22 Marzo 2022

Contratto di mutuo e deposito cauzionale delle somme erogate

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La giurisprudenza prevalente, al pari della Cassazione, ritiene (condivisibilmente) che la costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate non ostacoli il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario.

È osservato che la costituzione in pegno o in deposito cauzionale presso la banca delle somme erogate è un atto di disposizione del mutuatario che in tutta evidenza presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo (Trib. Lecce 20.9.2019; Trib. Tivoli 7.1.2020; Trib. Verona 22.10.2020; Trib. Catania 29.12.2020; Trib. Chieti 23.10.2020; Trib. Sulmona 16.11.2020; Trib. Lecce 5.5.2021; Trib. Pescara 6.5.2021).

Con tale atto di disposizione, il mutuatario costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte ed a presidio finale di un obbligo restitutorio già formalmente sorto in ragione del giuridico transito delle somme da una disponibilità (della banca) all’altra (il mutuatario). Per tale via, dunque, l’istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a erogarle, ma ad altro, autonomo (per quanto connesso) titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla banca di rientrare dallo scoperto, qualora verifichi l’inadempienza del finanziato, escutendo la garanzia, ovvero negando lo svincolo di tali somme e trattenendole a titolo definitivo (Trib. Arezzo 24.6.2017).

La costituzione dell’importo mutuato in deposito cauzionale infruttifero costituisce un passaggio distinto e ulteriore, che logicamente e cronologicamente presuppone l’avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto (con l’insorgere dell’obbligo restitutorio). Insomma: si può costituire in deposito solo ciò che si è preventivamente conseguito.

La Cassazione (Cass. n. 25632/2017; Cass. n. 16104/2018; Cass. n. 19654/2019; Cass. n. 38884/2021), in riferimento all’apertura di un deposito cauzionale svincolabile sotto condizione in vista della definitiva esecuzione del contratto di mutuo, ha in più occasioni affermato che è infondato l’argomento secondo cui la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria – destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali – non possa considerarsi «come effettiva erogazione della somma da parte della banca mutuante» perché «la costituzione del deposito comunque realizza quella piena disponibilità giuridica da considerarsi equivalente alla traditio materiale della somma » (Cass. n. 25632/2017; conf. Cass. 19654/2019; Cass. n. 38884/2021)

In altri termini: ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto bancario mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (così Cass. n. 19654/2019; Cass. n. 38884/2021)

Concludendo: la costituzione del deposito cauzionale – anche all’interno del medesimo contratto di mutuo – costituisce la dimostrazione che il mutuatario aveva la disponibilità giuridica della somma erogata (e quietanzata in atto pubblico) e che, in piena libertà (ove non siano addotti vizi del consenso) l’ha riconsegnata al mutuante in garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali.

Il rilascio della quietanza (confessione stragiudiziale) da parte del mutuatario integra con certezza la trasmissione in via immediata della somma mutuata, essendo la parte stessa a riconoscere come configurato il suo ricevimento (App. Bologna 23.9.2020; Trib. Catania 29.12.2020; Trib. Arezzo 6.2.2021; Trib. Lecce 5.5.2021): come noto, il principio di autoresponsabilità «vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell’intervenuto pagamento».

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