17 Luglio 2018

Nel “vecchio” regime dotazione del trust con imposta di registro fissa

di Sergio Pellegrino Scarica in PDF

La sentenza n. 15469/2018, emanata dallo stesso collegio giudicante di quella esaminata nel contributo di ieri, si differenzia per avere ad oggetto atti dispositivi realizzati prima della reintroduzione dell’imposta di successione e donazione, quando l’amministrazione finanziaria tassava i trasferimenti di patrimoni in trust attraverso l’applicazione dell’imposta di registro.

Nel caso analizzato dai giudici, un soggetto aveva istituito tre trusts, trasferendo il patrimonio ad una trustee, e l’Agenzia delle Entrate di Frosinone aveva emanato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.

La CTR del Lazio aveva accolto le doglianze dei ricorrenti, ritenendo applicabile l’imposta di registro in misura fissa, sulla base della categoria residuale disciplinata dall’articolo 11 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.

I giudici hanno qualificato il trust come “un negozio giuridico a contenuto patrimoniale”, che non determina però alcuna conseguenza economica nella sfera delle parti contraenti, ma è funzionale a “disciplinare la gestione della proprietà in maniera radicalmente diversa da quella propria della tradizionale figura romanistica”: pertanto non deve soggiacere all’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, non riscontrandosi la capacità di manifestare “valenza economica e la sua idoneità a determinare accrescimento economico”.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo invece dovuta l’imposta di registro (così come le ipocatastali) in misura proporzionale, con l’applicazione dell’aliquota del 3%, sulla base del disposto dell’articolo 9 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 che fa riferimento “ad atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.

Anche in questa pronuncia, i giudici della Suprema Corte fanno riferimento alla sentenza n. 21614/2016, sebbene questa avesse ad oggetto un atto dispositivo realizzato in vigenza del “nuovo” regime.

Il conferimento dei beni in trust rappresenta la costituzione di un vincolo di destinazione che non dà però luogo ad un reale trasferimento imponibile, in quanto, come evidenziato dal precedente arresto giurisprudenziale richiamato, ciò sarebbe contrario “al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari”: dunque, afferma la pronuncia in esame, appare inconferente il riferimento fatto dall’Agenzia nel ricorso all’articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006, riguardante la costituzione di vincoli al destinatario.

I giudici non ritengono altresì applicabile l’imposta di registro con l’aliquota del 3%, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, richiamando le conclusioni della precedente sentenza n. 975/2018, nella quale era stato affermato che la disposizione in questione “rappresenta una clausola di chiusura finalizzata disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni purché però onerose e in questo specifico senso aventi contenuto patrimoniale” e che in tal senso bisogna avere riguardo “all’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”.

Nel caso di specie non vi è alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee, e quindi la sentenza conclude che non si possa parlare di operazione a carattere patrimoniale: imposta di registro e ipocatastali devono pertanto essere applicate in misura fissa e non proporzionale.

Le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 15469/2018, pur riferendosi al regime previgente, appaiono tutto sommato ragionevoli, a differenza di quelle della pronuncia commentata ieri, che però riguarda il sistema di tassazione attuale basato sull’imposta di successione e donazione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“

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