23 Ottobre 2018

L’interesse ad impugnare, al pari dell’interesse ad agire, deve sussistere anche al momento della decisione

di Lucia Di Paolantonio, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. Sesta, ord., ud. 19 aprile 2018, 11.09.2018, n. 22098.

Interesse ad agire – Impugnazioni – Sopravvenuta carenza di interesse – Rilievo concreto della decisione – Inammissibilità del ricorso (cod. proc. civ., art. 100)

[1] L’interesse ad impugnare, verificato in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente dall’eventuale accoglimento del gravame, al pari dell’interesse ad agire, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo e alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato.

CASO

La Società F.H. S.A. proponeva istanza per il rimborso di crediti di imposta maturati in Italia in virtù delle disposizione contenute nella Convenzione Italia-Francia contro le “doppie imposizioni”, ratificata con l. n. 20/1992. L’Agenzia delle Entrate provvedeva, successivamente alla formazione del silenzio-rifiuto, ad emettere i provvedimenti di rifiuto espresso, con i quali era negato il rimborso richiesto: ciò avveniva quando già era stato impugnato il silenzio-rifiuto dalla Società F.H. S.A.

Successivamente, la Società provvedeva ad impugnare anche il rifiuto espresso dinanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale.

I procedimenti non venivano riuniti.

Avverso la sentenza della C.T.R., che ha definito in favore del contribuente i procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione del diniego espresso, proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto nella parte in cui la sentenza impugnata aveva affermato che la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione determinasse la consumazione dei poteri istruttori e provvedimentali dell’Ufficio.

La società si costituiva con controricorso e l’Agenzia delle Entrate depositava memoria con la quale rappresentava che, in relazione all’oggetto del giudizio, era da ritenersi cessata la materia del contendere, in quanto erano intervenute le sentenze definitive relative ai procedimenti di impugnazione del silenzio-rifiuto avverso le medesime istanze di rimborso oggetto del successivo diniego espresso la cui legittimità era oggetto di ricorso.

SOLUZIONE

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e ha compensato tra le parti le spese del giudizio di legittimità, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere sia al momento della proposizione dell’impugnazione sia al momento della decisione e ciò perché è in relazione quest’ultimo momento – ed in relazione alla domanda originariamente formulata – che deve essere valutato.

QUESTIONI

[1] La pronuncia qui annotata non si discosta dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in punto di interesse ad impugnare, considerato quale species del genus interesse ad agire e, pertanto, al pari di questo, deve persistere anche al momento della decisione e non soltanto al momento della spiegata impugnazione. La pronuncia è pure affine al consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, per cui l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente dall’eventuale accoglimento del gravame (Cass. 12/04/2013, n. 8934; Cass. 11/07/2014, n. 16016; Cass. 11/09/2015, n. 17969).

La questione sottesa alla decisione della Corte, infatti, trae origine dalla sopravvenuta “inutilità” del mezzo di gravame e ciò in ragione del fatto che, nel caso oggetto di vaglio, al momento della decisione, erano già intervenute le pronunce definitive favorevoli alla ricorrente (relative al merito del diritto di rimborso e riguardanti la legittimità del silenzio-rifiuto), tanto da rendere superflua la pronuncia volta ad ottenere la declaratoria di legittimità del successivo rifiuto esplicito espresso sul medesimo diritto di rimborso.

La pronuncia in commento, pertanto, fa applicazione del principio per cui, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., l’interesse ad impugnare – al pari dell’interesse ad agire – si configura quale interesse ad ottenere una pronuncia che produca una utilità in termini sostanziali per il ricorrente e che abbia un risvolto pratico, che possa incidere sulla sfera di interesse delle stesso; è evidente, peraltro, che tale utilità debba persistere al momento della proposizione del gravame e mantenere la propria forza propulsiva nel momento della decisione, e ciò in quanto la sua sopravvenuta carenza svuoterebbe di significato logico la pronuncia successiva.

In conclusione, l’insegnamento tratto dalla menzionata sentenza è sintetizzabile nel principio sostanzialistico per cui, la sopravvenienza di un fatto che privi di rilievo concreto la questione oggetto di gravame provoca la caducazione dell’interesse ad impugnare del ricorrente, così rendendo inammissibile il ricorso introduttivo.