio tra le parti, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in nove motivi.

Le intimate non si sono difese con controricorso, nonostante la ritualità dell’atto introduttivo.

SOLUZIONE

Le soluzioni offerte dalla Corte nel provvedimento in commento alle numerose questioni sottoposte al suo esame sono così riassumibili.

In via preliminare, la Corte ha ribadito che l’ammissione all’amministrazione straordinaria non incide sulla procedibilità del giudizio. Quale conseguenza, il commissario può appellare nelle forme ordinarie (ai sensi dell’art. 96 L.F. assimilabile al giudizio di impugnazione del loro).

Una prima questione ha poi riguardato il rapporto tra giudizio ordinario e giudizio contabile, rapporto connotato da una netta indipendenza tra i giudizi.

Un secondo blocco di motivi che gravitavano intorno all’asserita violazione del contraddittorio è stato risolto dalla Corte evidenziando la differenza tra omissione dell’esame ed esame con esito errato. La violazione dell’art. 112 c.p.c. presuppone l’omissione dell’esame della questione in ordine alla quale si lamenta l’omessa pronuncia Nel caso in cui, invece, tale questione sia stata affrontata solo in rito o in modo non condiviso dalla parte non si configura un’ipotesi di violazione ex art. 112 c.p.c.

Un terzo blocco di motivi è stato risolto dalla Corte argomentando circa quale sia l’oggetto dell’accertamento delle diverse fasi che compongono il giudizio di impugnazione del lodo, nello specifico la fase rescindente e la fase rescissoria.

A queste si aggiungono ulteriori considerazioni della Corte circa la contraddittorietà che caratterizza l’impugnazione per nullità ex art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c.. La Corte ha ritenuto opportuno ricordare che la contraddittorietà cui fa riferimento la norma fa riferimento ad una contraddizione tra le parti del dispositivo (tra motivazione e dispositivo). La contraddizione interna meramente circoscritta alla motivazione non è un vizio a sé ma rileva solo nel caso in cui una simile contraddizione possa impedire la ricostruzione dell’iter logico giuridico sottostante alla decisione.

QUESTIONI

Il caso sottoposto al vaglio della Corte le ha consentito di tornare sul controverso rapporto tra giudizio arbitrale e apertura di una procedura di crisi d’impresa offrendole l’opportunità di fornire alcune precisazioni.

La prima sezione della Corte di Cassazione ha, in via preliminare, ribadito che l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle intimate non incide sulla procedibilità del giudizio. Sul punto, la Corte ricorda che la sentenza con cui in primo grado viene accertata o esclusa l’esistenza di un credito nei confronti di un imprenditore insolvente che venga posto –successivamente alla pubblicazione della sentenza- in amministrazione straordinaria è opponibile alla procedura concorsuale. Ciò implica che il commissario (o, in caso di rigetto, il creditore che voglia ottenere la riforma) è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie.

L’art. 96, co. 2 n. 3 L.F. offre una deroga al principio generale sancito dall’art. 52 L.F. e alla vis actractiva della procedura concorsuale e prevede che il curatore (o il commissario) possa proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza che sia stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento o di insolvenza che non sia ancora passata in giudicato e che accerti l’esistenza di un credito  nei confronti del fallito/insolvente. Tale deroga è applicabile anche all’amministrazione straordinaria in virtù di quanto previsto dall’art. 53 D.Lgs. 270/1999 (in senso conforme, Cass. ord. 27 luglio 2015, n. 15796).

Secondo la ricostruzione offerta dalla Corte, alle stesse conclusioni si deve giungere nel caso in cui il fallimento, la dichiarazione di insolvenza o l’ammissione all’amministrazione straordinaria sopravvengano nel corso del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, in considerazione del fatto che si tratta di un vero e proprio giudizio di appello, riferitosi a quello svoltosi dinanzi agli arbitri, che deve proseguire davanti al giudice naturale dell’impugnazione (sul punto si veda Cass. 28 agosto 1998, n. 8495).

Una volta esposte queste questioni preliminari, la Corte è passata al vaglio dei motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso il Comune ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rispetto alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 1), c.p.c., in relazione agli artt. 103, co. 2, Cost., 37 c.p.c., 13 e 44 r.d. n. 1214 del 1934, per non avere la Corte d’appello rilevato che la cognizione della controversia appartenesse alla Corte dei conti, che ha una giurisdizione generale in materia di contabilità pubblica, trattandosi, nella specie, di rapporti debito-credito tra l’ente impositore e l’esattore, da considerarsi agente contabile dell’ente stesso. È stato evidenziato, inoltre, che la Corte dei conti si è già pronunciata sull’azione di responsabilità erariale promossa dal Comune contro le società intimate, fondata sull’inadempimento alle stesse convenzioni oggetto del presente giudizio, adottando una statuizione di condanna al risarcimento di un consistente danno erariale (sentenza n. 601 del 2012, appellata), così prospettando anche il rischio della violazione del divieto del ne bis in idem.

La prima sezione ha ritenuto che non fosse necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite dal momento che i precedenti sul punto non creano margine di dubbio.

La Corte rileva, infatti, che secondo una giurisprudenza da tempo consolidata e salvo ipotesi eccezionali espressamente disciplinate, non è previsto un vero e proprio riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice originario, essendo le due giurisdizioni reciprocamente indipendenti nei loro profili  istituzionali.

Le differenze tra le due azioni, sotto il profilo funzionale e strutturale, sono significative. Basti in questa sede ricordare che un’azione è promossa dal procuratore contabile ed ha carattere obbligatorio mentre l’altra è promossa dalla parte danneggiata a sua discrezione; un’azione ha finalità essenzialmente sanzionatoria (e non implica il ristoro completo del pregiudizio subìto) mentre l’altra ha lo scopo ripristinatorio; un’azione non è esercitabile contro gli eredi del responsabile del danno mentre l’altra sì.

Così ricostruite le differenze, in assenza di una norma che attribuisca la giurisdizione esclusiva, in tutte le ipotesi in cui è configurabile un danno erariale e, al contempo, un danno civile, le azioni possono tranquillamente coesistere, anche se riguardano il medesimo fatto materiale, perché il rapporto si pone in termini di alternatività e non di esclusività. Non è questa un’ipotesi di riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario, ma di rapporto tra giudizi.

Secondo la ricostruzione offerta dalla Corte, le azioni possono essere esercitate davanti ad entrambi i giudici, sino a quando, anche attraverso una sola di esse, non venga integralmente conseguito il bene della vita richiesto, operando così la preclusione all’esercizio (o alla prosecuzione) dell’altra azione per mancanza di interesse ad agire (sul punto la Corte richiama Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2014, n. 63; ord. Sez. Un. 24 marzo 2015, n. 5848; Sez. Un. 28 novembre 2013, n. 26582 e Sez. Un. 18 dicembre 2014, n. 26659).

In particolare, sembra opportuno ricordare il richiamo alla sent. della Suprema Corte del 14 luglio 2015, n. 14632, in cui la stessa ha affermato che ove sia proposto per gli stessi fatti un giudizio civile risarcitorio dopo il giudizio contabile di responsabilità, non sussiste violazione del principio di ne bis in idem, dal momento che vi è una tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi, operando una semplice “interferenza” tra i due giudizi che sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali anche quando investono lo stesso fatto materiale. Il giudizio civile volto ad ottenere la liquidazione del danno patito dall’amministrazione può essere instaurato e definito, anche quando il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti sia già giunto in decisione, se quest’ultimo non si è concluso con una pronuncia di condanna al ristoro integrale del pregiudizio. Il solo limite è il divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, che impone di tener conto –con effetto decurtante- di quanto già liquidato in sede contabile.

Così ricostruito il rapporto tra i giudizi, la Corte ha respinto il primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso contiene plurime censure.

La prima riguarda la violazione dell’art. 829 co. 1 n. 9 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello riscontrato la violazione del principio del contraddittorio operata dagli arbitri, quando hanno negato al Comune il termine richiesto per il deposito di note a seguito dei chiarimenti forniti dal CTU.

Questa censura è stata ritenuta infondata dalla Corte che ha ribadito che sia noto che in tema di giudizio arbitrale, la violazione del contraddittorio sia questione che deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia raggiunto in ogni caso lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se l’inosservanza non abbia causato un pregiudizio alla parte, con la conseguenza che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo nel caso in cui nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (si veda, da ultima, Cass. ord. 7 settembre 2020, n. 18600).

Nello specifico, la Corte d’appello ha ritenuto trattarsi di una censura meramente formale, in assenza di alcuna indicazione circa le argomentazioni che la parte avrebbe esposto se avesse ottenuto la concessione del termine.

Parte ricorrente ha dedotto di avere illustrato la denunciata violazione del diritto di difesa, poiché –se concesso il termine- avrebbe potuto far valere (anche con idonea ed approfondita allegazione tecnica) le gravi incongruenze e discordanze dell’elaborato peritale rispetto agli effettivi dati relativi alle entrate tributarie, come evincibile dalla documentazione depositata nel giudizio di impugnazione.

Tuttavia, è evidente che le allegazioni della parte ricorrente sono estremamente generiche e non emerge quale concreta attività difensiva la parte non ha potuto compiere senza avere la concessione del menzionato termine.

Dall’esame della sequenza procedimentale non emerge alcuna irregolarità lesiva del diritto di difesa. Inoltre, parte ricorrente non ha chiarito perché non ha presentato tali deduzioni nel termine assegnato per repliche e quali concrete deduzioni e allegazioni non ha potuto compiere a causa della mancata concessione del termine richiesto.

La seconda censura mossa dal Comune nel secondo motivo di ricorso riguarda la statuizione sull’eccepita violazione del contraddittorio per un altro motivo, ritenendola adottata in violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi la Corte di merito sottratta al dovere di pronunciarsi sulle questioni prospettate e preferendo una pronuncia di inammissibilità.

Anche questa censura è stata ritenuta inammissibile dalla Corte.

Come noto, infatti, nel giudizio di legittimità  devono essere mantenute distinte l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda dall’ipotesi in cui si censuri la risposta offerta dal giudice a tale domanda, ove può prospettarsi la violazione di una norma di diritto sostanziale o un vizio di motivazione, giacché in quest’ultimo caso, ma non nel primo, il giudice del merito ha preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’ha risolta, sia pure in modo giuridicamente errato ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione resa (sul punto Cass. ord. 7 maggio 2018, n. 10862; Cass. ord. 12 gennaio 2016, n. 329).

È integrata la violazione dell’art. 112 c.p.c. quando nella decisione impugnata non risulta per nulla affrontata la questione in ordine alla quale si lamenta l’omessa pronuncia e non quando tale questione sia stata affrontata solo in rito o in modo non condiviso dalla parte.

Nel caso in esame, la Corte rileva che la parte ricorrente ha lamentato una statuizione in rito, ritenuta elusiva del merito, che tuttavia vi è stata; e quindi la censura –come formulata- non è ammissibile.

In linea con la medesima ricostruzione, la Corte ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo di ricorso con il quale il Comune, unitamente alla violazione dell’art. 112 c.p.c., aveva prospettato anche la violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.. La censura riguardava l’asserita elusione delle questioni di merito sollevate con il primo motivo di impugnazione, con una pronuncia di inammissibilità non condivisa da parte ricorrente.

Il motivo risulta, agli occhi della Corte, inammissibile dal momento che non vi è stata omissione di pronuncia ma una pronuncia espressa, anche se solo in rito.

Con il terzo motivo di ricorso, la parte ricorrente aveva dedotto la nullità del lodo per non avere gli arbitri rilevato la contrarietà a norme imperative e all’ordine pubblico della procedura di scelta del contraente del socio privato della società mista (partecipata per la quota del 51% dal Comune ricorrente) incaricata anche della riscossione delle entrate fiscali e patrimoniali del Comune, mediante affidamento diretto.

Parte ricorrente ha dedotto nello specifico che, una volta avviata la procedura ad evidenza pubblica di appalto concorso per la selezione del socio privato, essendo intervenuta una sola offerta (irregolare) il Comune, in violazione delle norme che disciplinano tale procedura, ha designato socio lo stesso raggruppamento temporaneo di imprese che aveva presentato la menzionata offerta irregolare, procedendo a trattativa privata.

Tale violazione, secondo parte ricorrente, ha inficiato non solo la costituzione della società ma anche la convenzione da quest’ultima stipulata con il Comune, imponendo al collegio arbitrale di rilevare la nullità.

Sul punto, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso ricordando che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che qualora la P.A. intenda dar vita ad una società mista a partecipazione pubblico-privata, la violazione delle regole da seguire nel procedimento di scelta del socio privato non è tale da incidere sull’esistenza giuridica della società ormai iscritta nel R.I. (sul punto si vedano Cass. Sez. Un. 20 maggio 2010 n. 12339; Sez. Un. 30 dicembre 2011 n. 30167).

Nonostante in più occasioni abbia affermato che i principi di diritto interno e di diritto comunitario impongono -anche per la scelta dei soci di minoranza- il preventivo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica se si vuole che la società sia affidataria di pubblici servizi (in tal senso si veda Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, Sez. Riunite, Parere n. 318 del 2011; Cons. Stato, Sez. V, n. 7214 del 30/09/2010; Cons. Stato, Sez. II, n. 456 del 18/04/2007; Cons. Stato, Sez. V, n. 192 del 1998), il giudice amministrativo ha ritenuto legittima l’aggiudicazione mediante trattativa privata dopo l’indizione di procedura concorsuale ristretta (ai sensi del d.lgs. n. 157/1995) che sia andata deserta, come consentito dall’art. 7 del d. lgs. n. 157/1995, a condizioni che non vengano mutate le condizioni iniziali della gara (Cons. Stato, Sez. V, n. 5535 del 10/08/2010; Cons. Stato, Sez. V, n. 3490 del 03/06/2010).

Parimenti, la Corte ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente aveva dedotto che la Corte di merito avesse omesso di esaminare la documentazione versata in atti dal Comune, unitamente alla comparsa del nuovo difensore in corso di causa, ritenendo erroneamente trattarsi di produzione tardiva, mentre era documentazione già acquisita durante il giudizio arbitrale, o sopravvenuta alla notifica dell’atto di impugnazione del lodo da parte del Comune.

Sul punto, è noto che il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo; la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.

Nella prima fase non è consentito alla Corte d’Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo essa limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c.

È nella fase rescissoria che è attribuita al giudice dell’impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri. Quale conseguenza, non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall’art. 829 c.p.c. (si veda sul punto Cass. 8 ottobre 2010 n. 20880).

Nel formulare il motivo di ricorso, la parte ricorrente non ha prospettato un vizio della decisione arbitrale tale da giustificare la fase rescindente del giudizio, ma ha investito direttamente il giudice dell’impugnazione della fase rescissoria dello stesso.

Anche il sesto motivo di ricorso contiene due censure ritenute entrambe inammissibili dalla Corte.

La parte ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 co. 1, n. 11 c.p.c., nonché dell’art. 1189 e 1460 c.c., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., oltre alla nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui il Comune lamentava l’intrinseca contraddittorietà del lodo. Ciò poichè aveva ritenuto sussistenti gli inadempienti ascritti alle società intimate per poi imputare le relative responsabilità all’ente.

Relativamente alla prima censura, la Corte ha rilevato che la contraddittorietà cui fa riferimento l’art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c. al fine di consentire l’impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. (nel testo anteriore a quello vigente) ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo (pertanto, tra la motivazione e il dispositivo), mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo  nel caso in cui impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (sul punto si veda da ultimo Cass. ord. 12 gennaio 2021 n. 291).

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, il collegio arbitrale non ha adottato alcuna decisione contenente disposizioni contraddittorie, posto che ha affermato che condotte inadempienti della società Gamma s.r.l. erano le conseguenze a precedenti violazioni contrattuali del Comune.

La critica della decisione offerta dal ricorrente si limita ad essere una non-condivisione nel merito della decisione, traducendosi in una diversa ricostruzione della vicenda in fatto. In quanto tale, è inammissibile.

Per quanto concerne, invece, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., la censura riguarda l’asserita elusione delle questioni di merito sollevate con il motivo di impugnazione, con una pronuncia di inammissibilità non condivisa dalla parte ricorrente.

Nuovamente, la Corte ha ritenuto inammissibile un motivo di ricorso così formulato dal momento che non censura una vera e propria omissione di statuizione su una domanda formulata, ma una pronuncia espressa, seppur solo in rito

Con il settimo motivo di ricorso la parte ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 113 co. 15-bis D.lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL, (successivamente abrogato dall’art. 12 co. 1 lett. a D.P.R. n. 168/2010 ma applicabile ratione temporis), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. , per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente non applicabile la disposizione in esame che avrebbe comportato la cessazione delle convenzioni nel 2006, dal momento che il socio privato era stato scelto con procedura di evidenza pubblica.

Anche questo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte riprendendo quanto già espresso circa le due diverse fasi che compongono il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

Il giudizio di impugnazione si compone di due fasi: una prima fase, c.d. rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo; a questa fase ne fa seguito una seconda, c.d. rescissoria, nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.

Nel corso della fase rescindente la Corte d’Appello non può procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, che sono pronunciabili solo per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall’art. 828 c.p.c.

La Corte rileva che dalle conclusioni rese nel giudizio arbitrale e dalla narrazione dei fatti di causa non emerge che sia stata rivolta una simile domanda agli arbitri. Aspetto che troverebbe conferma nel fatto che nel motivo di ricorso non è lamentato un vizio proprio della fase rescindente nel giudizio di impugnazione.

Infine, anche l’ottavo motivo di ricorso è ritenuto dalla Corte inammissibile.

La parte ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c., e all’art. 1372 c.c., nonché l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. , per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente inammissibile il motivo di impugnazione con il quale il Comune aveva censurato per contraddittorietà la condanna al risarcimento del danno all’immagine e del danno da perdita di chances subìto da Alfa s.p.a., (nonostante sia stata accertata l’autonoma individualità giuridica di tale società Gamma s.r.l.).

La Corte ha rilevato come nella parte censurata del lodo il collegio arbitrale abbia ritenuto che l’esecuzione dei servizi appaltati alla Alfa s.p.a., socio d’opera della Gamma s.r.l., esercitante la sua attività in forma di mandato con rappresentanza conferitogli da Gamma s.r.l., con l’assenza determinante del Comune, socio di maggioranza della stessa Gamma s.r.l., “implica un rapporto debito/credito diretto di Alfa s.p.a. nei confronti del Comune”.

Pertanto, è chiaro ed evidente che la motivazione della decisione arbitrale è descritta dalla stessa ricorrente come esistente e corrispondente a quanto riportato in dispositivo. Il motivo di impugnazione esclude un sindacato sulla contraddittorietà o completezza della motivazione e, conseguentemente, è inammissibile.

Con riferimento, da ultimo, alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., ciò che è censurato è l’asserita elusione delle questioni di merito sollevate con il motivo di impugnazione, con una pronuncia di inammissibilità non condivisa dalla parte ricorrente.

Al pari di quanto detto in precedenza, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso formulato in questi termini poiché non censura una vera e propria omissione di statuizione su una domanda formulata, ma una pronuncia espressa, sia pure solo in rito.

Così argomentato circa i motivi dedotti, la Corte ha respinto il ricorso.

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