16 Aprile 2024

Pacchetti turistici e servizi collegati: circostanze inevitabili e straordinarie

di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDF

Pacchetto turistico – servizi collegati – risoluzione del contratto – rimborso – circostanze inevitabili e straordinarie – Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiamata a decidere in via pregiudiziale dalla Suprema corte lituana sulla interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, chiarisce la portata del concetto di circostanze inevitabili e straordinarie“, chiarendo alcuni aspetti. Tra i principali, che non è determinante per tale valutazione l’esistenza o meno, da parte delle autorità competenti, di una raccomandazione ufficiale che sconsigli di viaggiare nella zona interessata; che tra tali circostanze vanno incluse quelle che, pur non impedendo l’esecuzione del viaggion, comportano che non possa svolgersi senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza; che il viaggiatore non può invocare una circostanza che già gli era già nota o comunque prevedibile al momento dell’acquisto del pacchetto; infine, che rilevano anche le circostanze che si verificano nel luogo di partenza.

FATTO

Il 10 febbraio 2020, M.D. concludeva un contratto di pacchetto turistico con Tez Tour per un viaggio negli Emirati Arabi Uniti. Il 27 febbraio 2020, M.D. comunicava a Tez Tour l’intenzione di risolvere il contratto a causa del rischio COVID-19. Tez Tour respingeva la richiesta.

M.D. citava in giudizio, avanti ai giudici competenti, Tez Tour per ottenere il rimborso completo del denaro pagato per il pacchetto turistico, affermando di aver risolto il contratto a causa di circostanze straordinarie legate alla diffusione dell’epidemia. Tez Tour contestava la richiesta affermando che al momento della risoluzione del contratto, la diffusione del COVID-19 non rendeva impossibile l’esecuzione del pacchetto turistico. Le richieste di M.D. venivano respinte sia in prima istanza e sia in appello in quanto i giudici lituani ritenevano che le circostanze non soddisfacevano i criteri di “forza maggiore” previsti dal codice civile lituano e dalla direttiva 2015/2302.

Il Ricorso avanti alla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema Lituana).

In questo contesto la Corte suprema di Lituania sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia europea quattro questioni pregiudiziali.

1) “Se debba esservi un avvertimento ufficiale delle autorità dello Stato di partenza e/o di destinazione che invita ad astenersi da viaggi non necessari e/o che qualifica il Paese di destinazione (ed eventualmente anche il Paese di partenza) come appartenente a un’area a rischio, affinché si possa ritenere che si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302;

2) Se nel valutare tali circostanze inevitabili e straordinarie “abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto: i) si debba tener conto solo di circostanze oggettive […]; ii) siano da considerare rilevanti fattori soggettivi, quali il fatto che gli adulti viaggiano con minori di età inferiore a 14 anni, o l’appartenenza a un gruppo a rischio più elevato a causa dell’età o dello stato di salute del viaggiatore, e così via”;

3) “Se il fatto che le circostanze su cui il viaggiatore fa affidamento si fossero già verificate o fossero almeno già presupposte/probabili al momento della prenotazione del viaggio influisca in qualche modo sul diritto di risolvere il contratto senza pagare una penale (ad esempio, negando tale diritto, applicando criteri più severi per valutare l’effetto negativo sull’esecuzione del pacchetto, e così via). Se, nell’applicare il criterio della ragionevole prevedibilità nel contesto pandemico, si debba tenere conto del fatto che, sebbene l’OMS avesse già pubblicato informazioni sulla diffusione del virus al momento della stipula del contratto di pacchetto turistico, tuttavia il decorso e le conseguenze della pandemia erano difficilmente prevedibili, non esistevano misure chiare per la gestione e il controllo dei contagi o dati sufficienti sui contagi stessi, e l’andamento crescente dei contagi era palese dal momento della prenotazione del viaggio fino alla risoluzione dello stesso.

4) “Se […], la nozione di “luogo di destinazione o (…) sue immediate vicinanze” comprenda solo lo Stato di destinazione o, tenuto conto della natura della circostanza inevitabile e straordinaria, vale a dire un’infezione virale contagiosa, anche lo Stato di partenza nonché i punti connessi alla partenza e al ritorno dal viaggio (punti di trasferimento, determinati mezzi di trasporto e così via)”.

La Corte di Giustizia Europea sulle questioni pregiudiziali e la sua interpretazione

  • Sulla 1° questione pregiudiziale, la Corte specifica che la nozione di “circostanze inevitabili e straordinarie“, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, è definita all’articolo 3, punto 12, di tale direttiva come “una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure“. La Corte, sostiene che “non si può dedurre che, per poter stabilire il verificarsi di “circostanze inevitabili e straordinarie” … sia necessario che le autorità competenti abbiano pubblicato una raccomandazione ufficiale che sconsiglia ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata o una decisione ufficiale che classifichi tale zona come “area a rischio”. Inoltre sebbene, per loro natura, dette raccomandazioni e decisioni possano essere dotate di un rilevante valore probatorio quanto all’effettivo verificarsi dell’evento, non può essergli attribuito un valore probatorio tale da rendere la loro inesistenza sufficiente a impedire di constatare il verificarsi di dette circostanze.
  • Sulla 2° questione, la Corte si è espressa chiarendo che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che la nozione di “circostanze inevitabili e straordinarie” che influenzano sostanzialmente l’esecuzione del pacchetto turistico o il trasporto dei passeggeri verso la destinazione include non solo situazioni che rendono fisicamente impossibile l’esecuzione del pacchetto, ma anche quelle che, pur non impedendo l’esecuzione, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei viaggiatori, tenendo conto dei fattori personali della situazione individuale dei viaggiatori. Questa valutazione deve essere fatta dalla prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente prudente, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico in questione.
  • Sulla 3° questione, la Corte chiarisce che una situazione già nota o prevedibile al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico non possa essere invocata dal viaggiatore come “circostanze inevitabili e straordinarie“, a meno che non siano intervenuti mutamenti sostanziali dopo la conclusione del contratto, che generino una nuova situazione adatta a rispondere alla definizione di “circostanze inevitabili e straordinarie“.
  • Infine sulla 4° questione la Corte dichiara che per determinare se le “circostanze inevitabili e straordinarie” verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze hanno un impatto significativo sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione, possono essere considerate anche le conseguenze che si verificano nel luogo di partenza e in altri luoghi collegati alla partenza e al ritorno dal viaggio in questione, purché influenzino l’esecuzione del pacchetto.

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