Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Carlo Trentini, Avvocato
- 17 Giugno 2025
Cassazione Civile, Sez. I, 15 dicembre 2024, n. 33445 – Pres. M. Cristiano, Rel. C. Crolla Cassazione Civile, Sez. I, 15 dicembre 2024, n. 33446 – Pres. M. Cristiano, Rel. C. Crolla Cassazione Civile, Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 – Pres. M. Cristiano, Rel. A. Pozzi Parole chiave: Accordi di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Inesecuzione degli accordi - Successivo fallimento - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei singoli accordi - Riespansione dell’originaria obbligazione Massima: “La dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione degli accordi di ristrutturazione fa sì che l’attuazione del piano sia resa impossibile per l’intervento di un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; ne discende il venir meno della causa di risanamento posta...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Carlo Trentini, Avvocato
- 25 Marzo 2025
Cassazione Civile, Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840 – Pres. M. Ferro, Est. A. Fidanzia Parole chiave: Accordi di ristrutturazione dei debiti – Reclamo avverso la sentenza di omologazione – Soggetti legittimati Massima: “In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio, anche se regolato mediante rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva escluso la legittimazione a proporre reclamo all'Agenzia delle Entrate che si era...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Carlo Trentini, Avvocato
- 8 Ottobre 2024
Tribunale di Milano, Sez. II civile, 4 aprile 2024 – Pres. L. De Simone, Est. V. Agnese Parole chiave: Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Inadempimento del debitore agli obblighi assunti - Dichiarazione di fallimento - Omessa risoluzione degli accordi negoziali - Insinuazione del credito al passivo Massima: “L’inadempimento degli obblighi derivanti dai contratti negoziati nell’ambito di una procedura di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati legittima il creditore insoddisfatto a chiedere, sussistendone i presupposti ordinari, l’apertura della procedura liquidatoria maggiore (ora, di liquidazione giudiziale). Il creditore, il quale non abbia previamente ottenuto la risoluzione dell’accordo concluso, non ha titolo per chiedere l’ammissione al passivo della procedura del suo credito originario, ma soltanto del credito negoziato e rimasto...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Carlo Trentini, Avvocato
- 11 Giugno 2024
Cassazione Civile, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35519, ord. interloc. - Pres. M. Cristiano - Rel. A. Pazzi Parole chiave: Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Inadempimento del debitore agli obblighi assunti - Dichiarazione di fallimento - Omessa risoluzione degli accordi negoziali - Insinuazione del credito al passivo Questione rimessa in pubblica udienza: prospettando il primo motivo di ricorso per cassazione una questione di diritto di particolare importanza, la Corte di Cassazione ha rimesso la causa in pubblica udienza, ex art. 375, comma 1, c.p.c. al fine di verificare le sorti del negozio concluso nell’ambito della procedura ex art. 182-bis l.fall., nel caso in cui, intervenuta l’omologazione, il debitore non ottemperi agli obblighi derivantigli dall’accordo e, a...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Carlo Trentini, Avvocato
- 26 Marzo 2024
Tribunale di Genova, 13 ottobre 2023 – Pres. R. Braccialini - Est. A. Balba Parole chiave: Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa – condizioni di ammissibilità – controlli del tribunale Massima: “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa in tanto possono omologarsi in quanto: i) tutti i creditori siano stati informati dell’avvio delle trattative e posti in condizione di parteciparvi in buona fede: ii) la procedura non abbia carattere liquidatorio; iii) in tutte le categorie, la percentuale degli aderenti sia pari ad almeno il 75%; iv) i creditori cui gli effetti sono estesi siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale”. Riferimenti normativi: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza art. 61 CASO E SOLUZIONE...
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