26 Giugno 2018

L’esposizione sommaria dei fatti della causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

di Enrico Fanesi Scarica in PDF

Cass. civ., sez. II, ord. 3 maggio 2018, n. 10493 – Pres. Manna – Rel. Bellini

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Contenuto del ricorso – Esposizione sommaria dei fatti della causa – Sommarietà dell’esposizione – Eccesso di esposizione (Cod. proc. civ., art. 366, comma1, n.3)

Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La pedissequa riproduzione dell’intero contenuto degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio è, per un verso del tutto superflua e, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti secondo quanto richiesto dalla norma sopra indicata.

CASO

In un giudizio di cassazione, i ricorrenti depositavano ricorso indicando l’esposizione dei fatti di causa con la tecnica della c.d. “spillatura” o “assemblaggio”. In particolare riproducevano integralmente il dispositivo della sentenza impugnata, l’atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta, la sintesi dell’istruttoria di primo grado, la sentenza del Tribunale di primo grado, l’atto di appello e i relativi documenti, la comparsa di costituzione e risposta in appello e appello incidentale e la sentenza di appello. All’esposizione dei fatti di causa erano dedicate 68 delle 82 pagine complessive del ricorso.

SOLUZIONE

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

La Corte evidenzia come il ricorso non risulti rispettoso del requisito relativo all’esposizione «sommaria» dei fatti della causa. I ricorrenti avrebbero dovuto descrivere, in modo chiaro ed esauriente, seppur non analitico o particolareggiato, i fatti di causa e non procedere alla riproduzione meccanica o informatica degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio (c.d. spillatura o assemblaggio).

QUESTIONI

La Corte è chiamata ad affrontare la tematica relativa all’esatto contenuto del ricorso, con riferimento al profilo dell’esposizione sommaria dei fatti della causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il disposto di cui alla norma appena indicata non risponde un’esigenza meramente formale, ma è volto a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di comprendere correttamente il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.

Esso pone una serie di questioni interpretative che vengono puntualmente esaminate nell’ordinanza in commento.

Una prima tematica attiene all’esatta definizione del concetto di “fatto”.

Il fatto di causa deve intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale e fatto processuale: quello sostanziale concerne le reciproche pretese delle parti, quello processuale quanto accaduto nel corso del giudizio, le domande e le eccezioni formulate dalle parti e i provvedimenti adottati dal giudice.

L’altro profilo problematico analizzato dalla Corte è quello relativo alla nozione di “sommarietà” della esposizione. Nel provvedimento, in particolare, vengono descritti i presupposti necessari affinché risulti rispettato il requisito della sommarietà e, sul versante opposto, quando possa configurarsi la diversa ipotesi di eccesso di esposizione.

Secondo la Corte il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è soddisfatto qualora il ricorso contenga l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano.

Il rispetto di tale prescrizione assolve la funzione di fornire alla Corte contezza immediata del fatto sostanziale e dello svolgimento del fatto processuale, in modo da fornire alla stessa l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo e procedere alla lettura di motivi del ricorso così da comprenderne il senso (Cass. Civ., sez. II, 4 aprile 2006, n. 7825; Cass. Civ., sez. IV-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 11 gennaio 2013, n. 593).

Può viceversa configurarsi eccesso di esposizione qualora il ricorrente, nella stesura del ricorso, si avvalga della tecnica della c.d. “spillatura” o “assemblaggio”. Essa consiste nella riproduzione, meccanica o informatica di una serie di atti processuali e documenti all’interno del ricorso.

In merito a tale profilo la Corte richiama l’orientamento contenuto in una serie di pronunce a Sezioni Unite dal quale emerge che la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, poiché non è richiesta dalla norma una meticolosa indicazione di tutti i momenti nei quali si è articolata la vicenda processuale e, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti (Cass. Civ. Sez. Unite, 11 febbraio 2012, n. 5698; Cass. Civ. Sez. Unite, ord., 9 settembre 2010, n. 19255; Cass. Civ. Sez. Un., 17 luglio 2009, n. 16628).

Secondo la Corte un ricorso che presenti tali caratteristiche equivarrebbe a mero rinvio alla lettura degli atti in esso riportati e risulterebbe così bypassato il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (Cass. Civ., Sez. Unite, ord., 24 aprile 2002, n. 6040).

Il Collegio, in motivazione, sottolinea che la fotoriproduzione degli atti del processo costituisce una tecnica espositiva che rende eccessivamente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte della Corte e la graverebbe di un onere eccessivo, poiché risulterebbe impropriamente investita della ricerca e selezione dei fatti, anche processuali, rilevanti ai fini della decisione.

Si evidenzia, infine, che affinché sia rispettato il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n.3, c.p.c. il ricorso potrebbe essere sì redatto con l’assemblaggio degli atti del processo di merito, ma ad esso dovrebbe seguire una parte contenente l’esposizione sommaria del fatto, in modo tale che esso rilevi in modo autonomo dal corpo dell’atto ovvero emerga in modo chiaro dall’esposizione dei motivi (Cass. Civ., sez. III, ord. 22 settembre 2009, n. 20393, Cass. Civ., sez. III, 16 luglio 2010, n. 16631).