14 Marzo 2017

Brevi note in tema di principio di consumazione dell’impugnazione

di Enrico Picozzi Scarica in PDF

Il presente lavoro offre un sintetico quadro delle principali problematiche poste dal c.d. principio di consumazione dell’impugnazione.

1. Premessa: le situazioni che implicano la consumazione del potere di impugnazione.

Avvalendosi di una formulazione normativa letteralmente identica, gli artt. 358 e 387 c.p.c. esprimono, come è noto, il c.d. principio di consumazione o consunzione del potere di impugnazione (in tema, si veda amplius S. Caporusso, La consumazione del potere di impugnazione, Napoli, 2011).

Più precisamente, la dichiarazione giudiziale di inammissibilità o di improcedibilità, tanto dell’appello quanto del ricorso per cassazione (ma per ulteriori applicazioni, v. infra par. 4), esclude la possibilità di reiterare il gravame irritualmente proposto, sebbene non ne siano ancora decorsi i termini. La regola appena esposta trova applicazione anche nei casi di intervenuta dichiarazione di estinzione dell’impugnazione (cfr. Cass., 22 agosto 2006, n. 18236) nonché, più in generale, in tutte le ipotesi di sua dichiarata «irricevibilità» (cfr. Cass., 5 giugno 2007, n. 13062).

Ma, a ben osservare, un’ulteriore situazione di consunzione del diritto di impugnativa, ancorché non espressamente prevista, ma per così dire «naturale», si ha nei casi di suo rituale esercizio: a questo proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 16 maggio 2016, n. 9993; Cass., 3 maggio 2010, n. 13257; Cass., sez. un., 10 marzo 2005, n. 5207) è solita affermare che  non è possibile presentare motivi aggiunti, che integrino o modifichino quelli originariamente proposti, né, a maggior ragione, ammette l’interposizione di una nuova impugnazione che possa sostituirsi alla prima validamente proposta.

Dunque, dalla congiunta lettura dei già menzionati artt. 358 e 387 c.p.c., si ricava, a contrario, la seguente indicazione: la potenziale inammissibilità e/o improcedibilità dell’impugnazione – purché non giudizialmente accertata e dichiarata – non ostacola la riproposizione del gravame, a condizione ovviamente che siano ancora aperti i relativi termini. Con altre e più efficaci parole, come autorevolmente evidenziato in dottrina (v. S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, 2, Milano, 1966, 171), la seconda impugnazione sana per rinnovazione i vizi che infirmano la prima.

2.Questioni pratiche sollevate dal riesercizio del potere di impugnazione.

Come già anticipato, i presupposti che legittimano il riesercizio sanante della potestà impugnatoria sono due: da un lato, l’assenza di una declaratoria giudiziale di inammissibilità e/o improcedibilità del primo gravame; dall’altro lato, la tempestività della seconda impugnazione, ovvero la circostanza che la stessa sia proposta prima della scadenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. In riferimento a quest’ultimo requisito, va anzitutto osservato che Cass., sez. un., 9 giugno 2016, n. 12084, ha ribadito il tradizionale orientamento, avversato in dottrina (cfr. G. Impagnatiello, Proposizione di impugnazione inammissibile, conoscenza della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare, in Foro it., 1994, I, 330 e ss.) e messo in dubbio da Cass., 13 maggio 2015, n. 9782 (v. M. Ciccaré, Notifica dell’impugnazione e decorrenza del termine breve), secondo cui, in caso di riproposizione di una nuova impugnazione immune da vizi, il c.d. termine breve, in assenza di notificazione della sentenza ex art. 285 c.p.c., decorre dalla notificazione della prima impugnazione. Ora, senza indugiare sulle ragioni che hanno spinto le Sezioni Unite a riconfermare la loro costante posizione, conviene chiedersi se tale orientamento possa valere anche nel caso in cui la potenziale inammissibilità, che giustifica la reiterazione del gravame, sia dovuta ad inesistenza della notifica della prima impugnazione. Sul punto, infatti, si registra un contrasto tra la più recente Cass., 14 gennaio 2005, n. 677, secondo la quale, in tale evenienza, il ricorso per cassazione andrebbe riproposto entro il termine lungo, giacché la decorrenza del termine breve  presuppone la sussistenza di una valida notificazione del ricorso, e l’oramai lontana Cass., sez. un., 20 luglio 1987, n. 6360, stando alla quale, invece, il termine breve può ben decorrere dalla data della notificazione viziata.

Inoltre, come evidenziato da Cass., 30 agosto 2004, n. 17411, il rilievo da attribuire alla data di notificazione del primo ricorso si riverbera pure sulla decorrenza del termine (venti giorni) prescritto dagli artt. 370 e 371 c.p.c. per la notificazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale, poiché questo deve considerarsi decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del primo ricorso e non invece del secondo.

Ciò chiarito, va detto che la riproposizione dell’impugnazione, alle stringenti condizioni, soprattutto temporali, ricavabili dal combinato disposto di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c., pone un ulteriore quesito: la reiterazione del potere consente alla parte soccombente l’introduzione di nuovi motivi di gravame originariamente non inseriti nell’atto da sostituire? Anche rispetto a tale problematica, nella giurisprudenza di legittimità si registra un vero e proprio contrasto di opinioni: a fronte di pronunce (v. Cass., 3 marzo 2009, n. 5053; Cass., 12 luglio 2006, n. 15783, in Giust. civ., 2007, I, 2477; Cass., 27 ottobre 2005, n. 20912) che ne ammettono la proponibilità, altre, di contro, la escludono con fermezza (v. Cass., 22 maggio 2007, n. 11870; Cass., 18 marzo 2005, n. 5953, in Foro it., 2006, I, 766; Cass., 28 luglio 2005, n. 15813).

Quest’ultima posizione, a ben vedere, non sembra del tutto persuasiva: infatti, se si conviene con la premessa per cui il riesercizio del potere di impugnazione è possibile nella misura in cui lo stesso non sia consunto, e quindi sia esercitabile senza limiti, se non quelli derivanti dalle disposizioni che disciplinano i singoli mezzi di impugnazione (arg. ex art. 161, comma 1, c.p.c.), non si comprende il senso di una tale preclusione, che, in sostanza, finisce con l’attribuire una sorta di effetto conservativo ad un atto (l’originaria impugnazione) destinato ad essere sostituito.

3.Ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità non determina consunzione del potere di impugnazione.

Come in precedenza messo in luce, l’intervenuta dichiarazione di inammissibilità del gravame provoca, in genere, una situazione di consumazione del relativo potere di critica. Nondimeno, in talune ipotesi, che ci apprestiamo ad indicare, l’effetto in discorso non si realizza proprio in ragione della peculiare natura del vizio che infirma la validità dell’atto. Si pensi ad esempio al caso di un appello proposto nei confronti di una sentenza non definitiva riservata oppure al caso di un appello rivolto contro il dispositivo di una pronuncia (salva ovviamente la previsione di cui all’art. 433, comma 2, c.p.c.), prima del deposito delle sue motivazioni. Dunque, nei casi appena menzionati, la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione non ne preclude, da un lato, la riproposizione a seguito dell’emanazione della sentenza che definisce il giudizio (cfr. Cass., 22 novembre 1991, n. 12577) e, dall’altro, a seguito del deposito della provvedimento completo dei suoi elementi strutturali, tra i quali, per l’appunto, la motivazione (cfr. Cass., sez. un., 2 luglio 2007, n. 14954; Cass., 10 novembre 2006, n. 24100).

Ma, a conclusioni analoghe si deve altresì pervenire rispetto al caso in cui le ragioni della intervenuta inammissibilità risiedano in un difetto di legittimazione ad impugnare: ciò, infatti, non esclude che il soggetto legittimato possa riproporre l’impugnazione.

Inoltre, la stessa declaratoria di inammissibilità, collegata ad un errore nell’individuazione del mezzo di impugnazione da esperire, non è di per sé ostativa alla proposizione del giusto mezzo: dalla quale affermazione, si ricava conseguentemente che il principio di consumazione del diritto di impugnativa opera solamente rispetto a mezzi di impugnazione della stessa specie.

Dalle esemplificazioni svolte e dalle relative applicazioni giurisprudenziali, sembra allora potersi trarre un ulteriore corollario: più precisamente, non entrando in gioco, nelle situazioni testé descritte, la regola a contrario desumibile dalla lettura degli artt. 358  e 387 c.p.c., il termine per la riproposizione dell’impugnazione non può che essere quello c.d. breve, ordinariamente decorrente dalla notificazione della sentenza o, in alternativa, quello c.d. lungo, decorrente invece dalla sua pubblicazione, senza che possa trovare applicazione il principio giurisprudenziale indicato nel precedente paragrafo e ribadito da ultimo da Cass., sez. un.,  12084/2016, cit.

4.Ulteriori applicazioni del principio di consumazione.

Sebbene il principio di consumazione sia disciplinato solamente in relazione al giudizio di appello e al giudizio di legittimità, la dottrina (cfr. C. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2012, 81) e la giurisprudenza non mettono in dubbio che lo stesso possa trovare applicazione anche in relazione alle altre impugnazioni ordinarie, ovvero il regolamento di competenza (v. R. Frasca, Il regolamento di competenza, Torino, 2015, 534-535) e la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 e 5 (cfr. Cass., 11 novembre 2011, n. 23630);  mentre, se ne esclude l’operatività in tema di regolamento preventivo di giurisdizione, attesa la diversa natura dell’istituto, rispetto al quale, pertanto, l’intervenuta declaratoria di improcedibilità dell’istanza non costituisce una circostanza impeditiva alla sua riproposizione (cfr. Cass., sez. un., 17 ottobre 2002, n. 14767; Cass., sez. un., 4 novembre, 1996, n. 9533). La portata generale del principio in esame, inoltre, ne ha giustificato l’inserimento nella disciplina delle impugnazioni in materia di contenzioso tributario (v. art. 60, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; cfr. pure Cass., 11 luglio 2012, n. 11762) nonché l’applicabilità nell’ambito del processo amministrativo (cfr. Cons. St., ad. pl., 22 aprile 2014, 12).

5.Applicazioni peculiari del principio di consumazione

Alla luce di queste brevi osservazioni, sembra di poter affermare che la regola della consunzione sia un principio cardine dei giudizi di impugnazione. Nondimeno, alcune recenti applicazioni giurisprudenziali ne hanno esteso l’efficacia al di fuori di quello che potremmo ritenere il suo alveo naturale: si pensi, ad esempio, alla sentenza del C.n.f., 28 dicembre 2013, n. 213, che – proprio in virtù del principio di consumazione – ha negato all’incolpato il potere di contestare, con successiva memoria illustrativa, un capo di incolpazione non debitamente censurato con il ricorso introduttivo del giudizio; oppure si pensi a Cass., 23 ottobre 2008, n. 25621, che ha riconosciuto all’opponente a decreto ingiuntivo la facoltà di rinnovare l’opposizione viziata o non seguita da rituale costituzione in giudizio, a condizione che tali situazioni non siano divenute oggetto di declaratoria giudiziale e soprattutto a condizione che il termine per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. non sia ancora spirato: e ciò in ragione di un’assimilazione delle vicende appena menzionate a quelle desumibili dal combinato disposto di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c. (sul punto, si vedano pure Corte cost., 6 febbraio 2002, n. 18 e Cass.,  26 novembre 2004, n. 22338).