9 Dicembre 2020

Comodato senza determinazione di durata e termine risultante dall’uso cui la cosa deve essere destinata

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, 3^ Sezione, 05.10.2020 n.22309, relatore M. Dell’Utri.

La circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato a una specifica attività non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto a un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività.”

“Il termine del comodato può risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata solo se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo.”

CASO

La Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del giudice di primo grado con cui si rigettava la richiesta di condanna al rilascio di taluni immobili da parte di una s.a.s., proposta dai proprietari in quanto persuasi che tali beni fossero detenuti sine titulo dalla società convenuta.

La Corte territoriale evidenziava come fosse ricavabile dalle stesse prospettazioni di parte attrice la sussistenza di una detenzione qualificata degli immobili de quibus da parte della società, nella specie giustificata da un contratto di comodato intercorso tra le parti. Ulteriormente, la Corte riconosceva che detto contratto fosse provvisto di un implicito termine di durata, desumibile dalle finalità commerciali per cui i proprietari avevano concesso l’utilizzazione dell’immobile e corrispondente alla soddisfazione delle stesse finalità, con la conseguenza che si escludeva il carattere precario del comodato e si riconosceva l’impossibilità per i comodanti di recedere ad nutum ex art. 1810.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i proprietari dell’immobile.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione dichiarava l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, con cui si lamentava la tardiva costituzione di parte convenuta e l’impossibilità di rilevare d’ufficio l’eccezione di sussistenza del titolo contrattuale posto a fondamento della detenzione degli immobili de quibus.

Riteneva invece manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentava l’erronea conclusione della Corte d’appello circa la sussistenza di un termine implicito per il contratto di comodato, in assenza di elementi di prova idonei a giustificarla.

QUESTIONI

La presente ordinanza della Corte di Cassazione pone l’attenzione su due questioni di interesse:

  1. La possibilità di inferire la sussistenza di un contratto di comodato dalla fattuale circostanza in cui i proprietari di un immobile concedano in godimento tale bene, senza mai pretendere la corresponsione di pagamenti a titolo di canoni da parte di chi è immesso nella disponibilità dell’immobile
  2. L’interpretazione che deve farsi dell’art. 1810 c.c. nella parte in cui prevede che il termine di durata del contratto di comodato può risultare dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata

Quanto alla prima questione, la Suprema Corte ha inteso fare propria l’inferenza della Corte territoriale siciliana, secondo cui già dalle sole deduzioni degli attori si poteva presumere la pacifica attribuzione convenzionale da parte di essi di un diritto di godimento a titolo gratuito a favore della società convenuta sui beni immobili di loro proprietà. Il rapporto di fatto instauratosi tra le parti in causa era infatti facilmente sussumibile all’interno della causa tipica del contratto di comodato, essenzialmente gratuito ai sensi dell’art. 1803 c.c.

Sotto questo primo profilo viene inoltre in rilievo, a parere di chi scrive, un orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità relativo alle censure per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli art. 1362 e seguenti del c.c. L’interpretazione della volontà delle parti di un contratto, in quanto realtà storica e obiettiva, è attività precipua del giudice di merito; per lamentarne l’illegittimità, e affinché il motivo di ricorso possa essere ritenuto ammissibile, occorre quindi fare esplicito riferimento non soltanto alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme che si asseriscono violate, ma anche alle parti della motivazione del giudice a quo che si ritengono viziate da considerazioni discordanti rispetto ai suddetti canoni, risultando così illogiche o insufficienti. Viceversa, non si potrà considerare ammissibile la mera critica del convincimento cui il giudice di merito sia pervenuto.[1] Quanto esposto risulta essere in perfetto accordo con la funzione, tipica della Corte di Cassazione, di nomofilachia delle sentenze.

Venendo ora alla seconda e più pregnante questione, la Consulta prospetta una soluzione del caso concreto fornendo una interpretazione consolidata della lettera dell’art. 1810 c.c., in cui si prevede che “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.

Partendo dal presupposto che l’attività (commerciale o di altro tipo) a cui il comodatario intende destinare l’uso dell’immobile ricevuto può avere durata indeterminata, se si accogliesse l’interpretazione per cui il termine del contratto si deduce dal solo fatto che nell’immobile si svolga tale attività, si avrebbe un effetto paradossale per cui il comodato diventerebbe sine die per attività che si svolgono sine die e la sua durata finirebbe per essere rimessa alla sola volontà del comodatario, di fatto espropriando il comodante del suo bene e così snaturando la causa di gratuità del contratto.

Viceversa, per rispettare la ratio legis delle norme civilistiche in materia di comodato, è necessario intendere un siffatto contratto come stipulato senza determinazione di durata, c.d. comodato precario, da cui consegue la possibilità per il comodante di recedere ad nutum. È infatti principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che il termine del comodato possa risultare dall’uso cui si intende destinare la cosa solo “se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo”.[2]

Da quanto fin qui esposto si evince che in seno alla giurisprudenza di legittimità si è ritenuta sempre necessaria la fissazione di un termine per il contratto, considerato che l’obbligo di restituzione posto a carico del comodatario non può prescinderne. Nell’ipotesi in cui la temporaneità dell’uso non sia attuata dalle parti nell’esercizio dell’autonomia negoziale, soccorre l’art. 1810 c.c. che attribuisce appunto la facoltà del comodante di chiedere la restituzione ad nutum della cosa; ma soprattutto la Cassazione ha previsto che la semplice indicazione dell’uso non vale di per sé ad esprimere un termine finale, se questo non è connaturato alla destinazione particolare della cosa.[3]

[1] Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 30847 del 26 novembre 2019, n. 30847

[2] Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013; Cass. Sez. U, Sentenza n. 3168 del 09/02/2011.

[3] Cass. civ., sez 3, Sentenza n. 6101 del 2003; Cass. civ., Sez. 3, n. 6213 del 1992.