24 Maggio 2022

Polizza assicurativa stipulata contestualmente ad un contratto di finanziamento

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Una recente decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF (n. 4657 del 21 marzo 2022) ha affrontato la annosa questione della natura di una polizza assicurativa stipulata contestualmente ad un contratto di finanziamento; da tale qualificazione dipende, infatti, la obbligatorietà o facoltatività della medesima, con rilevanti conseguenze qualora questa, nella prima ipotesi, non fosse stata inserita tra i costi utili a determinare il TEG.

In argomento, il Collegio di Coordinamento nn. 249 e 250 del 2018, in linea con quanto stabilito da Cass. n. 8806/2027, ha stabilito il principio per cui ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata “contestualità” dà luogo a una presunzione iuris tantum di “collegamento”; tale presunzione, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l’“occasione” per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta.

Il criterio della contestualità, pur introducendo una presunzione quale quella individuata dalla Cass. n. 8806/2017, non sempre si rileva decisivo. Per concludere nel senso della sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo possono essere (anche) utilizzati gli stessi elementi presuntivi indicati con riferimento al TAEG dalle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 in data 12 settembre 2017 dal Collegio di Coordinamento.

Sulla scorta di queste considerazioni, il Collegio di Coordinamento ABF n. 4657/2022 ha enunciato il seguente principio: «Ai fini dell’esclusione o dell’inclusione del calcolo del TEG, in presenza di contestualità tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, risulta presunta iuris tantum la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti. Tale presunzione risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze: la polizza abbia funzione di copertura del credito; sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Al contrario, depone nel senso dell’assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa: la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente; un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile; il beneficiario non sia l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest’ultimo sia libero di allocare come ritenga l’indennizzo eventualmente ricevuto».

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