21 Febbraio 2017

L’intervento del terzo nel giudizio di legittimità

di Serena Pilato Scarica in PDF

Cass., Sez. II, 27 dicembre 2016, n. 27044

Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Intervento volontario – Intervento del litisconsorte necessario – Inammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 102, 105, 268)

Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Difetto di integrità del contraddittorio dell’intero giudizio – Deducibilità per la prima volta in cassazione – Ammissibilità – Prova mediante documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito – Necessità (Cod. proc. civ., artt. 102, 372)

Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Documenti prodotti dall’interventore – Inutilizzabilità (Cod. proc. civ., artt. 102, 105, 372)

[1] È  inammissibile l’intervento proposto dal terzo direttamente in sede di legittimità, anche se trattasi di intervento dell’asserito litisconsorte necessario.

[2] Il difetto di integrità del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. può essere dedotto e rilevato, anche per la prima volta, in sede di legittimità, purché gli elementi idonei a giustificare l’integrazione del contraddittorio emergano dai documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito.

[3] Data l’inammissibilità dell’intervento del terzo in sede di legittimità, non possono essere utilizzati i documenti da questo prodotti per dimostrare la sussistenza del litisconsorzio necessario nei suoi confronti, atteso che si tratta di documenti non riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c.

CASO

[1] [2] [3] In una controversia avente ad oggetto l’accertamento della spettanza del diritto di proprietà su un fondo, Caio interviene in sede di giudizio di legittimità, dichiarandosi comproprietario del bene oggetto del processo, unitamente ad una delle parti in causa, e fornendo prova documentale della comproprietà.

SOLUZIONE

[1] [2] La Cassazione dichiara inammissibile l’atto di intervento.

[3] Ritiene inoltre di non poter prendere in considerazione i documenti prodotti dall’interventore in quanto documenti estranei all’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Suprema Curia ha ribadito il proprio maggioritario orientamento secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, la mancanza di un’espressa previsione normativa del codice di rito rende inammissibile l’intervento volontario del terzo (Cass., 17 maggio 2011, n. 10813; Cass., 23 marzo 2016, n. 5759), anche se si tratta dell’intervento dell’asserito litisconsorte pretermesso.

Infatti, la Cassazione interpreta l’art. 105 c.p.c. come norma applicabile unicamente al giudizio di primo grado. Tale lettura restrittiva si giustifica in ragione della particolare struttura del giudizio di legittimità, ed in tale prospettiva non sono state ritenute meritevoli di accoglimento le censure di incostituzionalità della disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost. (v. Cass., sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1245; Cass., 11 maggio 2010, n. 11375).

Quanto detto trova conferma anche in altre disposizioni del codice di rito: il primo comma dell’art. 268 c.p.c. indica l’udienza di precisazione delle conclusioni come termine ultimo per l’intervento volontario, e l’art. 344 c.p.c., autorizza il litisconsorte necessario ad intervenire in appello.

Fuori da queste ipotesi, al litisconsorte pretermesso non resta che far valere il suo diritto in un autonomo processo a cognizione piena o, alternativamente, proporre opposizione di terzo a norma degli artt. 404 ss. c.p.c.

Lo stesso può anche servirsi dello strumento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., al fine di paralizzare un’esecuzione lesiva della sua posizione giuridica (Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238).

Inoltre, è dibattuto il tema dell’estensione degli effetti della sentenza emanata in caso di contraddittorio non integro.

Un primo orientamento riconosce efficacia alla pronuncia tra le sole parti in causa (Cass., 7 dicembre 1976, n. 4555); coerentemente con l’art. 2909 c.c. si ribadisce che l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato non può fare stato nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio (Cass., 13 dicembre 2005, n. 27427; Cass., 29 gennaio 2003, n. 1372).

In dottrina si afferma invece che la sentenza emanata a contraddittorio non integro è da considerarsi inutiliter data se non addirittura inesistente, ossia inidonea a produrre effetti sia per il litisconsorte pretermesso che per le parti nei cui confronti è stata pronunciata.

[2] Pur a fronte dell’inammissibilità, in cassazione, dell’intervento del terzo asserito litisconsorte pretermesso, resta comunque valido l’insegnamento secondo cui la violazione del litisconsorzio necessario è questione deducibile e rilevabile per la prima  volta in sede di legittimità. Se la Corte rileva la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado, dispone la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c.

Tuttavia, sul punto, la cognizione della Cassazione deve limitarsi alle circostanze emergenti dagli atti del giudizio di merito.

[3] Ne consegue che i documenti prodotti dall’interventore non sono utilizzabili, sia perché l’intervento è inammissibile, sia perché si tratta di prove estranee al novero dei documenti ammissibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c.