13 Dicembre 2016

La sommarizzazione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione

di Fabio Cossignani Scarica in PDF

 

In ragione della «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizione per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione» è stato approvato il decreto legge n. 168/2016, il quale, in sede di conversione, con la l. 197/2016, si è arricchito di importanti novità che hanno profondamente inciso sul giudizio dinanzi alla Suprema Corte, modificando gli artt. 375, 376, 377, 379, 380 bis, 380 ter, 390, 391 e 391 bis, e introducendo il nuovo art. 380 bis-1. Si offre in questa sede una rapida disanima delle principali innovazioni.

 La l. n. 197/2016 convertendo in legge il d.l. n. 168/2016 ha innovato in maniera consistente il giudizio di cassazione, con l’obiettivo di accelerare la definizione del contenzioso pendente dinanzi alla Suprema Corte.

Vengono precisate le funzioni della sezione filtro (la sezione sesta, o “apposita sezione”) e vengono ridotte di molto le ipotesi di trattazione in pubblica udienza.

Ne risulta una compressione delle garanzie di difesa per le parti, difficilmente giustificabile sulla base della semplice urgenza di smaltire l’arretrato.

Decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione sesta
Il primo presidente, salvo che non si debba procedere a sezioni unite ex art. 374 c.p.c., assegna il ricorso alla “apposita sezione”, ossia alla sesta sezione, affinché verifichi la sussistenza dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, co. 1, n. 1 (inammissibilità) e n. 5 (manifesta fondatezza o infondatezza).

A differenza che in passato, la sezione sesta deve compiere tale verifica mediante un «sommario esame del ricorso» (art. 376, co. 1, secondo periodo, c.p.c.). Pertanto, la sezione sesta “filtra” i ricorsi, trattenendo per la decisione solo quelli in cui l’inammissibilità o l’infondatezza si mostri palese già a una rapida e sommaria verifica.

Preliminarmente, ove se ne ravvisi la necessità, il presidente della sezione sesta deve ordinare con decreto l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita o rinnovata la notificazione ex art. 332 c.p.c. (v. art. 377, ult. co., c.p.c., che si coordina con l’abrogazione dei nn. 2 e 3 dell’art. 375, co. 1, c.p.c.; identico provvedimento deve essere adottato, se necessario, dal presidente della sezione semplice e dal primo presidente, nel caso in cui il ricorso giunga, rispettivamente, dinanzi alla sezione semplice o dinanzi alle sezioni unite).

Su proposta del relatore, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte in camera di consiglio indicando nel provvedimento che è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità o di manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso (in precedenza, era previsto il deposito e la notificazione alle parti di «una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia»: art. 380 bis, co. 1, c.p.c. vecchio testo). Il decreto è notificato agli avvocati delle parti almeno 20 giorni prima dell’adunanza. Non vi è intervento del pubblico ministero (cfr. art. 70, co. 2, c.p.c.; Cass., 5 settembre 2014, n. 1089).

Non è chiaro quale debba essere il grado di specificazione del decreto, sia per quanto riguarda le ipotesi di inammissibilità/fondatezza/infondatezza, sia per quanto concerne le ragioni poste a fondamento delle stesse, tenuto conto della scomparsa della “relazione”. La questione assume particolare importanza nell’ottica della garanzia del diritto di difesa. Infatti, venuta meno la possibilità di essere sentite in udienza (art. 380 bis, co. 2, c.p.c.), non resta che la facoltà di deposito di memorie scritte fino a 5 giorni prima dell’adunanza. Tuttavia, tale difesa rischia di rivelarsi troppo difficile o vana, perché, a fronte di un decreto privo di specificazioni, vengono rimesse all’intuito della parte sia l’individuazione della causa di inammissibilità (o di fondatezza/infondatezza) sia la relativa giustificazione.

In camera di consiglio, la Corte può comunque mutare avviso e ritenere che non ricorrano i presupposti di cui all’art. 375, co. 1, nn. 1 e 5, c.p.c., così rimettendo la causa all’udienza pubblica che, per effetto della riforma, deve svolgersi necessariamente dinanzi alla sezione semplice (non dunque davanti alla sesta sezione) (art. 380 bis, ult. co., c.p.c.).

Decisione in camera di consiglio dinanzi alle sezioni semplici (art. 380 bis-1 c.p.c.)
Ove lo spoglio sommario da parte della sezione sesta dia esito negativo (ossia non emergano ictu oculi ipotesi di inammissibilità o manifesta fondatezza/infondatezza), il presidente rimette gli atti alla sezione semplice.

Questa decide di regola in camera di consiglio, diventando del tutto residuale il procedimento in pubblica udienza (v. infra).

Il nuovo art. 380 bis-1 c.p.c. disciplina il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice.

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno 40 giorni prima dell’adunanza.

Neanche in questa ipotesi le parti vengono a conoscenza delle ragioni che hanno indotto la Corte a procedere in camera di consiglio (prima della riforma le parti venivano rese edotte della scelta dalla relazione ex art. 380 bis, co. 1, c.p.c. vecchio testo). Al riguardo, va osservato che le fattispecie che possono giustificare il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice sono molteplici: potrebbe trattarsi della semplice assenza di “questioni di diritto particolarmente rilevanti” (v. infra), ma potrebbe anche darsi che sia stata rilevata una causa di inammissibilità non apprezzata dalla sezione sesta nella sua preliminare attività di smistamento. Ricorrendo quest’ultima ipotesi, si rischia di sottrarre alle parti il dovuto contraddittorio sulla questione.

Compiute le comunicazioni, il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima dell’adunanza, mentre il termine per le parti per il deposito di memorie scritte è di 10 giorni prima dell’adunanza. Né il pubblico ministero né le parti possono intervenire nella camera di consiglio.

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (art. 380 ter c.p.c.)
È stato modificato anche il procedimento in tema di regolamento di giurisdizione e di competenza.

Il legislatore ha predisposto un iter processuale caratterizzato dalla seguente successione di atti.

Il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte, le quali vengono così notificate alle parti insieme al decreto che fissa l’adunanza almeno venti giorni prima di questa. Viene meno la facoltà del presidente di far seguire al procedimento le forme camerali dell’art. 380 bis c.p.c. Le parti possono depositare memorie scritte non oltre 5 giorni prima dell’adunanza. In camera di consiglio, come nelle fattispecie descritte in precedenza, non intervengono né le parti né il pubblico ministero.

Trattazione in udienza pubblica
L’udienza pubblica dinanzi alle sezioni semplici è ormai ipotesi eccezionale.

Infatti, questa è prevista testualmente solo in tre occasioni.

La prima ipotesi, di carattere generale, si ha a fronte della «particolare rilevanza della questione di diritto» sottoposta all’esame della Corte, salvo ovviamente che l’importanza della questione non sia tale da imporre l’assegnazione alle sezioni unite (cfr. art. 374 c.p.c.).

La seconda ipotesi, anch’essa piuttosto generale, concerne la trattazione dei ricorsi per revocazione che abbiano superato il vaglio di ammissibilità (v. art. 391 bis, co. 4, c.p.c.)

La terza ipotesi, invece, nasce da un’errata valutazione della sezione sesta: come visto, infatti, l’«apposita sezione», in adunanza collegiale, può rimettere la causa alla pubblica udienza dinanzi alla sezione semplice, ove ritenga che non ricorrano i presupposti ex art. 375, n. 1 e n. 5, c.p.c. per la decisione in camera di consiglio (art. 375, co. 2, c.p.c. e art. 380 bis, ult. co., c.p.c.).

Per ragioni di simmetria, si potrebbe ipotizzare almeno una quarta ipotesi non espressamente contemplata dalla legge. Infatti, anche la sezione semplice potrebbe rilevare, in adunanza collegiale, il difetto dei presupposti per la decisione in camera di consiglio (nella specie, rilevare che la causa presenta una questione di diritto di particolare rilevanza). Pertanto, appare ragionevole sostenere che anche in tal caso sia legittima (e doverosa) la rimessione alla pubblica udienza.

Va segnalato come la riforma sia intervenuta anche sulle modalità di svolgimento della udienza pubblica.

Infatti, con la modifica dell’art. 379 c.p.c., si prevede che il pubblico ministero esponga le sue conclusioni motivate subito dopo l’esposizione del relatore e prima delle difese delle parti. Si determina così, rispetto al passato, un’inversione dell’ordine di intervento in udienza, con la conseguente e logica cancellazione della facoltà, per le parti, di presentare brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, ben potendo queste essere esposte già con le difese orali.

Altre modifiche
Con la riforma, inoltre, è stato parzialmente modificato l’art. 390 c.p.c., per precisare che, sulla rinuncia o nei casi di estinzione, la Corte provvede di regola con ordinanza in camera di consiglio. Provvede invece con sentenza nel caso in cui sia già stata fissata l’udienza pubblica per la decisione (anche) di altri ricorsi avverso lo stesso provvedimento. Qualora invece non sia stata ancora fissata la data della decisione, provvede il presidente con decreto.

Quanto alla correzione degli errori materiali e di calcolo è stato eliminato ogni limite temporale alla sua proposizione, adeguando così la lettera della disposizione alla dichiarazione di incostituzionalità che l’aveva colpita (C. cost. n. 119/1996). Il relativo procedimento segue sempre le forme della camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

Per quel che concerne la revocazione per errore di fatto delle sentenze e delle ordinanze della Cassazione si è invece adeguato il termine lungo a quello previsto in generale dall’art. 327 c.p.c. (6 mesi dalla pubblicazione; in precedenza, a causa di una dimenticanza del legislatore del 2009, un anno: Cass., sez. VI-1, 31 marzo 2016, n. 6308). Il procedimento, anche per le ipotesi di revocazione ex art. 391 ter c.p.c., è invece quello in camera di consiglio, se viene ravvisata un’ipotesi di inammissibilità. Negli altri casi, la causa è rimessa alla pubblica udienza.

Diritto intertemporale
La riforma prescrive che le nuove disposizioni si applichino ai ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione (dunque, dal 30 ottobre 2016), nonché ai ricorsi già presentati ma per i quali, alla medesima data, non sia stata ancora fissata la data dell’udienza o dell’adunanza.

Tuttavia, il legislatore non si è avveduto del fatto che, con la riforma, si è modificato il termine di proposizione della revocazione per errore di fatto. L’applicabilità del termine dimidiato anche a ricorsi già proposti (o per i quali pendano già i termini di proposizione), rischia di determinare decadenze ex post, di certo incostituzionali (salvo il ricorso alla rimessione in termini).

Considerazioni finali su processo e riforme
Il fatto che la Corte di cassazione sia oberata di ricorsi e che non riesca ancora ad abbreviare in maniera soddisfacente i tempi delle proprie decisioni è noto.

In questo quadro, che sia necessario un intervento volto a migliorare la situazione è finanche scontato.

Purtroppo, le scelte che il legislatore e la politica compiono ormai da due decenni sono errate nel metodo, prima ancora che nel merito.

Il messaggio che si sta trasmettendo è che il diritto processuale sia disciplina neutra, volta a regolare una successione di atti valutabile esclusivamente in ragione della sua maggiore o minore efficienza.

In questa maniera, ci si dimentica che nella “procedura” si esercita il diritto di azione e di difesa garantito dalla Costituzione e la maggiore o minore capacità di attuazione di questo diritto segna (o almeno contribuisce a segnare) la misura della civiltà giuridica dell’ordinamento.

La riforma in commento, al fine di accelerare le decisioni della Cassazione, riduce, direttamente o indirettamente, le facoltà delle parti, attribuendo nel contempo maggiore discrezionalità procedimentale all’ufficio.

L’efficienza sembra dunque barattata con le facoltà processuali delle parti, le quali, fino a prova contraria, dovrebbero concorrere alla formazione di una decisione migliore.

L’errore di prospettiva è evidente.

Tra efficienza e diritto di difesa non vi è insanabile contraddizione. Un processo più efficiente, e che sia anche in grado di garantire risultati decisionali migliori, può e deve realizzarsi col rispetto e, anzi, col miglioramento del diritto di difesa, a condizione, ovviamente, che non se ne faccia un uso distorto.

Ma per far ciò occorre ragionare sul lungo periodo: da un lato, introducendo un dibattito sull’etica del processo e lavorando sulla formazione del giurista, dalla scuola primaria fino alla specializzazione delle carriere; dall’altro, ponendo la giusta attenzione all’aspetto organizzativo degli uffici giudiziari.

In quest’ottica, è di certo possibile anche una rimeditazione serena delle norme processuali nella loro complessa articolazione (e non con interventi episodici e di dubbia organicità), atteso che ogni sistema non è di per sé perfetto, ma tendenzialmente perfettibile.