27 Marzo 2018

Perdita di chances

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 30 gennaio 2018, n. 2293

Dirigente – Mancata assegnazione degli obiettivi da raggiungere – Danno da perdita di chance – Danno patrimoniale futuro – Sussistenza

MASSIMA

Nel caso del mancato conferimento al dirigente degli obiettivi da raggiungere, egli può chiedere all’impresa il risarcimento per perdita della chance. Quest’ultima rappresenta un danno patrimoniale futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo secondo una valutazione ex ante, ricondotta al momento in cui la condotta illecita ha inciso su tale eventualità.

COMMENTO

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società ex-datrice di lavoro che, dopo aver contestato la giusta causa delle dimissioni rassegnate da un dirigente per mancato pagamento di tre mensilità, ricorreva per cassazione allegando la contraddittorietà della sentenza della Corte Territoriale rispetto al danno riconosciuto al lavoratore per la perdita di chances. Esso sarebbe stato erroneamente riconosciuto all’ex-dirigente sulla base della sua generica domanda risarcitoria per mancata assegnazione di criteri e obiettivi da raggiungere, qualificata dalla Corte stessa come perdita di chances. Tutto ciò si sarebbe tradotto in un vizio di ultrapetizione e nell’assegnazione di un risarcimento al lavoratore nonostante l’inesistenza di un tale suo diritto ed in difetto di prova di un probabile conseguimento degli obiettivi non assegnatigli. La Cassazione, contrariamente a quanto sopra, ha precisato che la domanda del Dirigente ricorrente era ben specifica, nel suo contenuto sostanziale essendo essa stata formulata come “risarcimento del danno per la mancata assegnazione di obiettivi negli anni 2008 e 2009” e che il merito della pronuncia della corte territoriale è incensurabile in sede di legittimità, ove motivata in modo sufficiente e non contradittorio. Ciò premesso e chiarito, giova ribadire, come il danno patrimoniale da perdita di chances non sia un danno attuale, ma un danno futuro che non consiste nella perdita di un vantaggio economico, ma nella mera possibilità di conseguirlo. Inoltre, la perdita di una possibilità attuale esige la prova, anche se presuntiva, delle circostanze specifiche e concrete della sua esistenza oggettiva. Una mera aspettativa di fatto non basta, sicché il danno deve consistere in una concreta ed affettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene che rappresenta un’entità giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma ex ante da considerarsi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su eventuali possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Dalla ordinanza della Suprema Corte si può desumere che nel caso di specie l’accertamento e la liquidazione di tale concreta perdita sono stati adeguatamente motivati dal giudice di merito e sono pertanto insindacabili in sede di legittimità.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”