15 Aprile 2020

Lo ius variandi in breve

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 118 TUB fissa condizioni e limiti precisi per l’esercizio della facoltà di modifica unilaterale in peius (da parte della banca) delle condizioni economiche e regolamentali del contratto (c.d. ius variandi).

L’istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare, mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari conclusi da banche e intermediari finanziari. Il suo scopo è sostanzialmente di conservare l’equilibrio tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell’equilibrio sinallagmatico dell’intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall’imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti (Collegio di coordinamento ABF n. 1889/2016; Collegio di coordinamento ABF n. 26498/2018).

In esito ad una elaborata evoluzione normativa – avviata con la L. n. 154/1992 e nel tempo orientata a rafforzare la posizione del cliente e limitare la discrezionalità degli intermediari – la disciplina vigente (art. 118 TUB, richiamato dagli artt. 120 undevicies e 125 bis TUB relativamente al credito ai consumatori) stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari:

– debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta;

– l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente, in caso di contestazione, deve essere provata dall’intermediario;

– la comunicazione – in forma scritta o comunque redatta su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente – deve recare la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”;

– la comunicazione deve recare l’indicazione delle motivazioni poste a sostegno della modifica proposta (ossia presenza di un giustificato motivo, comunque non imputabile a scelte di politica commerciale o gestionale della banca) e la data di entrata in vigore della modifica, previo il rispetto di un termine di 60 giorni di preavviso. Entro tale data il cliente ha la possibilità di recedere gratuitamente dal contratto;

– se il cliente non recede dal contratto le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella proposta di modifica unilaterale;

– le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell’art. 118 TUB – non ultima la specifica approvazione della clausola che consente la modifica unilaterale delle condizioni –  sono inefficaci, se sfavorevoli al cliente.

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