16 Novembre 2015

La “riconvenzionale” per lite temeraria nel procedimento per la liquidazione degli onorari dell’avvocato e la frazionabilità dei compensi.

di Massimo Brunialti Scarica in PDF

Cass. 29 maggio 2015, n. 11273


Scarica la sentenza

Spese giudiziali civili – Procedimento per onorari di avvocato – Domanda riconvenzionale per lite temeraria – Compatibilità

[1] La domanda riconvenzionale di condanna dell’attore per lite temeraria è compatibile col procedimento speciale disciplinato dagli artt. 28 ss. della l. n. 794/1942 (nel regime precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011).(Cod. proc. civ., artt. 36, 96; l. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 ss.)

Spese giudiziali civili – Procedimento per onorari di avvocato – Domande di condanna distinte per primo e secondo grado – Frazionamento del credito – Insussistenza

[2] La proposizione di due domande di pagamento degli onorari d’avvocato relative alla medesima controversia, l’una per il primo grado di giudizio, l’altra per l’appello, rispettivamente dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello, non integra il frazionamento del credito. (Cost. art. 111; l. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 ss.).

CASO
[1, 2] Con la sentenza in rassegna i giudici di legittimità affermano che la domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. è compatibile con lo speciale procedimento di cui agli artt. 28 ss., l. n. 794/1942, in quanto, a prescindere dalla qualificazione attribuitale dal convenuto, ad essa non è applicabile il regime proprio della domanda riconvenzionale dovendo essere decisa dal giudice a cui compete la cognizione del merito della causa (in tal senso richiama Cass. 24 luglio 2007, n. 16308, in Foro it., Rep. 2007, voce Spese giudiziali civili, n. 76; 23 marzo 2004, id., Rep. 2004, voce cit., n. 47).

La Corte, inoltre, esclude la sussistenza di un indebito frazionamento del credito allorché – come nel caso di specie – il professionista azioni due distinti processi per la medesima controversia, rispettivamente davanti al Tribunale per il compenso del primo grado e dinanzi alla Corte d’appello per gli onorari del secondo grado.

SOLUZIONE
[1] La Cassazione, secondo la quale la proposizione in via riconvenzionale della domanda di condanna per lite temeraria non determina alcun ampliamento del thema decidendum poiché «mantiene una posizione ancillare» rispetto alle domande di merito, fonda la propria decisione richiamando precedenti arresti, per i quali:

a) nelle cause da decidere secondo equità, la riconvenzionale per lite temeraria non incide né sui criteri decisori a cui il giudice deve attenersi imponendogli di seguire le norme di diritto (Cass. 19 luglio 2013, n. 17704, id., Rep. 2013, voce Procedimento civile davanti al giudice di pace, n. 6), né sul regime di impugnabilità della sentenza (Cass. s.u. 15 novembre 2007, n. 23726, id., 2008, I, 1514, con nota tra i tanti di A. Palmieri, R. Pardolesi, Frazionamento del credito e buona fede inflessibile);

b) la proposizione della domanda ex art. 96 c.p.c. non implica l’applicabilità dell’art. 10 c.p.c. sul cumulo delle cause ai fini della determinazione del valore della controversia, poiché trattasi di domanda soggetta alla competenza funzionale del giudice della domanda principale (Cass. 12 gennaio 2004, n. 1322, id., Rep. 2004, voce Competenza civile, n. 44; 4 aprile 2001, n. 4947, id., Rep. 2001, voce Spese giudiziali civili, n. 55; 19 maggio 1999, n. 4849, id., Rep. 2000, voce cit., n. 51; 16 giugno 1997, n. 5391, id., Rep. 1997, voce cit., n. 39; 25 novembre 1986, n. 6930, id., Rep. 1986, voce cit., n. 59; 1° settembre 1977, n. 3867, [inedita]. Cui adde Cass. 4 aprile 2013, n. 8197, id., Rep. 2013, voce Procedimento civile davanti al giudice di pace, n. 8);

c) la natura funzionale della competenza a conoscere della domanda de qua, che è posta in capo al medesimo giudice del merito, esclude l’applicabilità ad essa degli artt. 34 e 36 c.p.c. ancorché dedotta in via riconvenzionale (Cass. 16 giugno 1997, n. 5391, cit.; 25 novembre 1986, n. 6930, cit.);

d) la circostanza che la domanda di condanna per lite temeraria debba essere notificata al contumace ex art. 292 c.p.c. (Cass. n. 3 agosto 2005, n. 16256, id., Rep. 2005, voce Spese giudiziali civili, n. 27) non depone nel senso della sua qualificazione in termine di riconvenzionale, posto che trattasi di una previsione contemplata a salvaguardia del contraddittorio, alla stessa stregua di quelle che sanciscono la notifica dell’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale o del giuramento. Nel senso che è ammissibile la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non soggiacendo, a differenza delle riconvenzionali di merito, alle preclusioni derivanti dalla posizione sostanziale di attore dell’opposto cfr. Trib. Milano 22 giugno 2012, Pluris cedam, massima redazionale, 2012; conf. Trib. Salerno 8 giugno 2010, Giuffré, massima redazionale, 2010. Nel senso che la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non avendo natura riconvenzionale, è proponibile, per la prima volta, anche in sede di precisazione delle conclusioni v. Trib. Roma 4 settembre 2009, Pluris cedam, massima redazionale, 2009.

[2] Inoltre la Corte esclude la sussistenza di un indebito frazionamento della domanda giudiziale (i.e. del credito) allorché il professionista abbia avviato due distinti giudizi de quibus, il primo per il recupero degli onorari di primo grado dinanzi al Tribunale e il secondo per l’esazione di quelli del secondo grado dinanzi alla Corte d’appello, posto che le regole sulla rispettiva competenza sono previste proprio dagli artt. 28 e 29 della l. n. 794/42, «non potendosi domandare alla Corte d’appello la liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado e viceversa».

QUESTIONI
[1] La principale questione sottesa al caso deciso dal provvedimento riguarda – a ben vedere – il rapporto tra il procedimento speciale ex l. n. 794/1942 (oggi disciplinato nelle forme del rito sommario di cognizione giusta art. 14, d.lgs. n. 150/2011) e il relativo thema decidendum.

Orbene, premesso che secondo la giurisprudenza costante e pressoché unanime la cognizione del giudice del rito speciale di cui all’art. 28 l. n. 794/1942 deve essere confinata alla sola determinazione del quantum della pretesa del professionista, in quanto trattasi di un procedimento ontologicamente incompatibile con l’accertamento dell’an del rapporto dedotto in giudizio (v. tra le tante Cass. 13 ottobre 2014, n. 21554, Foro it., Rep. 2014, voce Avvocato, n. 174. In senso conforme, ma con riferimento all’art. 14, d.lgs. n. 150/2011, v. Trib. Mantova 16 dicembre 2014), gli orientamenti formatisi al riguardo possono così riassumersi:

1) nel senso che qualora il convenuto sollevi un’eccezione che involga l’an del rapporto dedotto, il processo deve proseguire secondo le forme del rito di cognizione ordinario, v. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3637, id., Rep. 2004, voce cit., n. 220; v. pure Trib. Foggia, ord. 25 settembre 2012, id., Rep. 2013, voce cit., n. 294, per cui il giudice deve pronunciarsi sulla domanda secondo le forme proprie del procedimento sommario di cognizione;

2) al contrario, nel senso che in caso di eccezione sollevata sull’an debeatur il giudizio deve essere definito in rito, con una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità v. Cass. 9 settembre 2008, n. 23344, id., 2009, I, 1824, con nota di F. Cipriani, Sul procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati; Trib. Lucca, 3 luglio 2015, www.eclegal.it, con nota di U. Serra, Liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta; Trib. Genova 20 ottobre 2012, Pluris cedam, massima redazionale, 2012). In dottrina sull’argomento v. M. Adorno, Uno sguardo al procedimento «sommario» per la liquidazione degli onorari agli Avvocati, in www.eclegal.it, nonché amplius G. De Luca, Nuove norme e vecchi problemi del procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati, in Giusto proc. civ., 2013, 127.

[2] La seconda questione, invece, attiene al frazionamento del credito, la cui ricorrenza nel caso di specie è stata esclusa a priori dalla Corte che ha richiamato la specifica competenza del Presidente del Tribunale e della Corte di appello, rispettivamente per gli onorari del primo e del secondo grado di giudizio, sancita dal comb. disp. degli artt. 28 e 29, l. n. 794/42.

Sulla discussa ammissibilità del frazionamento della domanda giudiziale, in giurisprudenza v. da ultimo (in motivazione) Cass. 31 ottobre 2014, n. 23182, Foro it., Rep. 2014, voce Esecuzione di obblighi di fare, n. 10, nonché Cass. 9 aprile 2013, n. 8576 e 15 marzo 2013, n. 6663, id., 2014, I, 925 con nota di M. Brunialti, La Cassazione apre al frazionamento giudiziale “motivato” del credito?.

Più in generale sul rapporto tra frazionamento del credito e abuso del processo v. M.F. Ghirga, Recenti sviluppi giurisprudenziali e normativi in tema di abuso del processo, in Riv. dir. proc., 2015, 446 e, in particolare, sull’ipotesi di indebito frazionamento della domanda, v. 453 s.; F. Cossignani, Frazionamento del credito e abuso del processo: panorama giurisprudenziale, in www.eclegal.it; M. Brunialti., Abuso del processo e credito solo parzialmente certo e liquido, in Giusto proc. civ., 2013, 173.