8 Giugno 2021

La notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in caso di mutamento del domicilio eletto nel ricorso monitorio

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4663 – Pres. Frasca – Rel. Guizzi

Opposizione a decreto ingiuntivo – Notifica a difensore esercente extra districtum – Notifica presso il domiciliatario – Verifica dell’indirizzo presso il locale albo professionale – Necessità – Esclusione – Mancato perfezionamento della notifica in ragione del mutamento del domicilio eletto – Riattivazione del procedimento notificatorio – Ammissibilità – Condizioni

La notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore che, esercente fuori dalla circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, è valida se effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, atteso che grava invece sul difensore che ha eletto domicilio l’obbligo di comunicarne alla controparte gli eventuali mutamenti; pertanto, ove la notifica non vada a buon fine in ragione del mutamento del domicilio eletto extra districtum, è ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio, la quale, avuto riguardo alla scissione dei momenti perfezionativi dell’atto per il notificante e per il destinatario, deve avvenire nell’ambito della medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine non superiore alla metà di quello, pari a quaranta giorni, ordinariamente fissato per lo specifico incombente dall’art. 641 c.p.c.

CASO

Un istituto di credito otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione finanziaria scaduti.

L’opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma, in quanto tardivamente proposta: mentre il decreto ingiuntivo era stato ricevuto dal debitore il 29 marzo 2010, infatti, la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione, avviata il 7 maggio 2010, risultava essersi perfezionata solamente il 17 maggio 2010, giacché il primo tentativo di consegna, effettuato all’indirizzo ove il procuratore dell’ingiungente – esercente extra districtum – aveva eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934, non era andato a buon fine, a causa del trasferimento in altro luogo dello studio dell’avvocato domiciliatario.

La sentenza del Tribunale di Roma veniva confermata all’esito del giudizio di appello, ritenendosi che fosse onere dell’ingiunto verificare l’esatta corrispondenza del domicilio eletto e di quello presso cui notificare l’opposizione prima di dare corso all’incombente.

Avverso la sentenza di secondo grado veniva, quindi, proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il notificante non era tenuto a verificare se fossero sopravvenute variazioni dell’indirizzo presso cui il procuratore del ricorrente in via monitoria, agendo extra districtum, aveva eletto domicilio e che il procedimento notificatorio, a fronte di un primo tentativo di recapito dell’atto non andato a buon fine, era stato riattivato tempestivamente, con la conseguenza che dal suo perfezionamento oltre il termine stabilito dall’art. 641 c.p.c. non poteva farsi discendere la tardività (ovvero l’inammissibilità) dell’opposizione.

QUESTIONI

[1] Nel caso esaminato dall’ordinanza che si annota, il procuratore del ricorrente in via monitoria, proponendo il ricorso avanti a un tribunale diverso da quello presso cui era assegnato (ossia agendo extra districtum), aveva eletto domicilio, ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934, presso lo studio di un avvocato esercente nella circoscrizione cui apparteneva detto tribunale, il quale, tuttavia, si era trasferito a un altro indirizzo.

Per questo motivo, la notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, effettuata nel domicilio eletto nel ricorso monitorio (ossia all’indirizzo ivi indicato) non era andata a buon fine; il notificante si era, quindi, attivato per individuare il luogo in cui il domiciliatario aveva spostato il proprio studio e aveva colà indirizzato il nuovo tentativo di notifica, che si perfezionava però dopo che il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c. era già spirato (sia pure per pochi giorni).

Il tribunale prima e la corte d’appello poi avevano escluso che tali circostanze potessero giovare all’opponente per evitare che l’opposizione venisse dichiarata tardiva, ritenendo che fosse suo precipuo onere verificare, prima di spedire l’atto giudiziario, dove fosse effettivamente ubicato lo studio dell’avvocato presso cui era stato eletto domicilio nel ricorso monitorio.

Nell’ordinanza, al contrario, viene evidenziato che il principio – riconducibile agli arresti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3818 del 18 febbraio 2009 e n. 14594 del 5 aprile 2016 e posto a fondamento della declaratoria di tardività e di conseguente inammissibilità dell’opposizione – in virtù del quale, quando deve procedersi alla notifica dell’impugnazione, il notificante è tenuto ad accertare preventivamente, mediante riscontro presso l’albo professionale, ove sia ubicato il luogo del procuratore destinatario dell’atto, vale solo quando questi eserciti l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione e non quando – com’era avvenuto nel caso di specie – l’elezione di domicilio sia stata effettuata, ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934, da colui che opera extra districtum.

Trattasi, infatti, di fattispecie non omologabili e che, come tali, non possono ricadere sotto la medesima regola di diritto.

Come più volte affermato dalla Corte di cassazione in tema di notifica dell’impugnazione, allorché l’indicazione dello studio professionale sia stata fatta, ai fini dell’elezione di domicilio prevista dall’art. 82 r.d. 37/1934, dal procuratore che eserciti il proprio ufficio in un giudizio che si svolge in una circoscrizione diversa da quella cui appartiene il tribunale al quale è assegnato, deve reputarsi corretta la notificazione ivi eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 e 141 c.p.c., anche qualora il domiciliatario sia un avvocato iscritto al locale albo professionale (circostanza di per sé non scontata né necessaria, dal momento che il tenore della norma consente di compiere l’elezione di domicilio presso qualsiasi soggetto, non assumendo rilievo la sua eventuale qualifica professionale), senza che il notificante abbia l’onere di verificare previamente presso detto albo la correttezza dell’indirizzo del suo studio, giacché tocca al difensore che ha eletto domicilio extra districtum comunicare alle controparti eventuali mutamenti dello stesso.

Diversamente, quando si tratti della notifica al difensore presso cui la parte ha eletto domicilio, assume rilievo il luogo effettivo in cui egli svolge la propria attività professionale nel momento in cui dev’essere notificato l’atto (e non il luogo dove la esercitava quando venne conferita la procura alle liti) ed è, dunque, predicabile un onere per il notificante di accertarlo preventivamente presso l’albo professionale: ciò in quanto tale elezione di domicilio, a differenza di quella prevista dall’art. 82 r.d. 37/1934, ha la funzione di rafforzare la difesa tecnica della parte (anche per gli scopi previsti dall’art. 170 c.p.c.).

Solo in questo caso, dunque, può legittimamente farsi gravare sul notificante il preventivo accertamento – presso l’albo professionale – del luogo in cui dev’essere consegnato l’atto, costituendo la sua indicazione, oltre che elemento indispensabile per il buon esito della notificazione, requisito essenziale per l’identificazione del destinatario della stessa.

In altre parole:

  • se il difensore svolge le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui è professionalmente assegnato, è onere della parte che esegue la notifica accertare, mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia il suo effettivo domicilio, non potendosi ritenere giustificato l’utilizzo di un indirizzo diverso, ancorché corrispondente a quello risultante dall’indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio cui non abbia fatto seguito alcuna comunicazione circa il suo mutamento;
  • se il difensore, invece, svolge le sue funzioni in un altro circondario e abbia proceduto all’elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934, presso un altro procuratore assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, la notifica è legittimamente effettuata nel luogo indicato, senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza (ovvero l’attualità) di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, spettando a chi ha eletto domicilio, in virtù del corrispondente obbligo che si delinea a suo carico, comunicare eventuali variazioni o mutamenti.

Questi principi, sebbene enunciati con riferimento alla notifica degli atti di impugnazione, debbono reputarsi applicabili, secondo i giudici di legittimità, anche all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che, pur non potendo essere definito atto impugnatorio in senso stretto, presenta profili di analogia con riguardo alla funzione assolta, essendo diretto a evitare che il decreto ingiuntivo diventi definitivo e acquisti, così, autorità di giudicato in conseguenza della mancata opposizione.

Alla stregua di tale ricostruzione, nell’ordinanza che si annota, è stato escluso che la mancata conoscenza dello spostamento dello studio presso il quale era stato eletto domicilio nel ricorso monitorio ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934 costituisse circostanza imputabile al notificante e tale da rendere inescusabile l’erroneo indirizzamento dell’atto in quel luogo.

D’altro canto, nel caso specifico, una volta appreso che il recapito dell’atto non era andato a buon fine, erano trascorsi solo nove giorni prima che il procedimento notificatorio venisse riattivato, con la richiesta di una nuova notifica presso l’effettivo studio del domiciliatario (poi regolarmente perfezionatasi), sicché doveva considerarsi soddisfatto anche l’ulteriore presupposto enunciato dalla giurisprudenza per ritenere scusabile il ritardo, rappresentato dal decorso di un lasso di tempo inferiore alla metà del termine assegnato per l’espletamento dell’incombente.

Più precisamente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 17352 del 24 luglio 2009, hanno affermato che la ripresa e il completamento del procedimento notificatorio è rimessa all’iniziativa della parte (che non deve, in questo senso, formulare un’istanza al giudice affinché fissi un termine perentorio per il completamento della notifica) e deve avvenire entro un limite temporale che non ecceda di oltre la metà il termine originariamente previsto. Ciò in quanto dal sistema è desumibile un tempo massimo necessario per riprendere e completare il procedimento notificatorio, una volta avuta notizia dell’esito negativo del primo tentativo, che va fissato, per l’appunto, in misura pari alla metà di quello indicato dalla legge per lo specifico atto di cui si tratta, sempre che non ricorrano circostanze eccezionali che consentano addirittura un suo ulteriore prolungamento.

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