19 Luglio 2016

L’onere della prova nell’impugnazione del testamento olografo

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Trib. Avellino, 19 aprile 2016Pres. Beatrice, Rel. Pasquariello

Prova civile – Impugnativa del testamento olografo – contestazione – onere della prova – mancato assolvimento da parte dell’attore – rigetto della domanda (Cod. civ., artt. 457, 2697)

Procedimento civile – Overruling – diversa e sopravvenuta interpretazione della norma – decadenza o preclusione processuale prima esclusa – rimessione in termini – esclusione per difetto di imprevedibilità (Cost., art. 111; Cod. proc. civ., art. 153).

[1] Nell’azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo l’onere della prova ricade in capo all’attore secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c.

[2] L’overruling, come mutamento della precedente interpretazione della norma processuale (ad opera del giudice di legittimità) idonea a configurare una decadenza o una preclusione prima escluse, consente la rimessione in termini solo se si tratta di cambiamento imprevedibile.

CASO

[1-2] Gli attori, figli legittimi del de cuius, convenivano in giudizio il coniuge in seconde nozze del defunto padre, quale unica erede testamentaria. La domanda giudiziale era diretta ad ottenere la nullità del testamento olografo, previa declaratoria della non autenticità della grafia e/o della sottoscrizione del testamento asseritamente olografo; in via subordinata, l’annullamento del negozio testamentario per incapacità del testatore e captazione da parte dell’erede ovvero per errore sui motivi, con conseguente dichiarazione d’indegnità a succedere; ovvero in via ulteriormente subordinata, l’accertamento che la stessa aveva diritto alla sola quota di legittima; nonché, in via ancora più subordinata, l’accertamento della lesione della quota di legittima, con conseguente riduzione delle intervenute disposizioni in favore dell’erede convenuta, nonché la condanna al pagamento, nella misura che sarà provata o ritenuta, dei frutti percepiti e percipiendi.

La convenuta chiedeva l’integrale rigetto della domanda, previa verificazione giudiziale, se del caso, del testamento olografo oggetto di impugnazione, proponendo altresì riconvenzionale di accertamento di pretese creditorie nei confronti della massa ereditaria, in ogni caso condizionata all’eventuale accoglimento della domanda di controparte.

SOLUZIONE

[1-2] Posto che il tenore letterale ed il contenuto sostanziale della domanda giudiziale integravano un’ipotesi di contestazione dell’autenticità del testamento olografo e, dunque, un’azione di accertamento negativo, il collegio ha rigettato le domande, non essendo stato assolto dagli attori l’onere della prova imposto dall’art. 2697 c.c. La pronuncia è corretta e va condivisa per le seguenti ragioni.

QUESTIONI

[1-2] Il provvedimento che si annota si uniforma al precedente delle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 15/06/2015, n. 12307, in ECL, 3 agosto 2015, con nota di Russo), secondo cui chi contesta l’autenticità del testamento olografo propone una domanda di accertamento negativo sulla provenienza della scrittura. Pertanto, a differenza della verificazione della scrittura privata (dove la parte che si avvale della scrittura disconosciuta deve ex art. 216 c.p.c. chiederne la verificazione proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo le scritture per la comparazione) l’azione di accertamento negativo, come pure la querela di falso, pongono l’onere della prova a carico dell’attore.

Nel caso di specie gli attori non hanno assolto tale onere per avere allegato soltanto i propri certificati di nascita ed il certificato storico di famiglia, a conferma dello status di figli legittimi, oltre all’invito alla convenuta a formalizzare gli atti successori, nonché la copia autentica del testamento olografo. Né l’onere di cui all’art. 2697 c.c. poteva ritenersi assolto perché in sede di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., gli attori hanno formulato una richiesta di CTU, volta ad accertare “la consistenza, divisibilità e valutazione dei beni e dei relativi frutti percepiti e percipiendi ricompresi nell’intera massa ereditaria – al fine di accertare la lesione della quota di legittima spettante agli attori quali figli legittimi del de cuius, con conseguente riduzione delle intervenute disposizioni”. In altri termini né la documentazione versata, né la richiesta di CTU hanno fornito la prova sugli elementi costitutivi della pretesa.

L’arresto delle Sezioni unite 12307/2015, cui si richiama la sentenza in commento, aderisce a quanto affermato da autorevole dottrina sull’art. 457 c.c., secondo cui la vocazione legittima dipende da quella testamentaria, nel senso che la prima diviene concreta ed attuale ove manchi la seconda. Considerato poi che il testamento olografo costituisce un fatto impeditivo della successione legittima, ciascuno dovrà nel giudizio di impugnazione provare la propria legittimazione ed i fatti che la giustificano (Verde, L’onere della prova nel processo civile, Jovene, 1974, p. 565). Sicché se la prova della vocazione testamentaria è costituita dal testamento olografo (allegato dagli attori alla domanda giudiziale), nessun fatto estintivo o impeditivo (volto ad invalidare il diritto dell’erede testamentaria) è stato allegato, né provato dagli attori.

Per ragioni analoghe, il Collegio ha rigettato le domande di accertamento della quota di spettanza della convenuta e di riduzione per lesione di legittima, unitamente alle conseguenziali richieste restitutorie dei frutti. Ciò in quanto il legittimario che propone azione di riduzione deve precisare i limiti entro cui è stata lesa la legittima, indicando il valore della massa ereditaria e della quota di legittima violata (Cass., 12 settembre 2002, n. 13310). In questo caso gli attori hanno non solo evaso la regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., ma altresì proposto una domanda generica ed indeterminata.

Resta da dire che il Giudice correttamente ha rigettato l’istanza di rimessione in termini proposta dagli attori per rimediare all’asserto fenomeno dell’overruling, inteso come mutamento della precedente interpretazione (della norma processuale) idoneo a configurare ai danni della parte decadenze o preclusioni prima escluse. Ed infatti, nel caso di specie, non solo difettava – prima delle Sezioni Unite del 2015 – una consolidata interpretazione sull’impugnazione del testamento olografo, ma su tre diverse interpretazioni almeno una (Cass., 30 ottobre 2003, n. 16362) poneva in capo all’attore l’onere di cui all’art. 2697 c.c. Sul tema dell’overruling, v. Cass., 18 novembre 2015, n. 23585, in ECL, 21 marzo 2016, con nota di Dalmotto.

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