16 Luglio 2019

Onere della prova del curatore e del fallito nell’azione revocatoria di fondo patrimoniale

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2019, n. 8978 – Pres. Di Virgilio – Rel. Amatore

Parole chiave: Fallimento – Azione revocatoria – Atti a titolo gratuito – Fondo patrimoniale – Onere della prova

[1] Massima: Nell’azione revocatoria di fondo patrimoniale, il curatore deve dimostrare il compimento dell’atto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, mentre grava sul fallito la prova della proporzionalità dell’atto rispetto al suo patrimonio ovvero del suo compimento in adempimento di un dovere morale nei confronti della famiglia.

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, art. 64; cod. civ., artt. 170, 2697

Parole chiave: Fallimento – Azione revocatoria – Fondo patrimoniale – Legittimazione passiva

[2] Massima: Nell’azione revocatoria di fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi e pure nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, mentre non sono parte necessaria i figli, quali beneficiari dell’atto.

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, art. 64; cod. civ., artt. 167, 168; cod. proc. civ., artt. 100, 102

CASO

Il curatore fallimentare proponeva, ai sensi dell’art. 64 l. fall., azione revocatoria di fondo patrimoniale costituito da due coniugi.

La domanda veniva accolta dal Tribunale di Torre Annunziata, che liquidava i frutti civili a fare data dalla dichiarazione di fallimento (anziché dalla proposizione della domanda giudiziale).

La sentenza veniva impugnata dai due coniugi rimasti soccombenti, che lamentavano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli (quali beneficiari del fondo patrimoniale), la mancata dimostrazione – da parte della curatela – dell’assenza di proporzionalità dell’atto rispetto al patrimonio del fallito e della destinazione dei debiti al soddisfacimento di bisogni della famiglia, nonché l’errata individuazione della data di decorrenza dei frutti civili.

Fatta eccezione per l’ultima di tali doglianze, la Corte di Appello di Napoli respingeva il gravame.

I coniugi proponevano quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, dolendosi del fatto che anche i giudici di appello avevano errato nel non ravvisare, da un lato, la mancata estensione del contraddittorio processuale nei confronti dei figli e, dall’altro lato, il mancato assolvimento, da parte della curatela, dell’onere della prova circa l’assenza del profilo della proporzionalità dell’atto rispetto al patrimonio del disponente e la destinazione dei debiti contratti dal fallito al soddisfacimento di bisogni della famiglia.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la corte di appello aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova nell’azione revocatoria fallimentare.

[2] La Corte di cassazione ha confermato la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva escluso che i figli siano parte necessaria del giudizio avente per oggetto la revocatoria di fondo patrimoniale.

QUESTIONI

[1] I giudici di legittimità hanno ritenuto privi di fondamento i motivi di ricorso con i quali era stata invocata una distribuzione degli oneri probatori diversa da quella adottata dalla corte di appello a fondamento della propria decisione.

Con particolare riguardo all’esimente della proporzionalità di cui all’art. 64 l.fall. (a mente del quale “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”), la Corte di cassazione la configura come un fatto impediente dell’azione revocatoria (e non quale fatto costitutivo della domanda proposta dalla curatela), sulla scorta del tenore letterale della disposizione (che ne esplicita l’idoneità a paralizzare la declaratoria di inefficacia dell’atto), sicché spetta alla parte convenuta, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dimostrare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’invocata esimente.

Detto altrimenti, mentre il curatore è tenuto a provare unicamente la gratuità dell’atto (circostanza che, con specifico riguardo al fondo patrimoniale, deve senz’altro reputarsi integrata anche quando sia stato istituito da entrambi i coniugi, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti e senza che rilevino, in senso contrario, i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto il dovere di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che non è volto a soddisfare i bisogni della famiglia, ma è diretto a vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori; così Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065) e il suo compimento nel periodo sospetto, è il disponente a dovere dimostrare la proporzionalità dell’atto di liberalità rispetto al patrimonio, ovvero la ricorrenza di una situazione (che non può essere ravvisata di per sé) tale da fare configurare – nella sua oggettività, secondo la comune concezione sociale rapportata all’ambiente in cui l’atto è stato posto in essere – un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia e il proposito dell’autore di adempiere unicamente a quel dovere mediante la costituzione del fondo (si vedano, tra le più recenti, Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 2018, n. 2820 e Cass. civ., sez. VI, 6 dicembre 2017, n. 28298).

Nel contempo, la sentenza annotata precisa anche che l’istituto della revoca degli atti a titolo gratuito in ambito fallimentare è disciplinata esclusivamente dall’art. 64 l.fall., non potendosi invocare – onde ritenere inammissibile la tutela revocatoria in mancanza della dimostrazione, da parte della curatela, della destinazione dei debiti al soddisfacimento delle esigenze della famiglia – l’art. 170 c.c., diretto a regolare il diverso regime della limitazione del diritto di esecuzione dei creditori sui beni costituenti il fondo patrimoniale.

Il curatore, pertanto, non è tenuto a dimostrare nemmeno tale destinazione, ma soltanto il compimento dell’atto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento (posto che, come detto, la costituzione del fondo patrimoniale è da considerarsi avvenuta a titolo gratuito).

In questo modo, si può apprezzare il regime probatorio più favorevole di cui beneficia il curatore che agisca in revocatoria fallimentare, rispetto a quanto previsto – in linea generale – dall’art. 2901 c.c., in base al quale, in presenza di un atto a titolo gratuito, occorre dimostrare la qualità di creditore del soggetto agente, la conoscenza (o l’agevole conoscibilità) da parte del debitore del pregiudizio che l’atto è in grado di produrre alla garanzia del credito (se posto in essere successivamente al sorgere di quest’ultimo; in caso contrario, deve essere dimostrata la dolosa preordinazione a pregiudicarne il soddisfacimento) e l’eventus damni, inteso come tutto ciò che determina un aggravamento della condizione patrimoniale del debitore, sotto il profilo quantitativo (dismissione di beni) o qualitativo (conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o più difficilmente aggredibili), rendendo impossibile o anche solo più ardua la soddisfazione delle ragioni creditorie, senza che sia necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore.

[2] Per quanto concerne, invece, la censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dei figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, la Corte di cassazione ha fatto proprio il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale i figli dei coniugi che hanno costituito un fondo patrimoniale non sono parte necessaria del giudizio di revocatoria, dal momento che il fondo è diretto a fare fronte ai bisogni della famiglia e non è, quindi, posto in essere a loro diretto beneficio, tant’è vero che cessa con l’annullamento, con lo scioglimento o con la cessazione degli effetti civili del matrimonio (come previsto dall’art. 171 c.c.), indipendentemente dalla presenza o meno di prole (vengono richiamate, in particolare, Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1242 e Cass. civ., sez, I, 17 marzo 2004, n. 5402).

Solo nel caso in cui vi siano figli minorenni, d’altro canto, il comma 2 dell’art. 171 c.c. consente al giudice di assegnare loro, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo, ma tale circostanza, mentre conferma che la presenza di figli non osta comunque allo scioglimento del fondo, non può essere valorizzata al punto da attribuire ai figli stessi la legittimazione passiva nei giudizi che investono il fondo patrimoniale, dal momento che si tratta di una mera eventualità e che, per l’operatività della disposizione, bisogna necessariamente fare riferimento alla situazione esistente al momento della cessazione del fondo: si tratta, infatti, di un provvedimento espropriativo a carico dei genitori, a carattere discrezionale e giustificato solo dal concreto pericolo che i beni vengano dissipati o distolti dalla loro destinazione, senza che sia possibile configurare, prima della sua emissione, una posizione di diritto soggettivo in capo ai figli (Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065).

Conclusivamente, i giudici di legittimità rammentano che la costituzione del fondo patrimoniale ha per effetto quello di determinare soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, sicché la legittimazione processuale passiva nell’azione revocatoria, oltre che all’eventuale terzo costituente, spetta unicamente ai coniugi (così Cass. civ., sez, III, 3 agosto 2017, n. 19330 e Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10641).

La legittimazione passiva di entrambi i coniugi (anche nel caso in cui uno solo di essi abbia partecipato all’atto costitutivo) viene giustificata sulla base del fatto che la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria deve fare stato nei confronti di tutti i beneficiari dell’atto, per tali dovendosi intendere, tuttavia, non tanto coloro a favore dei quali si producono gli effetti propri del vincolo (giacché altrimenti vi rientrerebbero, a pieno titolo, anche i figli, visto che anche loro – e non soltanto i coniugi – si avvantaggiano della destinazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia), bensì coloro che acquistano la proprietà di tali beni (vale a dire, a norma dell’art. 168 c.c., entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito) o, nel caso in cui la costituzione del fondo patrimoniale non comporti un effetto traslativo (essendosi il coniuge o il terzo costituente riservato la proprietà del bene), un diritto di godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 168 e 169 c.c., in modo tale che l’accoglimento della revocatoria rappresenta un pregiudizio.

Il litisconsorzio necessario non viene meno neppure nel caso in cui il coniuge che non ha partecipato all’atto sia fallito.

La perdita della capacità processuale del fallito sancita dall’art. 46 l.fall., infatti, è stabilita dalla legge a salvaguardia degli interessi dell’amministrazione fallimentare e non è assoluta, ma relativa, coincidendo con l’ambito dello spossessamento fallimentare, in quanto il fallito, conservando la titolarità dei rapporti giuridici sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale, ha, in linea di principio, la facoltà di avvalersi personalmente della tutela giurisdizionale: tant’è vero che egli perde la capacità di stare in giudizio limitatamente ai rapporti nei quali subentra il curatore, al fine di assicurare unitariamente l’esecuzione sul patrimonio del fallito e tutelare la par condicio creditorum, mentre può ancora agire, senza alcuna autorizzazione, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, al fine di fare valere i diritti strettamente personali e quelli patrimoniali dei quali si disinteressano gli organi del fallimento.

Pertanto, in virtù del principio per cui la perdita della capacità processuale del fallito coincide con l’ambito dello spossessamento fallimentare e i beni costituiti in fondo patrimoniale non sono del fallito, appartenendo a un patrimonio separato (destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane, rispetto a essi, la legittimazione del fallito (Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21494; Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2000, n. 8379).