24 Maggio 2022

Procedibilità delle domande contro la banca in liquidazione coatta amministrativa

di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Sudi di Verona Scarica in PDF

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, sentenza n. 191/2020 del 28.01.2020 (pubbl. 30.01.2020) 

Parole chiave: procedibilità; banca in liquidazione coatta amministrativa.

Massima: “Intervenuta la messa in liquidazione coatta amministrativa dell’Istituto bancario, rientrano nella competenza del giudice del concorso tutte le domande funzionali ad incidere sul patrimonio della procedura, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna; rimangono escluse tutte le domande di accertamento o costitutive quando dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l’impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in sé che il Giudice del concorso non è deputato a fare”.

Riferimenti normativi: art. 83 comma 3 T.U.B.; art. 86 e segg. T.U.B.; art. 24 L.Fall.; art. 51 L.Fall.; art. 52 L.Fall.; art. 201 L.Fall.; art. 208 L.Fall.; art. 209 L.Fall.;

CASO  

Dopo aver riferito di essere stato cliente della Banca Pop. X in ragione della titolarità di due conti correnti e di conto deposito titoli, l’attore sosteneva di essere stato invogliato dalla Banca, tramite un funzionario della stessa, ad accendere un finanziamento al fine di consentire allo stesso di effettuare quale investimento l’acquisto di azioni e obbligazioni convertibili della stessa banca.

Tale operazione nel corso degli anni sarebbe stata ripetuta secondo le medesime modalità; tuttavia, al momento della conversione delle obbligazioni il valore di queste era risultato in realtà inconsistente.

Con atto di citazione, l’attore, quindi, evocava in giudizio avanti il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, la Banca Pop. X al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità dei contratti di acquisto delle partecipazioni azionarie della Banca, ovvero la risoluzione per inadempimento degli obblighi di diligenza dell’intermediario bancario, ovvero l’annullamento dei contratti medesimi per vizio del consenso, richiedendo altresì la condanna dell’Istituto Bancario alla restituzione, a titolo di indebito, delle somme corrisposte per l’acquisto delle azioni e, in via subordinata, al risarcimento dei danni subiti oltre a sentir dichiarare che nulla doveva l’attore all’Istituto di credito in relazione ai contratti di finanziamento stipulati con la Banca al fine di acquistare le partecipazioni.

Si costituiva in giudizio la Banca Pop. X contestando le pretese dell’attore.

Nel corso del procedimento la Banca Pop. X veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e veniva dichiarata l’interruzione del processo.

L’attore riassumeva la causa avanti lo stesso Tribunale, riproponendo nella sostanza le stesse domande e convenendo, altresì, la Banca Y quale cessionaria dei rapporti controversi.

Nel costituirsi in causa la Banca in LCA eccepiva l’improcedibilità delle domande a norma dell’art. 83 T.U.B. così come l’incompetenza del giudice adito in quanto sarebbe risultato competente il Tribunale di Vicenza quale luogo di apertura della liquidazione coatta amministrativa.

La Banca chiamata in causa quale cessionaria evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, negando di essere subentrata nella posizione passiva di Banca Pop. X.

SOLUZIONE

Con la sentenza in commento il Tribunale ha dichiarato improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dall’attrice a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta poiché non rientranti nella competenza del giudice ordinario in quanto dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

QUESTIONI

La sentenza in commento rientra in un filone giurisprudenziale che ha visto il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, affrontare questioni giuridiche simili scaturenti da contenziosi analoghi a quello riferito dall’attore nella vicenda in oggetto.

L’intervenuta dichiarazione di messa in liquidazione coatta amministrativa dell’Istituto bancario nel corso dei giudizi già promossi ha imposto quindi al Tribunale Veneziano di decidere, in modo chiaramente uniforme, quale questione preliminare, l’individuazione di quali fossero le domande proseguibili avanti il Tribunale ordinario e quali, al contrario, dovessero subire la mannaia dell’improcedibilità/improseguibilità in quanto di competenza esclusiva del giudice del concorso in esito alla riassunzione della controversia seguente alla dichiarazione di interruzione.

Sovente, infatti, la riassunzione a seguito della dichiarata interruzione aveva luogo nella sostanza per tutte le domande già radicate anteriormente alla dichiarazione di messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca convenuta.

Il tema quindi affrontato dal Tribunale Veneziano nella sentenza in commento è quello di rinvenire il discrimine tra le domande proponibili/proseguibili avanti il giudice ordinario e le domande riservate al Tribunale della procedura.

Sul punto il percorso logico-giuridico adottato dal Tribunale di Venezia appare assolutamente condivisibile.

Tuttavia, ai fini del presente commento, va premessa la questione relativa alla applicazione o meno per la liquidazione coatta amministrativa del principio valevole per tutte le procedure concorsuali secondo il quale la massa attiva è assoggettata nel suo intero ed indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso ad opera degli organi della procedura.

Il tema, affrontato anche da altre sentenze emesse dal Giudice Veneziano, va risolto in senso positivo atteso che la prima parte dell’art. 83 comma 3 T.U.B. richiama in parte la disciplina di cui all’articolo 52 L.Fall. (prima parte) e all’art. 24 L.Fall. (seconda parte); inoltre, l’art. 209 L.Fall., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, stabilisce che le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio, devono essere dichiarate improseguibili poiché tutti i creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verificazione dei crediti di cui alla predetta norma dinnanzi al Commissario liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

Nella seconda parte, l’art. 83 comma 3 T.U.B. ripropone, così come l’art. 24 L.Fall., le azioni derivanti dal fallimento esprimendo principi simili a quelli stabiliti per il fallimento stesso.

Il tema che si pone in Tribunale di Venezia è quello di verificare se è possibile identificare uno spazio ove possano residuare azioni non di competenza del Tribunale concorsuale: più precisamente, come dice il Tribunale, “al di là dell’ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura ci si domanda se residua un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura […] posto che il contesto normativo richiamato prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso […]”.

Rileva altresì il Giudice che “in altre parole, la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all’accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all’accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l’insussistenza di crediti vantati dall’impresa in bonis e proprie della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l’insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all’accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima”.

È tuttavia evidente che anche una pronuncia demolitoria o di accertamento di nullità o inefficacia del contratto potrebbe costituire pure la ragione di domande risarcitorie e/o restitutorie.

In effetti, l’azione volta ad una pronuncia demolitoria e/o di mero accertamento di nullità del contratto potrebbe, per principio, risultare sottratta alla mannaia nella improcedibilità/improseguibilità, rimanendone tuttavia soggetta laddove presterebbe all’attore la possibilità di domande che incidono sulla massa.

La soluzione è offerta specificamente da altra pronuncia, sempre del Tribunale Veneziano (sentenza n. 879/2019), che traendo spunto da precedente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 17279/2012) identifica quale elemento discriminatorio l’individuazione dell’interesse che sorregge la domanda, il quale essendo lo scopo finale della domanda stessa, ne determina la procedibilità o meno avanti il Giudice ordinario.

Ne consegue quindi per il Tribunale Veneziano che l’art. 83 comma 3 T.U.B. va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

Più precisamente, laddove le domande verso la liquidazione coatta amministrativa della Banca siano domande funzionali all’accertamento di un credito e siano invocate quali presupposti dell’insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura secondo le regole del concorso, dette domande risultano improponibili o improseguibili avanti il giudice ordinario in favore del giudice concorsuale.

Pertanto, il giudice ordinario dovrà valutare se la domanda radicata, a prescindere da come essa sia declinata (che sia di mero accertamento, costitutiva ecc…) non si risolva in un diritto per l’attore che incide nella disponibilità destinata alla massa dei creditori.

Ciò in quanto, che si tratti di un credito risarcitorio o restitutorio, questi è da far valere verso la procedura secondo le regole del concorso.

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