9 Novembre 2015

Attribuzione del bene non comodamente divisibile tra quotisti di pari valore

di Rita Lombardi Scarica in PDF

Cass., sez. II, 19 maggio 2015, n. 10216


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Giudizio di divisione – Immobile non comodamente divisibile – Condividenti con quote uguali – Assegnazione al migliore offerente – Inammissibilità
(Cod.  civ., art. 720)

[1] Quando nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile e i coeredi siano titolari di quote uguali, la scelta tra coloro che ne richiedano l’attribuzione è rimessa, ai sensi dell’art. 720 c.c., al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, soccorrendo in mancanza di una ragione di preferenza il rimedio residuale della vendita all’incanto. Non assume rilievo, invece, il criterio della maggiore offerta rispetto al prezzo di stima, che fa venir meno la parità di condizione tra gli aspiranti assegnatari.

CASO
[1] Il tribunale, con sentenza non definitiva, dichiara la non comoda divisibilità dell’immobile oggetto di divisione ereditaria. Entrambi gli eredi, comproprietari con quote uguali, chiedono l’assegnazione di esso senza dedurre alcuna specifica ragione per determinare la preferenza. Il tribunale, ritenuto che la vendita all’incanto è rimedio residuale, dà avvio ad una gara tra i soli condividenti per la migliore offerta rispetto al valore corrispondente alla metà del valore complessivo del bene, secondo la stima del consulente tecnico. In appello viene chiesta la dichiarazione di inammissibilità dell’assegnazione operata in virtù del menzionato criterio. La Corte di appello conferma la precedente decisione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione viene posto (ancora) in discussione il criterio di assegnazione cui ha fatto ricorso il giudice di prime cure.

SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso muovendo dalla considerazione che, in osservanza della previsione di cui all’at. 720 c.c., il giudice ha il potere-dovere di scegliere l’assegnatario valutando ogni ragione di opportunità e convenienza e, in mancanza di un criterio oggettivo di preferenza, di disporre la vendita all’incanto del bene indivisibile. Reputa, pertanto, erroneo l’utilizzo (operato dai giudici di merito) del criterio di assegnazione del bene non comodamente divisibile al condividente miglior offerente. Precisa la Corte che il procedimento divisionale non è soggetto a gara tra i condividenti e la scelta dell’assegnatario non può determinarsi in base alla capacità economica degli aspiranti, traducendosi altrimenti l’assegnazione in una variante non consentita della vendita all’incanto. La causa viene rinviata alla Corte di appello.

QUESTIONI
[1] 
La questione affrontata dalla sentenza in esame attiene al conflitto tra più richieste di attribuzione proposte da più condividenti con quote uguali, evenienza che invero sfugge alla regolamentazione diretta dell’art. 720 c.c., che dispone sul conflitto tra condividenti con quote di diverso valore.

Al riguardo constano tre diversi orientamenti: secondo una parte della dottrina occorre procedere alla vendita all’incanto (Varica, Spunti in tema di attribuzione di immobili invisibili, in Foro pad., 1973, 430); secondo altra parte della dottrina l’assegnatario deve essere individuato attraverso il sorteggio (Gigliotti, Profili sostanziali della divisione giudiziale di immobili ereditari non comodamente divisibili, in Giust. civ., 1993, II, 523; cfr. anche Criscuolo, Il contenzioso in tema di scioglimento delle comunioni: tecniche di redazione, in Arch. civ., 2000, 954,); secondo la giurisprudenza maggioritaria la scelta tra i vari condividenti spetta al giudice il quale deve indicare i criteri di preferenza che lo hanno indotto alla scelta dell’assegnatario (Cass. 13 maggio 2010, n. 11641, in in Foro it., 2011, I, 178; Cass. 20 ottobre 2000, n. 14165, in  Riv. not., 2001, 660).

La sentenza in esame per un verso richiama l’indirizzo dei giudici di legittimità per il quale la scelta del condividente cui assegnare il bene non può dipendere dalla maggiore offerta che uno di essi avanzi rispetto al prezzo di stima (Cass. 1 febbraio 1995, n. 1158; Cass. 11 agosto 1982, n. 4548, ibid.), per altro verso, richiama il consolidato orientamento per il quale la vendita è soluzione estrema, adottabile solo in caso d’indisponibilità di tutti i partecipanti alla comunione ad includere nella propria porzione l’intero bene con addebito dell’eccedenza (Cass. 13 maggio 2010, n. 11641, in Foro it., 2011, I, 178 ss.; Cass. 3 maggio 2010, n. 10624, Cass. 22 marzo 2004, n. 5679.; in dottrina v. Andolina, Note sull’oggetto del giudizio divisorio, in Riv. dir. civ., 1960, II, 587; Pavanini, Divisione giudiziale, voce dell’ Encicl. dir., XIII, Milano, 1964, 473; Tedesco, Lo scioglimento delle comunioni, Milano, 2002, 280 ss.; Lombardi, Sui limiti alla discrezionalità del giudice nell’attribuzione del bene non comodamente divisibile, in Foro it., 2011, I, 178).

Invero l’obbligatorietà dell’attribuzione, in presenza di una richiesta, si basa sulla tutela dell’interesse dei partecipanti alla comunione, giacché mentre l’attribuzione per l’intero viene effettuata in base al valore di stima eseguita con criteri oggettivi, con la vendita ai condividenti spetta una somma (il ricavato) che non necessariamente corrisponde al reale valore della cosa.

Ma se la Cassazione nella sentenza in esame reputa che la scelta del condividente assegnatario sulla base della migliore offerta si risolve in una variante non consentita della vendita all’incanto, ed è dunque in contrasto con il sistema della legge che attribuisce netta preferenza all’assegnazione prevedendo in subordine la sola alternativa della vendita all’incanto, sostanzialmente finisce per favorire proprio il sistema della vendita, sia pur aperto a terzi estranei alla comunione. Difatti nella specie entrambi i giudici di merito avevano rilevato l’insussistenza di specifici interessi idonei a dar prevalenza ad uno dei condividenti, onde, rebus sic stantibus, al giudice del rinvio non sarebbe rimasto che disporre la vendita del bene. 

In dottrina sulla discrezionalità del giudice nella scelta dell’attributario v. altresì Azzariti, Attribuzione di immobili non comodamente  divisibili, in Giur. merito, 1986, I, 1062. Alvino, L’art. 720 e i criteri di scelta per l’attribuzione del bene non comodamente divisibile, in Giust. civ., 1973, 1510. Per un approfondimento sull’istanza di attribuzione v. Lombardi, Contributo allo studio del giudizio divisorio. Provvedimenti e regime di impugnazione, Napoli, 2009, 297 ss.