21 Febbraio 2017

Eccezione di compensazione e accertamento del controcredito: le Sezioni Unite fanno il punto e negano la sospensione per pregiudizialità

di Alessandro Benvegnù Scarica in PDF

Cass. civ.,  15 novembre 2016, n. 23225, – Presidente Canzio – Relatore Chiarini

(C.p.c. art. 34, 35, 295 e 337; c.c. art. 1241, 1242 e 1243)

Eccezione – Eccezione di compensazione – Credito certo e liquido –Ammissibilità – Compensazione legale (1) Se il credito eccepito in compensazione è certo e liquido ed esigibile, il giudice, in accoglimento dell’eccezione, accerta la compensazione legale con effetto decorrente dalla coesistenza dei due crediti e respinge nel merito la domanda dell’attore.

Eccezione – Eccezione di compensazione – Credito certo ma non liquido – Credito di pronta e facile quantificazione –Compensazione giudiziale.

(2) Se il credito eccepito in compensazione è certo, non determinato nel suo ammontare, ma di pronta e facile quantificazione, il giudice provvede alla liquidazione, pronunzia la compensazione giudiziale, accoglie l’eccezione e respinge nel merito la domanda dell’attore.

Eccezione – Eccezione di compensazione – Credito contestato– Rigetto dell’eccezione

(3) Se il convenuto eccepisce in compensazione un credito contestato, il giudice  non può pronunciare la compensazione e respinge pertanto la relativa eccezione.

Eccezione – Eccezione di compensazione –Credito non certo nè liquido e sottoposto al giudizio di altro Giudice – Rigetto Sospensione necessaria del processo–Esclusione

(4) Se il convenuto eccepisce in compensazinoe un credito non certo né quantificabile perché oggetto di accertamento in un differente giudizio avanti a un altro Giudice, il Giudice  respinge l’eccezione e non sospende il giudizio in attesa dell’esito di quel giudizio.

Causa Civile-Eccezione di compensazione-Credito non certo nè liquido e sottoposto al giudizio di altro Giudice in grado diverso-Inammissibilità-Sospensione del processo-Esclusione

(5) Se il convenuto eccepisce in compensazione un credito non certo perché contenuto in una sentenza oggetto di impugnazione, il Giudice  respinge l’eccezione e non sospende il giudizio in attesa del giudizio di impugnazione.

 CASO

La società Ai Mori s.n.c. notifica alla società Gefim s.a.s. precetto per il pagamento delle spese legali liquidate a suo favore in una sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia; Ge. Fim propone opposizione all’esecuzione ed eccepisce in compensazione un proprio credito per spese legali derivante da altra e differente sentenza del Tribunale di Venezia. L’opposizione viene accolta e la società Ai Mori s.n.c. appella censurando la natura incerta del credito opposto in compensazione, perché derivante da sentenza non passata in giudicato; l’appello viene respinto e segue il ricorso per Cassazione sulla cui base la Sezione Terza della Suprema Corte rimette la questione alle Sezioni Unite con ordinanza del 18 settembre 2015 n. 180001 (in Nuova Giur. Civ., 2016, 1, 1, 62 nota di CAPOZZI).

SOLUZIONE

La Corte, a fronte di una cessata materia del contendere tra le parti, dichiara inammissibile il ricorso ed enuncia, ai sensi dell’art. 363 terzo comma c.p.c., i seguenti 4 principi:

“A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificatala ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi o dichiara estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o [ quale giudice dell’esecuzione adito in opposizione) sospende l’esecuzione relativa al credito ]fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.

D) La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’ art. 295 cod. proc. civ. o dall’ art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.”.

QUESTIONI

La Corte compone un contrasto nato da Cass., 17 ottobre 2013, n. 23573, pubblicata in Nuova Giur. Civ., 2014, 5, 1, 424 nota di MASCIANGELO, la quale, in assoluta controtendenza all’orientamento maggioritario, aveva ammesso la sospensione del processo in cui venga sollevata un’eccezione di compensazione, tanto ai sensi dell’art. 295 c.p.c. quanto ai sensi dell’art 337 secondo comma c.p.c.

Tolto il caso della compensazione volontaria, che qui non viene in rilievo, l’attenzione si focalizza sul binomio/contrapposizione compensazione legale e compensazione giudiziale, non rilevabili di ufficio dal giudice ex art. 1242 c.c.

La Corte ricostruisce la nozione di liquidità processuale di un credito ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione di compensazione, come sua stabilità e incontrovertibilità circa la sua esistenza ed esattezza.

Se questi due elementi non sono contestati si ha una compensazione legale, cioè un accertamento con efficacia ex tunc dell’estinzione del credito fatto valere dall’attore sin dalla reciproca coesistenza dei due crediti sorti tra le parti del giudizio (Merlin, Compensazione e processo, I, Giuffrè, 1991, 408; Cass.,10 novembre 2006, n. 24098, in Mass. Giust. civ., 2006).

Se invece è contestata solo la quantificazione del credito opposto in compensazione, ma questo è di pronta e facile liquidazione, il Giudice adito vi provvede con pronuncia ex nunc che è accertamento di merito incensurabile in Cassazione (Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1975, sub artt.1230-1259, 307; Cass., 01 febbraio 1995, n.1114).

Escluso il caso in cui la contestazione circa l’esistenza del credito opposto in compensazione sia palesemente pretestuosa, e come tale inidoneo a impedire la compensazione (così Cass.,15 luglio 1982, n. 4161, in Foro it., 1983, I, 96; Cass.,22 aprile 1998, n. 4073, in Mass. Giust. civ., 1998), il problema sorge quando opposto in compensazione sia un credito oggetto di accertamento avanti a un altro Giudice.

Le Sezioni Unite affermano che se un credito è contestato davanti ad altro giudice, o se non è di pronta e facile liquidazione (Cass.,19 ottobre 1993, n. 10352), esso è inidoneo a operare sul piano estintivo della pretesa principale come compensazione e l’eccezione va quindi respinta, non essendo qualificabile come compensazione giudiziale, e, pertanto, non si dà adito a un simultaneus processus, né si sospende il giudizio in corso in attesa dell’esito della differente causa dove il convenuto ha fatto valere il proprio credito.

L’accertamento del controcredito (non pretestuosamente) contestato può essere compiuto dallo stesso giudice chiamato ad accertare l’altro credito solo se è consentito il simultaneus processus Se invece il credito del convenuto è oggetto di separato giudizio avanti ad altro giudice, solo questi può “liquidarlo” (Cass.19 aprile 2013, n. 9608) e l’accertamento della pretesa opposta in compensazione non pregiudica, nemmeno in via parziale, l’accertamento della pretesa originaria del creditore, nonostante l’identità delle parti del giudizio, poiché si tratta di rapporti autonomi e distinti (Cass. 03 ottobre 2012, n. 16844, Cass. 14 dicembre 2010, n. 25272): da questa premessa discende l’inoperatività nel caso di specie del disposto di cui agli articoli 295 e 337 secondo comma c.p.c.

Il principio così sancito trova conferma anche quando i due crediti dedotti in compensazione originino dal medesimo rapporto giuridico (come le reciproche pretese in un rapporto di lavoro o di locazione), ma siano oggetto di separati e distinti giudizi: anche in questo caso non si può provvedere a una compensazione né legale né giudiziale e tantomeno sussiste un’ipotesi di pregiudizialità tale da dare luogo a una sospensione necessaria del processo.